Equo indennizzo anche per l’irragionevole durata della procedura fallimentare. Se supera sette anni i creditori hanno diritto ad essere risarciti dallo Stato.
È questo il principio affermato dalla prima sezione civile della Corte di cassazione che, con una sentenza del 31 dicembre 2009, si è spinta fino a determinare un termine massimo di durata, sette anni, maggiore rispetto a quello di tre anni sancito per ogni grado del processo di cognizione. La prima sezione civile ha quindi accolto il ricorso di un creditore di un fallimento, un lavoratore che doveva prendere dei soldi dall’azienda, ribaltando completamente la decisione dei giudici di merito e decidendo in senso difforme rispetto alle richieste della Procura generale di Piazza Cavour.
“Difformemente dalla decisione del 3.6.2009, innanzi richiamata, – motivano i giudici di Piazza Cavpur – correggendo un\’evidente errore materiale in essa contenuto (che indica in cinque anni lo standard di durata della procedura fallimentare), va conclusivamente affermato che alla luce dell\’orientamento sopra riportato della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e degli elementi dianzi sintetizzati concernenti la procedura fallimentare, qualora non emergano elementi a conforto della particolare semplicità della medesima, può quindi identificarsi, in linea tendenziale, in anni sette il termine di ragionevole durata, entro il quale essa dovrebbe essere definita. Ciò tenuto conto della ragionevole durata per tre gradi di giudizio (sei anni) dei procedimenti incidentali nascenti dal fallimento nonché dell\’ulteriore termine necessario per il riparto dell\’attivo (un anno)”. Fonte: www.cassazione.net
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