giovedì, Maggio 2, 2024
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LAVORI USURANTI: Le nuove regole

Il 20 maggio 2011 ho compiuto 59 anni, con 1.879 settimane di contributi (36 anni, quindi quota 95).

Ho lavorato 15 anni come artigiano, per cui so di dover dipendere dal sistema di calcolo per gli autonomi (anche nel tempo di uscita dal lavoro).

Da 21 anni però sono dipendente e da 18 anni lavoratore notturno (dalle 21 alle 7 per 183 notti ogni anno). Pensavo di poter fruire della legge sul lavoro usurante, ho fatto regolare domanda prima del fatidico 30 settembre 2011 e consegnato la documentazione richiesta.

Non ho ancora ricevuto risposta, ma leggendo qua e là articoli sulle modifiche effettuate alla legge mi sono venuti molti dubbi, tra i quali di aver sbagliato a interpretare la normativa precedente; forse mi servono 60 anni per fruire della legge sui lavori usuranti? Oppure una quota a 96?

RISPOSTA

Riportiamo alcuni aspetti della complessa normativa sui lavori usuranti che possono essere di interesse per il lettore.

Rientrano nel beneficio i lavoratori definiti e ripartiti nelle seguenti categorie:

      Lavoratori a turni che svolgono la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti al pensionamento anticipato tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per quelli che raggiungono i requisiti per il predetto pensionamento anticipato al 1° luglio 2009;

      Lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Tra i requisiti stabiliti per l’ottenimento del pensionamento anticipato va registrato anche quello della durata di una o più delle attività indicate in precedenza (svolgimento effettivo delle attività con esclusione di periodi totalmente coperti di contribuzione figurativa).

In particolare, la durata deve essere pari ad almeno 7 anni (compreso l’anno di maturazione dei requisiti) negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, mentre ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
 

I REQUISITI A REGIME

A decorrere dal 1° gennaio 2012. Secondo la modifica della Manovra “MONTI” (fase a regime), i lavoratori interessati secondo le modifiche arrecate dalla predetta manovra MONTI ottengono il trattamento pensionistico con i requisiti fissati dalla Tabella B (allegato 1 della legge 247/2007). Naturalmente restano confermati gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita stabiliti dall’articolo 12 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n.122 del 30 luglio 2010.
 

I REQUISITI IN VIA TRANSITORIA

Va segnalata, però, una fase transitoria per il periodo 2008-2011.

Questa fase si articola nella maniera seguente:

      Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 l’età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella tabella A (allegato 1 della legge 247/2007). Per il lavoratore dipendente, quindi, l’età anagrafica scende da 58 a 57 anni;

      Per il periodo tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un’età anagrafica ridotta di due anni e la quota inferiore di due unità rispetto alla tabella B del predetto all’allegato 1. Per il lavoratore dipendente, quindi, l’età anagrafica scende da 59 a 57 anni con quota da 95 a 93 (somma di anzianità contributiva con l’età) di 57 anni;

      Per l’anno 2010 l’età anagrafica ridotta di due anni e una quota ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati nella predetta tabella B. Per il lavoratore dipendente, quindi, l’età anagrafica scende da 59 a 57 e la quota da 95 va a 94.

Per l’anno 2011 l’età anagrafica ridotta di tre anni e la quota ridotta di due unità sempre rispetto ai requisiti contenuti nella predetta tabella B. Per il lavoratore dipendente, perciò, l’età anagrafica scende da 60 a 57 anni e la quota da 96 a 94.


 

LAVORATORI NOTTURNI

Per questi lavoratori che prestano l’attività per un numero di giorni lavorativi annui non inferiori a 78 e che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011, la riduzione dei requisiti di età anagrafica indicata nel periodo a regime e transitorio non può superare: un anno per coloro che svolgono le predetta attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71; due anni quando vengono prestate le suddette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.

La Manovra MONTI ha stabilito, inoltre, che per i lavoratori che prestano l’attività di cui la comma 1, lettera b), numero 1, (lavoratori notturni a turni) del decreto legislativo 67/2011 per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012 il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla tabella B (allegato 1 alla legge 247/2007) sono incrementati nella maniera seguente:

      Rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;

      Rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.

DAL SOLE 24 ORE DEL 12 MARZO 2012

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