Rischia una sanzione il docente universitario o il dirigente pubblico che fuma nella sua stanza. Non solo. Non può impugnare davanti al giudice il verbale di contestazione della violazione amministrativa.
È quanto si evince da una sentenza della Corte di cassazione, la n. 11281 del 10 maggio 2010, e con la quale la seconda sezione civile ha dichiarato improponibile l’opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione amministrativa.
Il caso riguarda una docente universitaria che era solita fumare nella sua stanza nella quale riceveva alunni e collaboratori. In corridoio erano stati appesi i divieti. La donna non era mai stata colta sul fatto ma da sempre aveva ammesso di fumare liberamente nella sua stanza.
Così era scattata la contestazione da parte dell’Ateneo. Lei l’aveva impugnata di fronte al giudice di pace di Perugia che però aveva respinto l’opposizione. A questo punto la docente ha presentato ricorso in Cassazione che si è incagliato in un importante scoglio processuale. Infatti, hanno sostenuto gli Ermellini, la contestazione da parte dell’università non poteva essere impugnata in sede giurisdizionale. Sul punto nelle motivazioni si legge che “il verbale di accertamento di una violazione amministrativa è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l\’inosservanza di norme sulla circolazione stradale, giacché solo in tale caso è idoneo, a norma dell\’art. 203, 3° co., c.d.s., ad acquisire valore ed efficacia di titolo esecutivo per la riscossione dell\’importo della pena pecuniaria prefissata dalla legge, mentre, quando riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del trasgressore ed è destinato esclusivamente a contestargli il fatto ed a segnalargli la facoltà di estinguere l\’obbligazione sanzionatoria mediante un pagamento in misura ridotta, in difetto del cui esercizio l\’autorità competente valuterà la fondatezza dell\’accertamento e con ordinanza motivata determinerà la sanzione e ne ingiungerà il pagamento”.
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