mercoledì, Maggio 1, 2024
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APPALTO COMUNALE: Gli obblighi del Comune per affidare un appalto

Un Comune può “saltare” le procedure
di bando pubblico e affidare direttamente un appalto ricorrendo alla Consip?

Oppure il Comune, ente locale, deve
svolgere un bando pubblico e tenere come riferimento di spesa gli indicatori
Consip per quel tipo di fornitura? Per esempio, in un appalto per la
sostituzione e/o ristrutturazione delle rete pubblica illuminazione, come
dovrebbe procedere un Comune per un appalto corretto?

O. D.
SANT’ELENA

R I S P O S T A

Al fine di
rispondere al quesito, occorre premettere che la Consip ha come compito
principale, nella veste di centrale di committenza, l’acquisto di beni e
servizi per conto della pubblica amministrazione attraverso l’utilizzo di
tecnologie informatiche e di strumenti innovativi (convenzioni, mercato
elettronico della Pa, accordi quadro, sistema dinamico d’acquisto, gare in
modalità Asp, application service provider, ossia modello architetturale per
l’erogazione di servizi informatici). Sono, pertanto, esclusi i contratti di
lavori. Ciò premesso, con riguardo alla fattispecie concreta, se le operazioni
indicate dal lettore attengono a interventi di totale rifacimento degli
impianti in oggetto di appalto, ad esempio per ottimizzazione dei consumi
energetici, esse ricadono negli interventi di manutenzione straordinaria, che,
come tali, non possono essere utilizzati dalla Pa (nella fattispecie, da un
Comune) per la realizzazione ex novo degli impianti. Viceversa, se si stratta
della fornitura di prestazioni tecnologiche (tipo adeguamento alla normativa,o
alla gestione e conduzione di impianti di illuminazione pubblica, miglioramento
di parti obsolete e simili), si rientra nel contratto di fornitura di servizi,
o di fornitura di beni e servizi. In tale evenienza, pertanto, a norma
dell’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999, il Comune, quale Pa, ha
l’obbligo di utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.
In ogni caso, se procede in modo
autonomo, deve utilizzare i parametri di presso-qualità Consip, come limiti
massimo, per l’ acquisto di beni e servizi, con tutte le conseguenze giuridiche
che ne discendono in capo al singolo soggetto procedente.

Circa i profili di responsabilità
amministrativa, infatti, il comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 488/1999
prevede che “i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di
procedere in modo autonomo i singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi
alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il
dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli
47 e seguenti del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto
delle disposizioni contenute nel comma 3”. Pertanto, la violazione dei parametri
citati può determinare, accanto alle responsabilità richiamate, anche una
ipotesi di falso ideologico, in relazione alla dichiarazione che risulti
mendace, nel momento in cui attesta la conformità ai medesimi parametri
dell’acquisizione.

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 6 OTTOBRE 2014

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