Risponde di esercizio abusivo della professione medica il massoterapeuta che, non conoscendo i limiti della sua professione, fa dei massaggi “per lenire e curare” le artrosi cervicali , i dolori i crampi e le distorsioni.
Infatti, ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 47028 di oggi, “con riguardo alla natura di norma penale in bianco dell’art. 348 c.p., l’ignoranza dei limiti di attività autorizzati dalla legge, in relazione al titolo professionale conseguito, corrisponde ad ignoranza della legge penale, insecusabile per colui il quale ha un onere specifico di informazione a riguardo”.