Il giudice non può essere ricusato solo perché in passato è stato denunciato all’autorità giudiziaria dall’avvocato. Infatti, ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 46631 del 03 dicembre 2009, “la presentazione di una denuncia contro un magistrato non è da sola sufficiente ad integrare l’ipotesi di ricusazione, poichè il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, dev’essere reciproco, deve cioè nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine dai rapporti di carattere privato estranei al processo”. Non solo, lo stesso principio vale anche quando il legale abbia denunciato un familiare stretto del magistrato.
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