domenica, Maggio 19, 2024
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CONDOMINIO: Esonerato il condominio che non si può riallacciare

Vivo
in un condominio che il riscaldamento centralizzato. Circa 15 anni fa, il
condominio ha lasciato distaccare me ed un altro condomino per circa il 40% dei
millesimi totali. Poi il condominio ha installato una caldaia nuova, riservata
ai condomini restanti, questa nuova caldaia non dà la possibilità di riallaccio
ai fuoriusciti dall’impianto.

I
distaccati hanno installato altre due caldaie. Nel condominio non vi sono parti
comuni riscaldate. Vorrei sapere se, in base alla norma UNI 10200, devo
partecipare ai costi involontari e alle spese per l’installazione della caldaia
centrale, anche in relazione alla sentenza della Cassazione n.7182/2012. Il
regolamento di condominio non dice nulla.

D. Z.– BOLZANO

R I S P O S T A

Secondo
un orientamento giurisprudenziale, le spese per l’acquisto di una nuova
centrale termica comune devono essere sostenute anche dai condòmini che si sono
distaccati dall’impianto. Si veda, in questo senso, Cassazione 29 marzo 2007,
numero 7708, secondo cui, “il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di
conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato
autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare
le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, ovvero abbia
offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione o uno
squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo di
pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti
dal regolamento condominiale.

Pertanto
è legittima la delibera condominiale che pone a carico dei condòmini che si
siano distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la
sostituzione della caldaia, posto che l’impianto centralizzato costituisce un
accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno riallacciare la
propria unità immobiliare”.

Il
caso del lettore è tuttavia del tutto peculiare, posto che la “nuova” centrale
termica non consente – per caratteristiche tecniche – ai condòmini distaccati
di potersi riallacciare, sicché nel loro caso, non ci pare legittimo chiedere
contributi spese.

In
questo senso, si veda Cassazione 10 maggio 2012, numero 7182, secondo cui il
principio di cui alla pronuncia della Cassazione 7708/2007 del 2012, non vale
nel caso in cui la caldaia comune non consente l’allaccio ai condòmini
distaccatisi. Né ci pare legittimo – salvo esame della fattispecie in concreto
e salvo esame di eventuali perizie – accollare spese ai condòmini distaccati
per i cosiddetti prelievi involontari in base alla norma UNI 10200.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
30 GENNAIO 2017

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