giovedì, Maggio 2, 2024
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ASSOLUZIONE RETROATTIVA: Gli effetti della decisione UE e Cassazione in materia di immigrazione clandestina

Cassazione in campo dopo la decisione della Corte di giustizia europea che ha bocciato le norme incriminatrici di cui all’articolo 14, commi 5 ter e quater, del D.lgs. 286/98: il giudice italiano deve disapplicare le disposizioni che prevedono la reclusione per i migranti irregolari che non hanno obbedito all’ordine di lasciare l’Italia (fino a quattro e cinque anni di carcere, a seconda delle ipotesi; cfr. “La Corte Ue boccia l’Italia: reclusione dei clandestini incompatibile con la direttiva rimpatri”, sezione Focus, edizione di giovedì 28 aprile). E soprattutto gli imputati devono essere assolti anche per il periodo anteriore al 24 dicembre 2010, data in cui è entrata in vigore la direttiva rimpatri (2008/115/CE): i giudici comunitari hanno infatti invitato quelli italiani a tenere conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri della Ue. È quanto emerge dalla «notizia di decisione su questione nuova» depositata dalla prima sezione penale della Cassazione all’indomani della sentenza “comunitaria” nella causa C 66/11 Ppu (la Suprema corte di piazza Cavour è stata fra gli organi giudiziari italiani che hanno investito i colleghi di Lussemburgo (cfr. «La Bossi-Fini perde i pezzi sotto i colpi della Ue» nella sezione “Ordinamento giudiziario”, edizione di mercoledì 30 marzo 2011).Dall’universale al particolareÈ vera e propria abolitio criminis quella contenuta nel dictum della Corte di giustizia: la Cassazione pronuncia l’assoluzione con la formula «il fatto non è previsto dalla legge come reato». Tre i casi affrontati dai giudici di legittimità: primo, è respinto il ricorso del procuratore generale contro la sentenza di proscioglimento ex articolo 129 Cpp (“Obbligo dell’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”) nell’ambito di una vicenda in cui la fattispecie contestata è quella più grave del comma 5 quater dell’articolo 14 del D.lgs. 286/98; secondo, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 Cpp deve essere annullata senza rinvio (la decisione europea, insomma, travolge il patteggiamento); terzo, la sentenza nella causa 66/11 Ppu prevale anche sull’intervenuta rinunzia al ricorso, facendo scattare l’annullamento senza rinvio della sentenza che applica la pena ex articolo 14 comma 5 quater del D.lgs. 286/98. Non resta che aspettare il deposito delle motivazioni.https://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf

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