L’amministratore legale (cosiddetta testa di legno) non può essere condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per il semplice fatto di aver accettato l’incarico. Deve essere provata la sua consapevolezza delle attività illecite compiute dall’amministratore di fatto. Al contrario, ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19049 di oggi, la testa di legno è sempre responsabile della bancarotta fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili.
In particolare la quinta sezione penale ha annullato con rinvio la condanna per bancarotta patrimoniale (confermando invece quella di bancarotta documentale) nei confronti di un amministratore che dalla ricostruzione fatta dai giudici di merito era soltanto una testa di legno. Ciò perché non era stato provato che l’uomo avesse partecipato o comunque avesse piena contezza delle sottrazioni effettuate dall’amministratore di fatto. La Suprema corte ha motivato la decisione mettendo nero su bianco che “in tema di reati fallimentari, se all\’amministratore di diritto (c.d. “testa di legno”) sotto il profilo oggettivo devono essere ascritte le conseguenze della condotta dell\’amministratore di fatto che egli, in virtú della carica, aveva l\’obbligo giuridico di impedire, sotto il profilo soggettivo possono a lui ricollegarsi quegli eventi di cui ha avuto anche semplicemente generica consapevolezza, sicché non è necessario per integrare l\’elemento psicologico della bancarotta che tale consapevolezza investa i singoli episodi di distrazione ed occultamento, fermo restando che essa non può presumersi in base al semplice dato di avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente la carica predetta.
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.