sabato, Maggio 18, 2024
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ALT=ASSISTENZA LEGALE PER TUTTI: Vietati gli slogan “suggestivi” per pubblicizzare lo studio legale

La Cassazione azzera alcune innovazioni del decreto Bersani. Rischia infatti una sanzione disciplinare l’avvocato che, per fare pubblicità al suo studio, usa degli slogan “suggestivi” e forme di propaganda comparativa. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 23287 del 18 novembre 2010, hanno respinto il ricorso di un avvocato di Brescia che aveva usato un slogan (Alt, assistenza legale per tutti) che l’ordine aveva ritenuto troppo suggestivo. Per questo era stato censurato. Il Consiglio nazionale forense aveva confermato la misura che ora la Suprema corte ha reso definitiva. In sostanza, secondo il Massimo consesso di Piazza Cavour, è illegittimo, e sanzionabile, l\’utilizzo, da parte degli avvocati, “di forme di pubblicità comparative attuate con messaggi di suggestione che inducono a ritenere, in modo emotivo e riflessivo, che valga la pena di visitare quello che appare uno studio legale aperto e accessibile, senza le formalità tipiche dello studio legale”. Insomma la liberalizzazione attuata con la riforma del 2006 non ha alcun effetto sul tipo di propaganda che i legali possono fare e sulla quale l’ordine può ancora intervenire. Infatti la norma applicata è una norma generale sugli illeciti disciplinari. Sul punto in sentenza si legge che “è vero infatti, che l\’art. 2 del d.l. n.223/2006, ha abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, divieti anche parziali di svolgere pubblicità informativa”. Ma “diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non possono ledere la dignità e al decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano l\’illecito disciplinare di cui all\’art. 38, c.1, r.dl. n. 1578/1933”. D’altronde lo stesso art. 17 del regolamento deontologico forense dispone che sussiste la libertà di informazione da parte dell\’avvocato sulla propria attività professionale, ma che tale informazione, quanto alla forma ed alle modalità deve “rispettare la dignità ed il decoro della professione” e non deve assumere i connotati della “pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa”. L\’art. 17 bis del cod. deontologico stabilisce le modalità specifiche dell\’informazione e l\’art. 19 fa divieto di acquisizione della clientela con “modi non conformi alla correttezza e al decoro”. Ne consegue che sotto il profilo delle lamentate violazioni di legge, esse non sussistono poiché non è illegittimo per l\’organo professionale procedente individuare una forma di illecito disciplinare (non certamente nella pubblicità in sé perfettamente legittima nel suo aspetto informativo ma) nelle modalità e nel contenuto della pubblicità stessa, in quanto lesivi del decoro e della dignità della professione, e non nell\’attività di acquisizione di clientela in sé, ma negli strumenti usati, allorchè essi siano non conformi alla correttezza ed al decoro professionale.

 https://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf

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