DPRcn. 131 del 1986, comma 4, disciplina i casi che portano alla decadenza dei
benefici dell’agevolazione “prima casa”. In particolare, con riferimento alla
fattispecie in esame, l’agevolazione viene meno in caso di “trasferimento per
atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui
al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
loro acquisto… Le predette disposizioni non si applicano nel caso i cui il
contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile
acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di
altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
La perdita
del beneficio comporta il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento
delle stesse imposte.
Tanto premesso, occorre valutare se la decadenza
dal beneficio operi solo allo scadere del termine di un anno dalla rivendita
dell’immobile
senza che sia stato acquistato altro immobile da adibire ad abitazione
principale dal contribuente, ovvero se la dichiarazione di parte nello stesso
senso possa avere il medesimo effetto decadenziale.
Sulla base
della giurisprudenza della Suprema Corte, recepita dalla risoluzione del 31
ottobre 2011, n. 105, la dichiarazione del contribuente non assume carattere di
rinuncia all’agevolazione. In particolare, la Corte di Cassazione, con la
pronuncia del 28 giugno 2000 n. 8784 ha chiarito che “non è possibile conseguire
l’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, …, previa rinunzia ad
un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina
(…). A parere della suprema Corte, infatti, la dichiarazione di voler fruire del
beneficio “non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un
successivo atto di acquisto”.