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CODICE DELLA STRADA: L’omissione di soccorso preclude il ricorso al giudice civile per la restituzione della patente

L’omissione di soccorso preclude all’automobilista la possibilità di farsi restituire la patente ritirata.
Infatti, ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 27503 del 29 dicembre 2009, il cittadino che commette un illecito che viola il codice della strada e che ha risvolti penali, dovrà aspettare di essere processato per il reato di cui è accusato prima di riavere la patente. Rivolgersi al giudice civile non basta.
“In tema di violazione dell’art. 189 del codice della strada,  – scrivono gli Ermellini – quando il “verbale” consiste nell\’ accertamento di un fatto costituente reato, lo stesso non è direttamente impugnabile davanti all\’A.G.,né ai sensi dell\’art. 204 bis (rimedio alternativo al ricorso amministrativo previsto dall\’art. 203) ,che si riferisce ai soli casi di accertamento di illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie (per i quali il verbale,ove non impugnato,a.csume efficacia di titolo esecutivo), né ai sensi dell\’art. 223 u.p.,considerato ,che il contestuale ritiro della patente da parte degli agenti costituisce solo un adempimento di natura strumentale rispetto all\’esercizio del potere di sospensione cautelare attribuito al Prefetto,cui il rapporto va trasmesso entro dieci giorni”.
Fonte: www.cassazione.net

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