Rischia fino a due anni di reclusione il vigile urbano che si rifiuta, contravvenendo all’ordine del comandante, di fare un posto di blocco o di fare dei controlli presso i negozi.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 38119 del 28 settembre 2009, ha esteso la linea dura, prevista per i militari, anche ai vigili urbani.
“Si rende colpevole del reato di cui all’art. 329 c.p. – ecco il principio affermato dalla sesta sezione penale – il vigile urbano che si rifiuta di obbedire agli ordini impartitigli dal superiore gerarchico, comandante del corpo di appartenenza, di instaurare un posto di controllo della circolazione stradale e di eseguire sopralluoghi per la verifica di regolarità presso centri di attività artigiane”.
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