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È valido il ricorso notificato al difensore nel domicilio che risulta dal sito internet del Consiglio dell’ordine anche se, di fatto, non è quello reale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27630 del 29 dicembre 2009, ha considerato rituale una notificazione fatta nel domicilio (errato) indicato da due avvocati genovesi sul sito internet del Consiglio dell’ordine. “In tema di contenzioso, – motivano i giudici – il senso della discordanza
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