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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:Simulazione di un atto di cessione

Cassazione Civile, Sez. I, 7 luglio 2016, n. 13857

 
 

La sentenza in oggetto prende le mosse da una complessa vicenda relativa ad una presunta simulazione di un atto di cessione di partecipazioni societarie, accompagnato dalla stipulazione una contestuale controdichiarazione (c.d. “convenzione”), nella quale si riconosceva che la cessione delle partecipazioni era simulata.

Orbene, con il ricorso per Cassazione, il ricorrente si doleva della mancata ammissione dei mezzi istruttori da lui tempestivamente indicati, ovvero l’interrogatorio formale e la prova testimoniale (questa richiesta ai sensi dell’art. 2724 c.c., n. 2), al fine di dimostrare il carattere simulato della suddetta “convenzione”.

Al riguardo, la Corte di Cassazione afferma anzitutto che le limitazioni poste dall’art. 1417 c.c. alla prova della simulazione del contratto, nei rapporti tra le parti contraenti, riguardano soltanto la prova testimoniale, ma non quella per interrogatorio formale.

In merito alla prova per testimoni, la Corte afferma il dovere di valutare, in concreto, l’ammissibilità della prova testimoniale richiesta ai sensi dell’art. 2724 c.c., n. 2.

Al riguardo, il Supremo Collegio evidenzia che se è vero che per la ricorrenza dell’impossibilità morale di procurarsi la prova scritta di cui alla citata norma non è sufficiente la deduzione di una astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa o di un vincolo affettivo con la persona stessa, è pur vero chela valutazione debba sempre essere operata in considerazione del caso concreto e che la circostanza de qua non possa essere negata, ove ricorrano altre speciali e/o particolari circostanze concorrenti a determinare una specifica situazione di oggettivo impedimento psicologico alla richiesta di una dichiarazione siffatta. Non può pretendersi l’allegazione di circostanze ostative assolute, ma è sufficiente, per integrare gli estremi di una situazione d’impossibilità morale, specie ove si verta in tema di rapporti affettivi, l’allegazione di circostanze anche di dettaglio nelle quali un atteggiamento di sospetto, e/o sfiducia, finirebbe per ingenerare comprensibili risentimenti e motivi di crisi nei rapporti interpersonali;sicché, in tali ipotesi, l’opera del giudice deve volgersi, con particolare sensibilità, alla valutazione delle circostanze dedotte in relazione sia al tipo di rapporto inter partes, sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari (Cass. n. 15760/2001; Cass. n. 18554/2013).

Fonte: dirittobancario.it

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