Sposarsi è una libera scelta, tutelata anche dalla Costituzione. I genitori non possono imporla neppure con un testamento: infatti, il lascito non può essere condizionato al fatto che l’erede si sposi.
Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione che ha accolto il ricorso di un uomo il cui padre, nel testamento, aveva condizionato il lascito al fatto che lui si risposasse.
“Il vincolo matrimoniale e’ e deve rimanere una libera scelta autoresponsabile, scrivono i giudici, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e pertanto esso di sottrae a ogni forma di condizionamento”.
Insomma, affermano i magistrati di Piazza Cavour in fondo alle motivazioni, “la condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l\’efficacia della stessa alla circostanza che l\’istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell\’art. 634 cod. civ. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, salvo che non abbia costituito l\’unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria”.
Sulla base di questo principio la Suprema corte ha accolto il ricorso di un erede destinatario di un testamento condizionato dal padre, improvvisamente scomparso, al fatto che lui, già separato, si sposasse una seconda volta.
L uomo aveva impugnato il testamento di fronte al Tribunale di Firenze che gli aveva dato ragione. Poi il vento era cambiato di fronte alla Corte d Appello che aveva invece ritenuto valide le volontà del padre. Ma la Cassazione ha rovesciato questa decisione, dichiarando illecita la condizione dell’anziano signore.
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