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Un bonifico effettuato per errore a un soggetto già dichiarato fallito non può essere stornato per ordine di quest’ultimo. Ove, invece, sia stato stornato, il fallimento può recuperare la provvista dalla banca del fallito, che a sua volta può recuperare l’indebita restituzione dall’originario autore del bonifico. (Tribunale Genova, Sentenza 16/03/2010, n. 4146/08) Il Tribunale di Genova si occupa del caso seguente. Il soggetto A corrisponde per errore al soggetto B una somma di denaro
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