lunedì, Maggio 27, 2024
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DIRITTO SOCIETARIO: Orientamento giurisprudenziale di legittimità (Amministratori & Sindaci)

        

Responsabilità di amministratori e
sindaci

GLI EFFETTI (Cassazione,
sezione I, n.7425/2012)
Quando si succedono diversi amministratori per l’imputazione
dell’eventuale responsabilità a coloro che sono subentrati non si tratta di
affermare la responsabilità dei nuovi amministratori per fatti compiuti o
comunque ascrivibili ai precedenti, ma di verificare se sussista una culpa in vigilando, con riguardo agli
effetti che si sono prodotti nel periodo di espletamento del mandato dei nuovi
amministratori, nonché di accertarne la responsabilità per non aver attivato
gli atti e i comportamenti necessari a riportare la società in una situazione
di legalità e regolarità gestionale.

LITISCONSORZIO (Cassazione,
sezione I, n.7907/2012)
Fra amministratori e sindaci, convenuti con l’azione
di responsabilità, si instaura un litisconsorzio facoltativo fra titolari di un’obbligazione
solidale passiva. Pertanto, non devono necessariamente essere parti in ogni
successivo grado del giudizio, e ciò anche quando qualcuno abbia concluso una
transazione con la società per la propria quota. Il litisconsorzio diviene
obbligatorio, ogni volta che la fattispecie di responsabilità presupponga
necessariamente l’accertamento della posizione altrui.

LE OMISSIONI (Cassazione,
sezione I, n.15955/2012)
Per i sindaci – come in ogni caso di
responsabilità per omesso controllo – l’affermazione di responsabilità, qualora
non abbiano impedito il fatto dannoso degli amministratori, si richiede la
specifica deduzione a prova di eventuali fatti omissivi, addebitabili ai
medesimi, con necessaria prova dell’omesso esercizio dei doveri loro incombenti
e del nesso causale con le condotte gestorie.

Revoca dei sindaci

LA GIUSTA CAUSA (Cassazione, sezione I, n. 14778/2012)Ai fini del decreto
di approvazione della delibera di revoca dei sindaci da parte del tribunale (ai
sensi dell’articolo 2400, comma 2, del Codice civile), l’esistenza della giusta
causa – a differenza di quanto avviene per la revoca degli amministratori –
deve essere verificata dal Tribunale con accertamento sommario proprio dei riti
camerali, il quale conduce ad un provvedimento che integra gli effetti della
deliberazione assembleare, divenendo elemento di una fattispecie complessa.

Azione di responsabilità

L’ASSEMBLEA
(Cassazione, sezione I, 13279/2012) E’ sempre possibile deliberare l’azione di
responsabilità nel corso dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio
(anche laddove non all’ordine del giorno). Pertanto, laddove lo Statuto preveda
la convocazione dell’assemblea ordinaria entro un dato mese dell’anno, non ne è
precluso lo svolgimento in un momento successivo, sempre in sede ordinaria, e
pertanto si potrà deliberare nel corso della stessa, se del caso, l’azione di
responsabilità sociale pur non prevista nell’ordine del giorno.

Applicazione della 231/2001

I LIMITI (Cassazione,
sezione I, 30085/2012)
La normativa sulla responsabilità da illecito degli
enti, prevista dal D.lgs 231/2001, non si applica alle imprese individuali, in
quanto è riferita soltanto ai soggetti collettivi.

LA CONFISCA (Cassazione,
sezione VI, n. 34505/2012)
Nel sistema normativo del D.lgs 231/2001 la
confisca è configurata come sanzione principale, al pari delle sanzioni
interdittive, per la cui applicazione  a
titolo cautelare l’articolo 45 dello stesso decreto legislativo –
contrariamente all’articolo 53 – chiede l’acquisizione di gravi indizi di
responsabilità dell’ente.

IL FALLIMENTO (Cassazione, sezione V,  n.
44824/2012)
Il
fallimento di una società non costituisce causa di estinzione dell’illecito
previsto dal D.lgs 231/2001 né delle sanzioni irrogate a seguito dell’accertamento
della responsabilità da illecito dell’ente.


 

DAL SOLE 24 ORE DEL 18 FEBBRAIO 2013


 

 

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