Sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio: Aggiornamento luglio 2022
I rilievi dell’Organo centrale di vigilanza al termine dell’attività ispettiva svolta nei confronti dei soggetti obbligati a cominciare dalla banche, sono standard, a ciclostile:
– carenze negli obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 17, 18, 19, 24, 25 e 62 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017).
Con questa motivazione, scattano sanzioni spesso pesanti, lunari, anche a svariati zeri, creando un clima di panico senza pari nell’intero settore dove oggi le banche, hanno paura della loro ombra e, nell’intento di difendersi al meglio, rinunciano spesso al loro ruolo chiudendo in malo modo i rapporti con la clientela – https://www.giovannifalcone.it/antiriciclaggio-carenze-delladeguata-verifica-sanzioni-a-raffica-2/.
A voler cercare un difetto nell’attuale impostazione sanzionatoria amministrativa, penso alla insufficiente chiarezza dei rilievi formulati che, seppure compresi dal soggetto ispezionato, sventurato, non offre alcuna informazione a tutti gli altri.
Ora, se è vero che l’informazione e l’esperienza nasce anche dalle disgrazie degli altri, penso che una maggiore trasparenza al riguardo circa la natura ed il dettaglio dei rilievi, non potrebbe che fare bene all’intera categoria.
Intanto, così è se vi pare!
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1. Provvedimento del 18 dicembre 2012 e successive modifiche [pdf, 3.4 MB]
Procedura sanzionatoria amministrativa
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (aggiornato a luglio 2022 – in attesa di pubblicazione in G.U.)