Spetta all’autorità giudiziaria ordinaria decidere sulle liti nate fra l’ente e l’impresa aggiudicataria della gara per il rifiuto opposto dalla prima di subappaltare le attività.
Lo ha sancito il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 24 del 4 gennaio 2010, ha respinto il ricorso di una società vincitrice di un appalto che chiedeva l’autorizzazione della stazione appaltante al subappalto.
Ciò perché, hanno motivato i giudici romani, “per pacifica opinione giurisprudenziale, le disposizioni recanti devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici riguardano il solo segmento pubblicistico dell’appalto, inclusi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti, e non anche la fase concernente l’esecuzione del rapporto, ove resta operante la competenza giurisdizionale del giudice ordinario, come giudice dei diritti, al quale spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative”. Insomma le decisioni sul subappalto riguardano “l’esecuzione del contratto” e quindi esulano dalla fase “pubblicistica”.
Fonte: www.cassazione.net
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