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GIURISDIZIONE CIVILE: Straniero – Accettazione della giurisdizione italianaG
Ai sensi degli art. 4 e 11 l. n. 218 del 1995, è automatica la sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti del convenuto costituito, il quale abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione medesima. (Nella specie, la Scuola Internazionale Italiana “Leonardo da Vinci”, in relazione ad un rapporto di lavoro di insegnamento presso la sede de Il Cairo in Egitto, non aveva neppure impugnato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la giurisdizione italiana). SENTENZA





