mercoledì, Maggio 15, 2024
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ASSEGNO PROTESTATO: Che fare?

 

Ho emesso 2 assegni senza provvista sul mio conto corrente, poi protestati. Ho pagato alla beneficiaria le rate pattuite. Ma mi è stata notificata ordinanza ingiunzione. Posso fare ricorso?

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Non sembra, nel caso esaminato, sussistano i presupposti per proporre un’opposizione [1]avverso il provvedimento del Prefetto. Da quanto riferito, sembra che l’iter seguito dalla Prefettura per l’irrogazione corrisponda a quello previsto dalla legge [2].

In primo luogo, infatti, la disciplina prevede la possibilità, onde evitare le sanzioni, di pagare l’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, ma detto pagamento deve comprendere l’importo dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Non solo. La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente (cioè chi emette l’assegno) allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto. Detta prova deve essere fornita mediante quietanza del portatore con firma autenticata o, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto.

Da quanto riferito, non risultano effettuati i suddetti adempimenti – da considerarsi necessari [3]– ed il procedimento amministrativo avviato presso la Prefettura ha continuato il suo corso. Il termine di prescrizione è di 90 giorni entro i quali notificare all’interessato gli estremi della violazione. L’interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.

Non è previsto un termine per l’emanazione dell’ordinanza prefettizia per cui deve ritenersi che, in virtù dei principi generali, debba sottostare al termine quinquennale, con decorrenza dalla scadenza dei 30 giorni concessi all’interessato per presentare documenti e scritti difensivi [4].

note

[1]Exl. n. 689 del 1981.

[2]L. n. 386 del 15.12.1990.

[3]Cfr. Trib. Torre Annunziata, sent. n. 1608 del 05.05.2014.

[4]Cfr. G.d.P. di Bari sent. n. 5824 del 18.07.2008.

Fonte: LLpT

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