martedì, Maggio 14, 2024
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Nessun risarcimento al dipendente pubblico che cade per le scale quando l’ascensore è rotto

FONTE: www.cassazione.net ——————————————————-Non ha diritto ad essere risarcito per i danni riportati in seguito a una caduta il dipendente pubblico che ha preso le scale, nonostante lo abbia fatto per motivi di servizio, perché l’ascensore non funziona. Infatti, il ristoro è previsto soltanto nel caso in cui l’impiegato riesca a dimostrare che le scale erano rischiose.
Lo ha sancito il Consiglio di Stato che, con una decisione di ieri (si veda link sotto) ha respinto il ricorso di un impiegato che aveva preso le scale per andare in archivio (l’ascensore era rotto) ed era rovinosamente caduto facendosi male.
Il Collegio di Palazzo spada ha applicato un principio generale nella decisione ma poi ha negato il risarcimento perché, ha motivato, il dipendente avrebbe dovuto usare un normale buon senso per percorrere le scale che non erano pericolose.
“L\’indennizzabilità dell\’infortunio – si legge nelle motivazioni – subito dall\’assicurato sussiste anche nell\’ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro volto dal dipendente, ma insito in un\’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, rimanendo irrilevante l\’eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, dal momento che va ritenuto estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto”. Per questo l\’occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante “la deambulazione” all\’interno del luogo di lavoro. Nonostante questo, spiegano i giudici, è necessario che la caduta “sia in collegamento con situazioni rinvenibili nell\’ambiente di lavoro” come è per esempio quando l\’infortunio si sia verificato a causa della “pavimentazione insidiosa dei locali” che il dipendente è costretto a percorrere per “l\’espletamento della sua attività professionale”. Ma nel caso sottoposto all’esame del Consiglio di Stato questo non si è verificato. “Come invero correttamente ritenuto dal primo giudice, il ricorrente non dimostra, nè allega, che le scale ove si verificò l’infortunio fossero in condizioni tali da rendere insicuro il transito delle persone, circostanza che d’altronde non può certamente essere desunta in modo automatico, come invece implicitamente sostenuto dal ricorrente, dall’assenza di dispositivi antisdrucciolo”.
In assenza di particolari fonti di pericolo (gradini consunti, resi scivolosi dall’uso o dalla presenza di particolari sostanze, presenza eccezionale di ostacoli, ecc. ), deve ritenersi sufficiente un livello assolutamente minimo di attenzione per evitare ogni tipo di lesione, sicché va esclusa la dipendenza dell’infortunio da un rischio specifico, pure inteso in senso esteso, come sopra illustrato.

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