All’avvocato spetta il minimo dalla tariffa se non riesce a provare l’accordo con il cliente in cui viene stabilito un diverso compenso. Non solo. “La liquidazione degli onorari professionali rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, la cui determinazione, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità”.
È quanto si evince da una sentenza depositata dalla Corte di cassazione lo scorso 13 gennaio 2010.
In particolare il Collegio, nel respingere il ricorso di un avvocato che chiedeva un compenso maggiore, ha condiviso la decisione della Corte d’Appello secondo cui “in difetto di accordo fra difensore e cliente sul compenso, al professionista spetta il minimo di tariffa, rimanendo escluso che possa essere richiesto e dovuto dal cliente un compenso in ammontare compreso nella forbice tra il minimo e il massimo della tariffa, ma superiore al minimo”. Fonte: www.cassazione.net
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COMPENSO PROFESSIONALE: Il minimo della tariffa al legale che non prova gli accordi con il cliente
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