martedì, Maggio 7, 2024
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Il bonifico al soggetto fallito non può essere stornato neppure se avvenuto per errore

 

Un bonifico effettuato per errore a un soggetto già dichiarato fallito non può essere stornato per ordine di quest’ultimo. Ove, invece, sia stato stornato, il fallimento può recuperare la provvista dalla banca del fallito, che a sua volta può recuperare l’indebita restituzione dall’originario autore del bonifico.

(Tribunale Genova, Sentenza 16/03/2010, n. 4146/08)

Il Tribunale di Genova si occupa del caso seguente. Il soggetto A corrisponde per errore al soggetto B una somma di denaro tramite bonifico bancario. Accortasi dell’errore ne chiede e ottiene lo “storno” rientrando in possesso della somma. Il problema è che il soggetto B, alla data del bonifico originario, risultava già fallito, Il curatore agisce ex art. 44 legge fallimentare nei confronti della su cui era il conto del fallito e riacquisisce la disponibilità della somma alla massa fallimentare. La banca del fallito agisce allora nei confronti del soggetto A, per la ripetizione dell’indebito rappresentato dalla restituzione di somma che doveva ormai darsi per acquisita alla massa fallimentare e quindi non restituibile.

Il Tribunale puntualizza una serie di principi importanti.

Il primo è che uno “storno” in senso proprio e stretto era possibile per la banca del soggetto B solo fino a che non fosse stata eseguita la contabilizzazione della somma sul conto del beneficiario (art. 1270 comma 1 del c.c.). In tal caso si era quindi trattato non di porre nel nulla il primo bonifico, come se non fosse mai avvenuto, ma di un secondo bonifico, in senso inverso, una vera e propria restituzione.

Il secondo è che per valutare se questa operazione fosse indebita deve farsi riferimento alla regola della delegazione di pagamento in forza della quale “Il delegato può ripetere il pagamento ove dimostri che il negozio di delegazione, ossia lo stesso ordine del delegante sia inesistente dal punto di vista giuridico” (cass. Civ. 9.10. 58 n. 3178 )”. Il caso di delega da parte del soggetto fallito pare rientrare in questa fattispecie: lart. 78 della legge fallimentare che prevede lo scioglimento, per effetto della dichiarazione di fallimento, dei contratti di mandato e conto corrente anche bancario. Trattandosi di un effetto erga omnes, consegue che il fallito da quel momento non ha più il potere di gestire il conto e quindi di effettuare l’ordine di restituzione non essendo invero neppure più titolare del contro la cui consistenza (attiva) era già, prima dell’intera vicenda, destinata all’accrescimento della massa. In definitiva l’operazione di “storno” nel suo aspetto restitutorio, risulta senza causa e dà adito all’indebito oggettivo ed al corrispondete diritto alla restituzione.

Tuttavia, la somma oggetto di restituzione non è quella pagata dalla Banca del soggetto B al Fallimento, ma quella restituita al soggetto B e gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale non sussistendo malafede dall’accipiens.

 

Fonte: www.ipsoa.it

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