domenica, Maggio 5, 2024
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Marchio comunitario. Esaurimento dei diritti da parte del titolare del marchio. Il caso Dior

(Cgce, prima sezione, sentenza 23.4.2009 C-59/08)

Il 17 maggio 2000, la Dior concludeva con la SIL un contratto di licenza di marchio per la fabbricazione e la distribuzione di prodotti di prestigio di corsetteria recanti il marchio Christian Dior, di cui la Dior è titolare.  L’art. 8, n. 2, punto 5, di tale contratto precisa che «al fine di mantenere la notorietà e il prestigio del marchio, il licenziatario si impegna a non effettuare vendite a grossisti, collettività, rivenditori di partite in saldo, società di vendita per corrispondenza o che operano con il sistema di vendita porta a porta o domiciliare, salvo previo consenso scritto del concedente, nonché a garantire con opportuni provvedimenti il rispetto di tale disposizione anche da parte dei suoi distributori o dettaglianti».  A causa di difficoltà economiche la SIL chiedeva alla Dior l’autorizzazione a vendere prodotti di tale marchio al di fuori della sua rete di distribuzione selettiva. Con lettera 17 giugno 2002, la Dior si opponeva a tale richiesta.  Tuttavia, a dispetto di tale opposizione e in violazione dei suoi obblighi contrattuali, la SIL vendeva alla Copad, una società che svolge un’attività di vendita di partite in saldo, prodotti recanti il marchio Christian Dior.  La Dior conveniva allora la SIL e la Copad per contraffazione del marchio dinanzi al tribunal de grande instance di Bobigny, che giudicava che le violazioni del contratto di licenza commesse dalla SIL non costituivano una contraffazione e che esse facevano unicamente sorgere la responsabilità contrattuale di quest’ultima società.  La Cour d’appel di Parigi respingeva l’appello interposto dalla Dior contro tale sentenza. In particolare, essa giudicava che le vendite effettuate dalla SIL non costituivano una contraffazione in quanto il rispetto della clausola del contratto di licenza concluso tra quest’ultima e la Dior per le modalità di distribuzione non rientrava nell’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di diritto dei marchi che avevano trasposto l’art. 8, n. 2, della direttiva. Tuttavia tale giudice considerava che tali vendite non avevano comportato l’esaurimento dei diritti di marchio della Dior, nel senso della normativa nazionale  di recepimento dell’art. 7, n. 1, della direttiva.  La Copad impugnava la sentenza della Cour d’appel di Parigi dinanzi alla Cour de cassation, facendo valere, in particolare, che i diritti di marchio della Dior erano esauriti a causa della commercializzazione dei prodotti di cui trattasi da parte della SIL. La Dior, dal canto suo, proponeva un’impugnazione incidentale, muovendo alla Cour d’appel di Parigi la censura di aver escluso qualsiasi contraffazione sia da parte della SIL sia da parte della Copad….

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