mercoledì, Maggio 15, 2024
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STUDIO DEL PROFESSIONISTA: Sequestro e perquisizione solo sul corpo del reato

La Cassazione fissa i paletti per le perquisizioni e i sequestri negli studi professionali. Infatti sono ammessi solo sul corpo del reato o su beni strettamente connessi all’affare illecito al centro dell’inchiesta e non indiscriminatamente sul tutto il materiale informatico.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3692 del 1 febbraio 2011.
Insomma la quinta sezione penale ha annullato con rinvio un’ordinanza del Tribunale delle Libertà di Pordenone che aveva dichiarato la legittimità di una perquisizione fatta in uno studio legale, alla presenza di un rappresentante dell’Ordine. In particolare gli agenti avevano sequestrato anche del materiale informatico che, a dire del legale (il reato contestato non viene specificato in sentenza) non era attinente all’inchiesta.
Una tesi, questa, che non aveva incontrato il favore dei giudici di merito ma che ha invece convinto quelli di legittimità. La Cassazione, accogliendo il gravame, ha infatti motivato che “il ricorso dell’avvocato, è invece ammissibile e fondato ed ha effetti estensibili”. Travisa bensì che risultava presente nel caso di specie il Procuratore della Repubblica ed il rappresentante dell\’Ordine e soprattutto che la modalità della perquisizione comunque è per sé irrilevante a fine di censura di legittimità del provvedimento di riesame, ha mantenuto il sequestro probatorio. Ma va condivisa, hanno poi aggiunto i giudici, la tesi della difesa secondo cui il “Tribunale non poteva rigettare la stessa richiesta, senza indicare e perciò valutare quali fossero i corpi di reato o le cose pertinenti al reato per finalità probatorie”. Difatti i giudici di merito hanno mantenuto indiscriminatamente il vincolo del sequestro di cose “per sé legittimamente detenute dall\’indagato e dalla terza interessata, confondendo la pertinenza con la ravvisabilità del reato (fumus) e la modalità di perquisizione per l\’effetto di sequestro, che concerne solo le cose connesse alla notizia al reato per cui si procede, salvo che quelle rinvenute per sé ne offrano una propria (si pensi ad armi e stupefacenti)”. La cernita delle cose utili alla prova è dunque a monta del sequestro di ciascuna per fine probatorio.

https://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf

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