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Senza procura speciale al legale nulla la sentenza del giudizio abbreviato non condizionato se la difesa aveva chiesto quello condizionato

Nulla la sentenza emessa dopo un giudizio abbreviato non condizionato se il difensore, che aveva invece chiesto il rito sommario condizionato a una testimonianza, non era munito in aula della necessaria procura speciale.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 48556 (destinata al servizio novità della Suprema corte), ha annullato le pronunce di primo e secondo grado emesse rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Trieste che avevano deciso con rito abbreviato non condizionato, data l’assenza della testimone chiave, nonostante la difesa avesse fatto istanza per il rito sommario condizionato.
“In altri termini – si legge in sentenza – ammesso per astratta ipotesi che la presenza silente del difensore potesse considerarsi acquiescenza al rito e quindi idonea a sanare la nullità ex art. 183 c.p.p., non vi è dubbio che l’eventuale acquiescenza non possa che provenire solamente dal soggetto titolare della disponibilità del diritto, o della facoltà di essere processato con rito diverso da quello dibattimentale”. In particolare, ricorda la sesta sezione penale, nel caso di specie, assente l’imputata e privo il difensore di procura speciale anche per la celebrazione del rito abbreviato non condizionato, nessuna sanatoria si è verificata e la nullità ex art. 178 e 180 c.p.p. è stata tempestivamente eccepita nei motivi di appello”. Fonte: www.cassazione.net

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