venerdì, Maggio 17, 2024
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PROCESSO TELEMATICO (CIVILE E PENALE): Si parte dal 18 maggio 2011

Dal 18 maggio 2011 parte il “Processo telematico”. Il Decreto nr.44 del Ministro della Giustizia di attuazione delle norme è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 aprile. 
Il provvedimento in parola consta di 37 articoli nei quali, sono dettagliatamente descritte tutte le fasi della procedura – penale o civile che sia – dalla notificazione, al versamento del contributo unificato all’incidente probatorio.
Requisiti della Pec. I difensori che intendono aderire al processo telematico devono essere dotati di firma digitale e Pec. Ma non basta. I loro terminali dovranno essere dotati di software antispam. La casella di posta elettronica dovrà inoltre disporre di uno spazio disco minimo. E ancora, i legali dovranno dotarsi di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e verificare la effettiva disponibilità della spazio disco a disposizione.
Pagamento del contributo unificato. Anche il pagamento del contributo unificato potrà essere effettuato per via telematica. Al difensore verrà rilasciata una ricevuta telematica (RT).
Notificazioni fra avvocati. Il difensore puo\’ eseguire la notificazione a legali abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. “A tale scopo trasmette copia informatica dell\’atto sottoscritta con firma digitale all\’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio e\’ inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all\’articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell\’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l\’atto e\’ stato inviato, nonche\’ del numero di registro cronologico di cui all\’articolo 8 della suddetta legge”.
La notificazione si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.
E ancora. “Quando il difensore procede ai sensi dell\’articolo 170, comma 4, del codice di procedura civile, la comunicazione delle memorie e\’ effettuata mediante invio di copia della memoria alle parti costituite a mente del comma 1”.

Il Testo del Provvedimento

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L\’INNOVAZIONE

Visto l\’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l\’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita\’ del sistema
giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010 n.24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell\’amministrazione digitale” e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull\’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l\’utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell\’articolo 27 della legge
n. 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008,
recante «Regole tecnico-operative per l\’uso di strumenti informatici
e telematici nel processo civile»;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole
procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati
dell\’amministrazione della giustizia»;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio
2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
Rilevata la necessita\’ di adottare le regole tecniche previste
dall\’articolo 4, comma 1, del citato decreto, in sostituzione delle
regole tecniche adottate con il decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con il decreto del Ministro
della Giustizia 17 luglio 2008;
Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per
la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell\’adunanza del 25 novembre 2010
e quello espresso nell\’adunanza del 20 dicembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 18 gennaio 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l\’adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell\’informazione e della comunicazione ai sensi dell\’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in materia
di funzionalita\’ del sistema giudiziario» ed in attuazione del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell\’amministrazione digitale» e successive modificazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) dominio giustizia: l\’insieme delle risorse hardware e
software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in
via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita\’, di dato, di
servizio, di comunicazione e di procedura;
b) portale dei servizi telematici: struttura
tecnologica-organizzativa che fornisce l\’accesso ai servizi
telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto;
c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che
fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi
di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto;
d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno
al dominio giustizia, che consente l\’interoperabilita\’ tra i sistemi
informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei
servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia;
e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica
nel quale e\’ fornita al mittente documentazione elettronica
attestante l\’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
f) identificazione informatica: operazione di identificazione in
rete del titolare della carta nazionale dei servizi o di altro
dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione,
secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato,
e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
h) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo
d\’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti
informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora
siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice
dell\’amministrazione digitale;
i) codice dell\’amministrazione digitale (CAD): decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell\’amministrazione
digitale” e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all\’utilizzo dei
servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti
informatici relativi al processo. In particolare si intende per:
1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli
uffici giudiziari e degli UNEP;
2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni
privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;
3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti
private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e
gli ausiliari del giudice;
4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i
procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni
statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali;
n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al
di fuori dei casi previsti dalla lettera m);
o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato:
attestazione di iscrizione all\’albo, all\’albo speciale, al registro
ovvero di possesso della qualifica che legittima l\’esercizio delle
funzioni professionali e l\’assenza di cause ostative all\’accesso;
p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico:
attestazione di appartenenza del soggetto all\’amministrazione
pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare
l\’accesso;
q) specifiche tecniche: le disposizion

i di carattere tecnico
emanate, ai sensi dell\’articolo 34, dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito
DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali,
limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali;
r) spam: messaggi indesiderati;
s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare
ed eliminare lo spam;
t) log: documento informatico contenente la registrazione
cronologica di una o piu\’ operazioni informatiche, generato
automaticamente dal sistema informatico;
u) richiesta di pagamento telematico (RPT): struttura
standardizzata che definisce gli elementi necessari a caratterizzare
il pagamento e qualifica il versamento con un identificativo univoco,
nonche\’ contiene i dati identificativi, variabili secondo il tipo di
operazione, e una parte riservata per inserire informazioni
elaborabili automaticamente dai sistemi informatici;
v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata, emessa a
fronte di una RPT, che definisce gli elementi necessari a qualificare
il pagamento e trasferisce inalterate le informazioni della RPT
relative alla parte riservata;
z) identificativo univoco di erogazione del servizio (CRS):
identifica univocamente una richiesta di erogazione del servizio ed
e\’ associato alla RPT e alla RT al fine di qualificare in maniera
univoca il versamento;
aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di credito,
Poste Italiane e gli altri soggetti che, ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n.11 e successive modifiche ed
integrazioni, mettono a disposizione strumenti atti ad effettuare
pagamenti.

Art. 3

Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia

1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in conformita\’
al codice dell\’amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice
in materia di protezione dei dati personali e in particolare alle
prescrizioni in materia di sicurezza dei dati, nonche\’ al decreto
ministeriale emanato a norma dell\’articolo 1, comma 1, lettera f),
del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.
2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia e\’ responsabile dello sviluppo, del
funzionamento e della gestione dei sistemi informatici del dominio
giustizia.
3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di livello
distrettuale o interdistrettuale, secondo le specifiche di cui
all\’articolo 34.

Art. 4

Gestore della posta elettronica certificata
del Ministero della giustizia

1. Salvo quanto previsto all\’articolo 19, il Ministero della
giustizia si avvale di un proprio servizio di posta elettronica
certificata conforme a quanto previsto dal codice
dell\’amministrazione digitale.
2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici
giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per i servizi di
cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale dei servizi
telematici e rispettano le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell\’articolo 34.
3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log
dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta
elettronica certificata per cinque anni.

Art. 5

Gestore dei servizi telematici

1. Il gestore dei servizi telematici assicura l\’interoperabilita\’
tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni,
il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia.

Art. 6

Portale dei servizi telematici

1. Il portale dei servizi telematici consente l\’accesso da parte
dell\’utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti
giudiziari secondo quanto previsto dall\’articolo 51 del codice in
materia di protezione dei dati personali.
2. L\’accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell\’articolo 64 del
codice dell\’amministrazione digitale e secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
3. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei
soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi
di pagamento telematico, secondo quanto previsto dal capo V del
presente decreto.
5. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei
soggetti abilitati e degli utenti privati, in un\’apposita area, i
documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono le
dimensioni del messaggio di posta elettronica certificata di cui
all\’articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell\’articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di
cui all\’articolo 26.
6. Il portale dei servizi telematici consente accesso senza
l\’impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e
requisiti di legittimazione, alle informazioni ed alla documentazione
sui servizi telematici del dominio giustizia, alle raccolte
giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei
procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima.

Art. 7

Registro generale degli indirizzi elettronici

1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e
l\’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati
esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con
legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici
e\’ costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di
cui all\’articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al
Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui
all\’articolo 34.
3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui
al comma 2, il registro generale degli indirizzi elettronici e\’
costituito secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell\’articolo 34.
4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano
nelle qualita\’ di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili
ai sensi dell\’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell\’articolo 34.
5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai
sensi dell\’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le
modalita\’ di cui al comma 10 del medesimo articolo e secondo le
specifiche tecniche di cui all\’articolo 34.
6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e\’ accessibile
ai soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell\’articolo 34.

Art. 8

Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni

1. I sistemi informatici del dominio giustizia mettono a
disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione,
accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici
nonche\’ di consultazione e gestione del fascicolo informatico,
secondo le specifiche di cui all\’articolo 34.
2. L\’accesso dei soggetti abilitati interni e\’ effettuato con le
modalita\’ definite dalle s

pecifiche tecniche di cui all\’articolo 34,
che consentono l\’accesso anche dall\’esterno del dominio giustizia.
3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti
di legittimazione e le credenziali di accesso al sistema da parte
delle strutture e dei soggetti abilitati interni.

Art. 9

Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico

1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando
le tecnologie dell\’informazione e della comunicazione, raccogliendo
in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le
ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento
medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei
medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico e\’ la parte del
sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata
all\’archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici,
prodotti sia all\’interno che all\’esterno, secondo le specifiche
tecniche di cui all\’articolo 34.
3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale
alla tenuta e conservazione del fascicolo d\’ufficio su supporto
cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti
originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice
dell\’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.
4. Il fascicolo informatico reca l\’indicazione:
a) dell\’ufficio titolare del procedimento, che cura la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) dell\’oggetto del procedimento;
c) dell\’elenco dei documenti contenuti.
5. Il fascicolo informatico e\’ formato in modo da garantire la
facile reperibilita\’ ed il collegamento degli atti ivi contenuti in
relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalita\’
dei singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all\’articolo 34 sono definite
le modalita\’ per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di
accesso al fascicolo informatico.

Art. 10

Infrastruttura di comunicazione

1. I sistemi informatici del dominio giustizia utilizzano
l\’infrastruttura tecnologica resa disponibile nell\’ambito del Sistema
Pubblico di Connettivita\’ per le comunicazioni con l\’esterno del
dominio giustizia.

Art. 11

Formato dell\’atto del processo in forma di documento informatico

1. L\’atto del processo in forma di documento informatico e\’ privo
di elementi attivi ed e\’ redatto nei formati previsti dalle
specifiche tecniche di cui all\’articolo 34; le informazioni
strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell\’articolo 34, pubblicate sul portale dei
servizi telematici.
2. La nota di iscrizione a ruolo puo\’ essere trasmessa per via
telematica come documento informatico sottoscritto con firma
digitale; le relative informazioni sono contenute nelle informazioni
strutturate di cui al primo comma, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell\’articolo 34.

Art. 12

Formato dei documenti informatici allegati

1. I documenti informatici allegati all\’atto del processo sono
privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
2. E\’ consentito l\’utilizzo dei formati compressi, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34, purche\’
contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.

Art. 13

Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni
e degli utenti privati

1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono
trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti
privati mediante l\’indirizzo di posta elettronica certificata
risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici,
all\’indirizzo di posta elettronica certificata dell\’ufficio
destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell\’articolo 34.
2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti
dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna
attesta, altresi\’, l\’avvenuto deposito dell\’atto o del documento
presso l\’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta e\’
rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il
giorno feriale immediatamente successivo.
4. Ai fini della comunicazione prevista dall\’articolo 170, quarto
comma, del codice di procedura civile, la parte che procede al
deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia
informatica dell\’atto e dei documenti allegati con le modalita\’
previste dall\’articolo 18 del presente decreto. Fuori del caso di
rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito da parte
dell\’ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini
assegnati o previsti dal codice di procedura civile.
5. La certificazione dei professionisti abilitati e dei soggetti
abilitati esterni pubblici e\’ effettuata dal gestore dei servizi
telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli
indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell\’articolo 34.
6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da
trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di
crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell\’articolo 34.
7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente
l\’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonche\’ dagli
operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
8. La dimensione massima del messaggio e\’ stabilita nelle
specifiche tecniche di cui all\’articolo 34. Se il messaggio eccede
tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia
automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente
l\’avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del
punto di accesso, di cui all\’articolo 23, per la trasmissione dei
documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalita\’
di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.

Art. 14

Documenti probatori e allegati non informatici

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non
elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione
delle informazioni strutturate di cui all\’articolo 11, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell\’ufficio giudiziario provvede
ad effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli
allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo
informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti
di cui all\’articolo 22, comma 3 del codice dell\’amministrazione
digitale.

Art. 15

Deposito dell\’atto del processo
da parte dei soggetti abilitati interni

1. L\’atto del processo, redatto in formato elettronico da un
soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e\’
depositato nel fascicolo informatico, previa attestazione del
deposito da parte della
cancelleria o della segreteria dell\’ufficio
giudiziario mediante apposizione della data e della propria firma
digitale.
2. In caso di atto formato da organo collegiale l\’originale del
provvedimento e\’ sottoscritto con firma digitale anche dal
presidente.
3. Quando l\’atto e\’ redatto dal cancelliere o dal segretario
dell\’ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e
ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.
4. Se il provvedimento del magistrato e\’ in formato cartaceo, il
cancelliere o il segretario dell\’ufficio giudiziario ne estrae copia
informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite
ai sensi dell\’articolo 34 e vi appone la sua firma digitale, ove
previsto.

Art. 16

Comunicazioni per via telematica

1. La comunicazione per via telematica dall\’ufficio giudiziario ad
un soggetto abilitato esterno o all\’utente privato avviene mediante
invio di un messaggio dall\’indirizzo di posta elettronica certificata
dell\’ufficio giudiziario mittente all\’indirizzo di posta elettronica
certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli
indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai
sensi dell\’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 maggio 2009 e per l\’impresa indicato nel registro delle
imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell\’articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell\’ufficio giudiziario provvede
ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da
comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite
ai sensi dell\’articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.
3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve
da parte del gestore di posta elettronica certificata del
destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del
codice dell\’amministrazione digitale.
4. Fermo quanto previsto dall\’articolo 20, comma 6, e salvo il caso
fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell\’articolo 51,
comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata
consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica
certificata.
5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata
consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.
6. La comunicazione che contiene dati sensibili e\’ effettuata per
estratto con contestuale messa a disposizione dell\’atto integrale
nell\’apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34 e nel
rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all\’articolo 26, con
modalita\’ tali da garantire l\’identificazione dell\’autore
dell\’accesso e la tracciabilita\’ delle relative attivita\’.
7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il
giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta
elettronica certificata del destinatario.
8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell\’articolo 49 del
codice dell\’amministrazione digitale.

Art. 17

Notificazioni per via telematica

1. Al di fuori dei casi previsti dall\’articolo 51, del decreto
legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le richieste
telematiche di un\’attivita\’ di notificazione da parte di un ufficio
giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell\’UNEP, secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate all\’UNEP tramite
posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
3. La notificazione per via telematica da parte dell\’UNEP rispetta
i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio giudiziario
verso i soggetti abilitati esterni di cui all\’articolo 16.
4. Il sistema informatico dell\’UNEP individua l\’indirizzo di posta
elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi
elettronici, dal registro delle imprese o dagli albi o elenchi
costituiti ai sensi dell\’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nonche\’ per il cittadino dall\’elenco reso consultabile ai
sensi dell\’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell\’articolo 34.
5. Il sistema informatico dell\’UNEP, eseguita la notificazione,
trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il
documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta
mediante firma digitale e congiunta all\’atto cui si riferisce,
nonche\’ le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
6. L\’ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per
via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico,
attestandone la conformita\’ all\’originale, e provvede a notificare la
copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice
di procedura civile.

Art. 18

Notificazioni per via telematica tra avvocati

1. Nel caso previsto dall\’articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53,
il difensore puo\’ eseguire la notificazione ai soggetti abilitati
esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia
informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia
informatica dell\’atto sottoscritta con firma digitale all\’indirizzo
di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal
registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di
allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al
destinatario. Nel corpo del messaggio e\’ inserita la relazione di
notificazione che contiene le informazioni di cui all\’articolo 3,
comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell\’indirizzo di posta
elettronica certificata presso il quale l\’atto e\’ stato inviato,
nonche\’ del numero di registro cronologico di cui all\’articolo 8
della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve
da parte del gestore di posta elettronica certificata del
destinatario.
2. Quando il difensore procede ai sensi dell\’articolo 170, comma 4,
del codice di procedura civile, la comunicazione delle memorie e\’
effettuata mediante invio di copia della memoria alle parti
costituite a mente del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli
atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi
telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

Art. 19

Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari

1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l\’ufficio del
pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
2. Le specifiche tecniche assicurano l\’identificazione dell\’autore
dell\’acces

so e la tracciabilita\’ delle relative attivita\’, anche
mediante l\’utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a
quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all\’allegato B del
codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui
al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata
delle forze di polizia. Gli indirizzi di posta elettronica
certificata sono resi disponibili unicamente agli utenti abilitati
sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell\’articolo 16, commi 1, 2,
3, 4 e 5, e dell\’articolo 20.
5. L\’atto del processo in forma di documento informatico e\’ privo
di elementi attivi ed e\’ redatto dalle forze di polizia nei formati
previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo
34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34. L\’atto del
processo, protetto da meccanismi di crittografia, e\’ sottoscritto con
firma digitale. Si applicano, in quanto compatibili, l\’articolo 14
del presente decreto, nonche\’ gli articoli 20 e 21 del codice
dell\’amministrazione digitale .
6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia,
successivamente al deposito previsto dall\’articolo 15, e\’ effettuata
per estratto con contestuale messa a disposizione dell\’atto
integrale, protetto da meccanismo di crittografia, in apposita area
riservata all\’interno del dominio giustizia, accessibile solo dagli
appartenenti alle forze di polizia legittimati, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34 e nel rispetto dei
requisiti di sicurezza di cui all\’articolo 26.
7. Per la gestione del fascicolo informatico si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all\’articolo 9, commi da 1
a 5. Agli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in una
sezione distinta del sistema documentale di cui all\’articolo 9,
protetta da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34, hanno accesso
unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla
conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso in cui
il fascicolo o parte di esso deve essere consultato da soggetti
abilitati esterni o da utenti privati, questi accedono alla copia
resa disponibile mediante il punto di accesso e il portale dei
servizi telematici, secondo quanto previsto al capo IV.
8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi sintetici
delle notizie di reato e dei relativi esiti tra il Centro
Elaborazione Dati del Servizio per il Sistema Informativo Interforze,
di cui all\’articolo 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e
successive modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri delle
notizie di reato delle Procure della Repubblica sono utilizzate le
infrastrutture di connettivita\’ delle pubbliche amministrazioni che
consentono una interconnessione tra le Amministrazioni, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34. Il canale di
comunicazione e\’ protetto con le modalita\’ di cui al comma 1.
9. Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini
preliminari la base di dati dei registri di cui al comma 8 e\’
custodita, con le speciali misure di cui al comma 2, separatamente
rispetto a quella relativa ai procedimenti per i quali e\’ stato
emesso uno degli atti di cui all\’articolo 60, del codice di procedura
penale, in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o
interdistrettuale individuate dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure di
sicurezza adottate sulla base dati prevista dal presente comma sono
svolti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello
competenti in relazione all\’ufficio giudiziario titolare dei dati,
avvalendosi del personale tecnico individuato dal responsabile per i
sistemi informativi automatizzati.

Art. 20

Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

1. Il gestore di posta elettronica certificata del soggetto
abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal decreto
ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della
posta elettronica certificata», e\’ tenuto ad adottare software
antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta
elettronica indesiderati.
2. Il soggetto abilitato esterno e\’ tenuto a dotare il terminale
informatico utilizzato di software idoneo a verificare l\’assenza di
virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di
software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di
posta elettronica indesiderati.
3. Il soggetto abilitato esterno e\’ tenuto a conservare, con ogni
mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi
al dominio giustizia.
4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno
spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui
all\’articolo 34.
5. Il soggetto abilitato esterno e\’ tenuto a dotarsi di servizio
automatico di avviso dell\’imminente saturazione della propria casella
di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva
disponibilita\’ dello spazio disco a disposizione.
6. La modifica dell\’indirizzo elettronico puo\’ avvenire dall\’1 al
31 gennaio e dall\’1 al 31 luglio.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora la
modifica dell\’indirizzo si renda necessaria per cessazione
dell\’attivita\’ da parte del gestore di posta elettronica certificata.

Art. 21

Richiesta delle copie di atti e documenti

1. Il rilascio della copia di atti e documenti del processo
avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti,
tramite invio all\’indirizzo di posta elettronica certificata del
richiedente, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell\’articolo 34.
2. L\’atto o il documento che contiene dati sensibili o di grandi
dimensioni e\’ messo a disposizione nell\’apposita area del portale dei
servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti
ai sensi dell\’articolo 34.
3. Nel caso di richiesta di copia informatica, anche parziale,
conforme al documento originale in formato cartaceo, il cancelliere
ne attesta la conformita\’ all\’originale sottoscrivendola con la
propria firma digitale.

Art. 22

Servizi di consultazione

1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52 e 56 del codice
dell\’amministrazione digitale, l\’accesso ai servizi di consultazione
delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene
tramite un punto di accesso o tramite il portale dei servizi
telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui
all\’articolo 26.

Art. 23

Punto di accesso

1. Il punto di accesso puo\’ essere attivato esclusivamente dai
soggetti indicati dai commi 6 e 7.
2. Il punto di accesso fornisce un\’adeguata qualita\’ dei servizi,
dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire
la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requis

iti tecnici di cui
all\’articolo 26.
3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi di formazione e
assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.
4. La violazione da parte del gestore di un punto di accesso dei
livelli di sicurezza e di servizio comporta la sospensione
dell\’autorizzazione ad erogare i servizi fino al ripristino di tali
livelli.
5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a
campione, per verificare l\’attuazione delle prescrizioni di
sicurezza.
6. Possono gestire uno o piu\’ punti di accesso:
a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli
nazionali professionali, limitatamente ai propri iscritti;
b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato da uno o piu\’
consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del
consiglio delegante;
c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai propri
iscritti;
d) l\’Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali o
equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente ai loro iscritti e
dipendenti;
e) le Regioni, le citta\’ metropolitane, le provincie ed i Comuni,
o enti consorziati tra gli stessi.
f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte nel relativo
registro.
7. I punti di accesso possono essere altresi\’ gestiti da societa\’
di capitali in possesso di un capitale sociale interamente versato
non inferiore a un milione di euro.

Art. 24

Elenco pubblico dei punti di accesso

1. L\’elenco pubblico dei punti di accesso attivi presso il
Ministero della giustizia comprende le seguenti informazioni:
a) identificativo del punto di accesso;
b) sede legale del soggetto titolare del punto di accesso;
c) indirizzo internet;
d) dati relativi al legale rappresentante del punto di accesso o
a un suo delegato, comprendenti: nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo di posta elettronica certificata, numero di telefono e di
fax;
e) recapiti relativi ai referenti tecnici da contattare in caso
di problemi.

Art. 25

Iscrizione nell\’elenco pubblico dei punti di accesso

1. Il soggetto che intende costituire un punto di accesso inoltra
domanda di iscrizione nell\’elenco pubblico dei punti di accesso
secondo il modello e con le modalita\’ stabilite dal responsabile per
i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con
apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall\’entrata in
vigore del presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda entro trenta
giorni, con provvedimento motivato, anche sulla base di apposite
verifiche, effettuabili anche da personale esterno
all\’Amministrazione, da questa delegato, con costi a carico del
richiedente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero della
giustizia delega la responsabilita\’ del processo di identificazione
dei soggetti abilitati esterni al punto di accesso. Il Ministero
della giustizia puo\’ delegare la responsabilita\’ del processo di
identificazione degli utenti privati agli enti pubblici di cui
all\’articolo 23, comma 6, lettera e).
4. Il Ministero della giustizia puo\’ verificare l\’adempimento degli
obblighi assunti da parte del gestore del punto di accesso di propria
iniziativa oppure su segnalazione. In caso di violazione si applicano
le disposizioni di cui all\’articolo 23, comma 3.

Art. 26

Requisiti di sicurezza

1. L\’accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese
disponibili dal dominio giustizia avviene mediante identificazione
sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
2. Il punto di accesso stabilisce la connessione con il portale dei
servizi telematici mediante un collegamento sicuro con mutua
autenticazione secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell\’articolo 34.
3. A seguito dell\’identificazione viene in ogni caso trasmesso al
gestore dei servizi telematici il codice fiscale del soggetto che
effettua l\’accesso.
4. I punti di accesso garantiscono un\’adeguata sicurezza del
sistema con le modalita\’ tecniche specificate in un apposito piano
depositato unitamente all\’istanza di cui all\’articolo 25, a pena di
inammissibilita\’ della stessa.

Art. 27

Visibilita\’ delle informazioni

1. Ad eccezione della fase di cui all\’articolo 19, il dominio
giustizia consente al soggetto abilitato esterno l\’accesso alle
informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui e\’
costituito o svolge attivita\’ di esperto o ausiliario. L\’utente
privato accede alle informazioni contenute nei fascicoli dei
procedimenti in cui e\’ parte mediante il portale dei servizi
telematici e, nei casi previsti dall\’articolo 23, comma 6, lettere e)
ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso.
2. E\’ sempre consentito l\’accesso alle informazioni necessarie per
la costituzione o l\’intervento in giudizio in modo tale da garantire
la riservatezza dei nomi delle parti e limitatamente ai dati
identificativi del procedimento.
3. In caso di delega, rilasciata ai sensi dell\’articolo 9 regio
decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, il dominio giustizia
consente l\’accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei
procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a cura
di parte, di copia della delega stessa al responsabile dell\’ufficio
giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L\’accesso e\’
consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.
4. La delega, sottoscritta con firma digitale, e\’ rilasciata in
conformita\’ alle specifiche di strutturazione di cui all\’articolo 35,
comma 4.
5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di
consultazione nel limite dell\’incarico ricevuto e della
autorizzazione concessa dal giudice.
6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i procuratori
dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei
procedimenti in cui e\’ parte una pubblica amministrazione la cui
difesa in giudizio e\’ stata assunta dal soggetto che effettua
l\’accesso.

Art. 28

Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

1. L\’accesso ai servizi di consultazione resi disponibili dal
dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto di
accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34,
comma 1.
2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le
informazioni relative ad i propri utenti registrati, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34, comma 1.

Art. 29

Orario di disponibilita\’ dei servizi di consultazione

1. Il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilita\’
dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle
ore ventidue, dal lunedi\’ al venerdi\’, e dalle ore otto alle ore
tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.

Art. 30

Pagamenti

1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e
spese e\’ effettuato nelle forme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento e\’ allegata
alla nota di iscrizione a ruolo o ad altra istanza inviata
all\’ufficio, sec

ondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell\’articolo 34, ed e\’ conservata dall\’interessato per essere
esibita a richiesta dell\’ufficio.
2. Il pagamento di cui al comma 1 puo\’ essere effettuato per via
telematica con le modalita\’ e gli strumenti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni e dalle altre disposizioni normative e regolamentari
relative al riversamento delle entrate alla Tesoreria dello Stato.
3. L\’interazione tra le procedure di pagamento telematico messe a
disposizione dal prestatore del servizio di pagamento, il punto di
accesso e il portale dei servizi telematici avviene su canale sicuro,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
4. Il processo di pagamento telematico assicura l\’univocita\’ del
pagamento mediante l\’utilizzo della richiesta di pagamento telematico
(RPT), della ricevuta telematica (RT) e dell\’identificativo univoco
di erogazione del servizio (CRS) che impediscono, mediante
l\’annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT. Le specifiche
tecniche sono definite ai sensi dell\’articolo 34.
5. La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal prestatore del
servizio di pagamento che effettua la riscossione o da un soggetto da
questo delegato, costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello
Stato ed e\’ conservata nel fascicolo informatico.
6. L\’ufficio verifica periodicamente con modalita\’ telematiche la
regolarita\’ delle ricevute o attestazioni e il buon esito delle
transazioni di pagamento telematico.

Art. 31

Diritto di copia

1. L\’interessato, all\’atto della richiesta di copia, richiede
l\’indicazione dell\’importo del diritto corrispondente che gli e\’
comunicato senza ritardo con mezzi telematici dall\’ufficio, secondo
le specifiche stabilite ai sensi dell\’articolo 34.
2. Alla richiesta di copia e\’ associato un identificativo univoco
che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento
secondo le modalita\’ previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
3. La ricevuta telematica e\’ associata all\’identificativo univoco.

Art. 32

Registrazione, trascrizione e voltura degli atti

1. La registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti
avvengono in via telematica nelle forme previste dall\’articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e
successive modificazioni.

Art. 33

Pagamento dei diritti di notifica

1. Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato nelle
forme previste dall\’articolo 30.
2. L\’UNEP rende pubblici gli importi dovuti a titolo di
anticipazione. Eseguita la notificazione, l\’UNEP comunica l\’importo
definitivo e restituisce il documento informatico notificato previo
versamento del conguaglio dovuto dalla parte oppure unitamente al
rimborso del maggior importo versato in acconto.

Art. 34

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia,
sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione
dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese
disponibili mediante pubblicazione nell\’area pubblica del portale dei
servizi telematici.
3. Fino all\’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1,
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
anteriormente vigenti.

Art. 35

Disposizioni finali e transitorie

1. L\’attivazione della trasmissione dei documenti informatici e\’
preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l\’installazione e
l\’idoneita\’ delle attrezzature informatiche, unitamente alla
funzionalita\’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici
nel singolo ufficio.
2. L\’indirizzo elettronico gia\’ previsto dal decreto del Ministro
della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per
l\’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» e\’
utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La data di attivazione dell\’indirizzo di posta elettronica
certificata di cui all\’articolo 4, comma 2, e\’ stabilita, per ciascun
ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia che attesta la funzionalita\’ del sistema di posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia.
4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli
informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate
nell\’area pubblica del portale dei servizi telematici.
5. Fino all\’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4,
conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli
informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 luglio
2009, recante “Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa
all\’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e
introduzione dei modelli informatici per l\’uso di strumenti
informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e
concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18
luglio 2009 – s.o. n. 120.

Art. 36

Adeguamento delle regole tecnico-operative

1. Le regole tecnico-operative sono adeguate all\’evoluzione
scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 37

Efficacia

1. Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel
processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della
giustizia 17 luglio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 febbraio 2011

Il Ministro della giustizia: Alfano

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l\’innovazione: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l\’11 aprile 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84

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