domenica, Maggio 19, 2024
spot_img

PROCEDURA PENALE: L’avviso di conclusione delle indagini preliminari

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari: caratteristiche e funzioni del primo atto ricevuto nel corso del procedimento penale.

=================== 

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari [1]è, di solito, il primo atto che l’indagato riceve nel corso del procedimento penale a suo carico. Con l’avviso in questione, in buona sostanza, l’indagato viene posto a conoscenza che si sono svolte a suo carico determinate ndagini in relazione ad una (o più) ipotesi di reato.

 

Prima di entrare più nello specifico del tema dell’articolo, evidenziando quali sono le caratteristichee le funzioni dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, può essere opportuno fare un esempio che possa chiarire meglio i termini della questione.

 

Immaginiamo che Tizio denunci Caio perché lo stesso lo ha aggredito con un bastone causandogli delle lesioni personali. La prima domanda che, di solito, viene fatta in ipotesi di questo tipo è la seguente: Caio verrà notiziato immediatamente della denuncia di Tizio?. La risposta a questa domanda è «No», nel senso che, di norma, Caio verrà a conoscenza di essere stato denunciato da Tizio solo quando le indagini a suo carico saranno state completate, poichè, prima di quel momento,esiste il cosiddettosegreto istruttorio.

 

La ragione della segretezza delle indagini è da ricercare nel fatto che, nell’esempio che si faceva, se Caio sapesse immediatamente di essere stato denunciato da Tizio, potrebbe cercare di nascondere le tracce del reato(ad esempio gettando il bastone con il quale ha aggredito Tizio) oppure, nella peggiore delle ipotesi, aggredire nuovamente Tizio per indurlo a ritirare (rimettere, come si dice con terminologia tecnica) la denuncia ovvero la querela da questi presentata.

Da quest’angolo visuale, però, occorre operare una distinzione tra reati perseguibili di ufficio reati perseguibili solo a seguito di querela.Su questo specifico tema,si rinvia per gli opportuni approfondimenti all’articolo:Reati perseguibili d’ufficio e reati perseguibili su querela.

 

Quali caratteristiche deve avere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari?

Il codice di procedura penale indica sia tutte le caratteristiche e gli elementi che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve avere sia le facoltà spettanti all’indagato dal momento in cui riceve la notificazione dell’avviso in parola.

 

L’avviso deve contenere, in primo luogo, la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto. Senza necessità di entrare troppo nello specifico (basta evidenziare che l’imputazione contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è di carattere provvisorio nel senso che, entro certi limiti, potrà in seguito essere specificata e circostanziata) è evidente che i dati e gli elementi contenuti nell’avviso devono essere tali che l’indagato possa valutare, con una certa fondatezza, quali siano le azioni da intraprendere per la sua difesa tecnica.

A questo fine, infatti, l’avviso contiene, inoltre, l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato (e il suo difensore) hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

 

conclusione delle indagini preliminari, quindi, l’indagato potrà visionare tutti gli atti delle indagini compiute e estrarne copia: se così non fosse, è evidente, che non gli sarebbe possibile articolare una qualsivoglia difesa rischiando che, non conoscendo gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini, qualsiasi atto o attività dovesse essere compiuta, possa risultare inutile se non, addirittura, controproducente.

 

Entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell’avviso, l’indagato può esercitare una serie di facoltà dettagliatamente indicate dalla legge: può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonchè di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

 

Chiaramente, ciascuna delle facoltà indicate, essendo di carattere squisitamente tecnico, dovrà essere adeguatamente valutata in relazione a tutti gli atti di indagine compiuti dagli inquirenti e perciò supportata da un difensore in grado di valutarne la portata e le implicazioni.

 

 

Cosa succede dopo la conclusione delle indagini preliminari?

Per completezza, sinteticamente, possiamo dire che di norma l’atto successivo alla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è costituto dal decreto di fissazione della udienza preliminare ovvero, per i reati cosiddetti a citazione diretta [2] dall’avviso di fissazione del giudizio dibattimentale.

 

[1]Art. 415 bis cod.proc.pen.

[2]Art. 550 cod.pro.pen.

Fonte: LLpT

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Riforme in viaggio: Premierato, autonomia differenziata e Giustizia

 La riforma del premierato e il suo peso elettorale | L’analisi di Stefano Folli

 La riforma del premierato e il suo peso elettorale | L’analisi di Stefano Folli 10 MAGGIO 2024 Fonte: ripartelitalia.it Nella confusione inevitabile della campagna elettorale, commenta su Repubblica Stefano Folli, l’ipotesi del “premierato” viene riproposta...
VI Direttiva antiriciclaggio: Novità

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio 26 Aprile 2024 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....