Il comune è obbligato a risarcire l’alunno picchiato da un altro studente sul pulmino della scuola. Infatti, sussiste in capo all’ente l’obbligo generale di apportare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei minori.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 23464 del 19 novembre 2010, respingendo il ricorso del comune di Perugia contro la sentenza con cui la Corte d’Appello umbra lo condannava a risarcire di oltre 120mila euro un ragazzo che, negli anni ’80, quando aveva solo dieci anni, era stato picchiato da un suo coetaneo sullo scuolabus comunale. Il bambino era stato colpito ripetutamente alla schiena con la cartella scolastico dopo una lite sul posto da occupare. L’aggressione gli aveva causato la lesione di quattro vertebre, con esiti invalidanti permanenti del 18 %. La Terza Sezione civile della Suprema Corte ha confermato il suo diritto ad essere risarcito, non solo dai genitori dell’aggressore, ma anche dal Comune, in quanto “l’ obbligo normativo del Comune di disporre la vigilanza (ma, recte, “sorveglianza”, secondo quanto previsto dall\’art. 2047 c.c.) nel servizio pubblico di trasporto degli alunni in “scuolabus”, garantendo la presenza di un accompagnatore, oltre all\’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico pur non essendo correlato ad un\’espressa previsione di legge, discende dal principio secondo il quale grava sulla P.A. che svolga un servizio di trasporto riservato agli alunnil\’adozione delle cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori.”