cassazione.net————-Il geometra, rappresentante legale dell’impresa partecipante, può legittimamente sottoscrivere i capitolati tecnici dell’offerta per ottenere un appalto pubblico, anche se non è iscritto all’albo professionale.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione 7262 dell’1 ottobre 2010. Il Tar dell’Emilia Romagna aveva accolto il ricorso che il Consorzio che si era classificato secondo nella gara di appalto per i lavori di rifacimento di una strada provinciale,aveva presentato contro la scelta della Provincia di Modena di affidare le attività ad una srl, i cui elaborati erano stati sottoscritti dal geometra legale rappresentante, non iscritto peraltro all\’albo professionale, anzichè da un tecnico abilitato. Contro questa decisione, la Provincia aveva adito il Consiglio di Stato. Il tribunale ha accolto i motivi di ricorso dell’Ente, stabilendo che in tal caso andasse applicato l’art. 26 del Dpr 24/2000, poichè il geometra aveva sottoscritto tutti gli elaborati dell’offerta, tranne quelli di carattere squisitamente tecnico, la cui predisposizione era stata effettuata da ingegneri.
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GARA PUBBLICA: Il geometra non iscritto all’albo può sottoscrivere il capitolato tecnico
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