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In tema di leasing, il concedente, in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria e mantenendo la proprietà del bene, sia pure acquisendo i canoni maturati fino alla risoluzione, non può e non deve conseguire un indebito vantaggio derivante da un cumulo di utilità (canoni e residuo valore del bene). Ciò contrasterebbe il principio generale con lo specifico dettato normativo di cui all\’art. 1526, che è norma inderogabile. SENTENZA PER ESTESO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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