DA CASSAZIONE.NET———————-Nessun automatismo sulle responsabilità dei manager nelle aziende coinvolte in affari illeciti. Infatti, l’amministratore della società non è automaticamente colpevole di tutte le infrazioni penali commesse dall’impresa. È necessario dimostrare l’anomalia dell’operazione posta in essere. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 19284 del 17 maggio 2011, ha chiarito come le responsabilità dei manager si configurano solo nel caso in cui venga dimostrato che questi avessero coscienza dell’operazione illecita e che non hanno fatto nulla per impedirla. Insomma, per dirla con le parole dei giudici, “è sufficiente che il garante abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l’evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall’attivarsi, con ciò volendo l’evento”. Ma non solo. Il Collegio di legittimità ricorda inoltre che “in tema di personalità della responsabilità penale, in riferimento all’articolo 27 della Costituzione e all’articolo 40 del codice penale l’amministratore o legale rappresentante di una società non può essere automaticamente tenuto responsabile a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell’ente e la responsabilità dev’essere esclusa tutte le volte che egli abbia preposto ai vari servizi soggetti qualificati ed idonei forniti, tra l’altro, della necessaria autonomia e dei poteri discrezionali per la condotta dei relativi affari”. Insomma affinchè un’accusa penale possa essere confermata è necessario che l’operazione posta in essere dal manager “abbia carattere di assoluta anormalità” nella ordinaria “gestione della società”.
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