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Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento del terrorismo e all’elusione delle sanzioni nell’UE.

In particolare, il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione su tre progetti di legge sulle disposizioni in materia di finanziamento della politica dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

La nuova normativa antiriciclaggio del Parlamento UE

Il pacchetto antiriciclaggio è composto da:

  • Il “single rulebook” dell’UE – regolamento – con disposizioni sulla conduzione della due diligence sui clienti, sulla trasparenza dei titolari effettivi e sull’uso di strumenti anonimi, come i crypto-asset, e di nuove entità, come le piattaforme di crowdfunding. Il testo include anche disposizioni sui cosiddetti passaporti e visti “d’oro”.
  • La sesta direttiva antiriciclaggio – contenente disposizioni nazionali sulla vigilanza e sulle unità di informazione finanziaria, nonché sull’accesso delle autorità competenti alle informazioni necessarie e affidabili, ad esempio i registri dei titolari effettivi e i beni depositati nei paradisi fiscali.
  • Il regolamento che istituisce l’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) con poteri di vigilanza e di indagine per garantire il rispetto dei requisiti AML/CFT.

Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nella nuova normativa antiriciclaggio

Secondo la nuova normativa antiriciclaggio, soggetti come banchegestori di patrimoni e crypto-assetagenti immobiliari e club calcistici professionistici di alto livello saranno tenuti a verificare l’identità dei loro clienti, il loro patrimonio e chi controlla la società. Dovranno inoltre stabilire in dettaglio i tipi di rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nel loro settore di attività e trasmettere le relative informazioni a un registro centrale.

Per limitare le transazioni in contanti e criptovalute, il Parlamento europeo vuole limitare i pagamenti che possono essere accettati dalle persone che forniscono beni o servizi. Hanno fissato limiti fino a 7.000 euro per i pagamenti in contanti e a 1.000 euro per i trasferimenti di criptovalute, quando il cliente non può essere identificato. Dato il rischio manifesto di abuso da parte dei criminali, il Parlamento UE intende vietare qualsiasi sistema di cittadinanza per investimenti (“passaporti d’oro”) e imporre forti controlli antiriciclaggio sulla residenza per sistemi di investimento (“visti d’oro”).

Unità di informazione finanziaria

La nuova normativa antiriciclaggio prevede che ogni Stato membro debba istituire un’unità di intelligence finanziaria (FIU) per prevenire, segnalare e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le FIU dovrebbero condividere le informazioni tra loro e con le autorità competenti, nonché cooperare con AMLA, Europol, Eurojust e la Procura europea.

Informazioni sulla titolarità effettiva nella nuova normativa antiriciclaggio

Per individuare schemi di riciclaggio e bloccare i beni in tempo, le FIU nazionali e le altre autorità competenti dovrebbero poter accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva, sui conti bancari, sui registri immobiliari o fondiari. Poiché alcuni beni sono attraenti per le organizzazioni criminali, il Parlamento UE vorrebbe anche che gli Stati membri aggreghino le informazioni sulla proprietà di beni come yacht, aerei e automobili di valore superiore a 200.000 euro o beni immagazzinati in zone franche.

I deputati hanno concordato che per titolarità effettiva si debba intendere il possesso del 15% più una azione, o diritti di voto, o altri interessi di proprietà diretti o indiretti, o il 5% più una azione nell’industria estrattiva o in una società esposta a un rischio più elevato di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Registri dei titolari effettivi

Secondo la nuova normativa antiriciclaggio, le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali nazionali devono essere disponibili in formato digitale, in una lingua ufficiale dell’UE più l’inglese, e includere informazioni attuali e storiche per un periodo definito. L’ente responsabile del registro centrale avrà il diritto di richiedere alle persone fisiche e giuridiche qualsiasi informazione necessaria per identificare e verificare i loro titolari effettivi.

Queste informazioni dovranno essere aggiornate e disponibili per le FIU, le autorità antiriciclaggio, le autorità competenti, gli organismi di autoregolamentazione e i soggetti obbligati. La mancata trasmissione di dati accurati e adeguati ai registri sarà sanzionata. Gli enti responsabili dei registri centrali dovranno essere in grado di utilizzare una tecnologia adeguata per effettuare le verifiche.

Accesso alle informazioni

A seguito dell’ultima sentenza della Corte di giustizia, i deputati hanno deciso che le persone con un interesse legittimo, come i giornalisti, i reporter, qualsiasi altro mezzo di comunicazione, le organizzazioni della società civile, gli istituti di istruzione superiore, devono poter accedere al registro, compresi i registri centrali interconnessi. Il loro diritto di accesso sarà valido per almeno due anni e mezzo. Gli Stati membri rinnoveranno automaticamente l’accesso, ma potranno anche revocarlo o sospenderlo in caso di abuso.

L’interesse legittimo deve essere applicato senza alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, sul paese di residenza o di stabilimento.

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1 commento

  1. Nelle nuove norme si dice che i giornalisti ed una sfilza di altri soggetti che hanno un interesse legittimo, possono accedere ai “Registri dei titolari effettivi”.

    Quello di cui siamo certi oggi è che i giornalisti, in nome di una presunta “libertà di stampa”, divulgano senza ritegno la “fonte ed il contenuto” di una Segnalazione di operazione sospetta”, mettendo in serio rischio la posizione e la stessa vita del segnalante, in evidente violazione del precetto stabilito dal comma 3bis dell’art.38 del d,lgs 231/07 che testualmente recita: “3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l’identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l’identificazione del segnalante”.

    Allo stato, sembra che queste violazioni non interessano a nessuno!

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