FONTE: www.cassazione.net ———————————————————Il procedimento disciplinare a carico di un avvocato va necessariamente sospeso in caso di procedimento penale sugli stessi fatti.
Lo hanno ribadito le Sezioni unite civili della cassazione che, con una sentenza del 1 febbraio 2010 (si veda link sotto), hanno affermato che “a seguito della riforma dell’art. 653 del codice di procedura penale, mentre la precedente disposizione stabiliva l\’efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento quanto all\’accertamento che il fatto non sussiste o che l\’imputato non lo ha commesso, quella successiva, oltre ad eliminare la limitazione alla sentenza dibattimentale, ha anche ampliato tale efficacia aggiungendo alle ipotesi indicate quella della assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale. Tal che, nella ipotesi di addebito disciplinare per i medesimi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone, a mente dell\’art. 295 cpc, in pendenza di quello penale, in quanto dalla definizione di quest’ultimo può dipendere, ai sensi del citato art. 653 cpp, quella del procedimento disciplinare”.
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