giovedì, Maggio 2, 2024
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PROCEDURA CONCORSUALE: Si alla transazione fiscale nel concordato preventivo

Fonte: cassazione.net====================Via libera alla transazione fiscale nel concordato preventivo. Infatti, la proposta di concordato “può contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio ricade.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6901 del 22 marzo 2010, ha accolto il ricorso di un curatore fallimentare presentato contro la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva ritenuto ammissibile una proposta di concordato preventivo “benché nella stessa fosse previsto il soddisfacimento in percentuale dei creditori privilegiati (fra cui il fisco) senza il preventivo assenso dei medesimi alla falcidia prospettata”. In particolare secondo la prima sezione civile, l’articolo 183 ter della legge fallimentare, “ha introdotto nell\’ordinamento l\’istituto della transazione fiscale che, come è noto, ha consentito il pagamento in percentuale dei crediti tributari (e attualmente anche di quelli contributivi). Tale disposizione non attiene direttamente alla disciplina del concordato preventivo ma essendo necessariamente a questo (o agli accordi di ristrutturazione dei debiti) connesso l\’accordo col fisco inevitabilmente presuppone la possibilità che nel concordato sia possibile il pagamento in percentuale dei crediti privilegiati dal momento che prevede che “Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali”.
In altre parole, il legislatore ha “voluto, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade”.

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