martedì, Maggio 7, 2024
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RIFORMA FORENSE: Ecco le novità principali

        

La recente introduzione nel nostro ordinamento della nuova normativa organizzativa della professione forense ha apportato notevoli modifiche ed ha introdotto novità rilevanti per gli operatori del settore. Il “codice forense” è suddiviso in sei titoli (disposizioni generali; albi, elenchi e registri; organi e funzioni degli ordini forensi; accesso alla professione forense; il procedimento disciplinare; delega al Governo e disposizioni transitorie e finali) contenenti in totale 67 articoli.


Di seguito, suddivise in paragrafi per maggiore semplicità espositiva, le maggiori novità introdotte dalla riforma della professione forense.

Le associazioni tra avvocati (art. 4)

La mole di lavoro crescente e le esigenze di un mercato in continua evoluzione hanno spinto anche la classe forense a concentrarsi ed approfondire determinate tematiche giuridiche ed economiche: ecco quindi sempre più spesso veder nascere studi associati ed associazioni professionali specializzate in determinate discipline. Al fine di fornire al cliente non solo prestazioni d\’eccellenza ma anche tutela a 360° accade sempre più spesso che singoli avvocati o gruppi ristretti mettano in comune le proprie conoscenze e la propria esperienza per moltiplicare la propria efficacia professionale. Ecco nascere e proliferare le associazioni forensi, molto spesso a carattere multidisciplinare, ospitanti non solo gli avvocati iscritti all\’albo ma anche altri liberi professionisti espressamente indicati dalla legge. Il rapporto di ogni singolo legale deve essere unico ed esclusivo nei riguardi della singola associazione, non potendo lo stesso appartenere a più associazioni contemporaneamente. La norma fa poi espresso rinvio all\’articolo 2549 del Codice Civile inerente al contratto di associazione in partecipazione: i rapporti interni tra avvocati e professionisti possono essere regolati mutuando tale disciplina. Infine, le associazioni tra avvocati non possono fallire né essere assoggettate a procedura concorsuale. Le violazioni attinenti tale materia costituiscono illecito disciplinare.

Le specializzazioni (art. 9)

Nella medesima ottica sociale ed economica ecco presentarsi la necessità per il singolo avvocato di divenire un vero e proprio specialista di una determinata materia giuridica: ciò per permettere ai professionisti di un determinato ramo di rimanere sempre aggiornati e, di conseguenza, per fornire all\’utente un servizio di altissima qualità. La norma stabilisce tuttavia che la qualifica di specialista può essere menzionata dall\’avvocato solo nel caso in cui egli abbia seguito idonei corsi di formazione dalla durata “almeno biennale” e comunque solo se in grado di provare concretamente la propria esperienza in quel particolare settore. Uno dei criteri utilizzati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Ministero della Giustizia consiste, ad esempio, nell\’anzianità di iscrizione all\’albo.

L\’obbligo di formazione continua (art. 11)

La preparazione del professionista e la fornitura di un servizio di alta qualità sono da sempre aspetti al centro degli interessi del legislatore. La creazione ed il mantenimento di un legale competente è uno degli obiettivi primari della riforma la quale, al primo comma dell\’articolo 11, conferisce espressamente l\’onere di organizzare e di curare l\’istituzione di corsi di formazione e di controllare il grado di effettiva partecipazione dei consociati in capo al Consiglio Nazionale Forense. Tale organo deve organizzare tali attività “superando l\’attuale sistema dei crediti formativi”. Si prospettano perciò importanti cambiamenti in merito all\’istituzione ed alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale.

L\’obbligo di assicurazione professionale (Rc professionale; art. 12)

Al fine di tutelare i clienti nel caso in cui si verifichino episodi di negligenza ed imperizia del professionista la legge ha introdotto il vincolo per lo stesso, pena sanzione disciplinare, di stipulare apposita polizza assicurativa professionale che indennizzi il cliente nel caso in cui il servizio non sia prestato a regola d\’arte. Rientrano espressamente entro tale copertura, oltre al rischio legato all\’attività professionale in senso stretto, anche gli eventi lesivi della custodia di documenti, del denaro ricevuto a copertura delle spese di lite e di tutti i valori consegnati al legale a titolo di deposito. Sarà onere dell\’avvocato, inoltre, stipulare idonea polizza assicurativa che copra non solo le mancanze proprie ma anche quelle di praticanti e collaboratori.

La conferma del divieto del patto di quota lite (art. 13 comma 4)

Come noto, il patto di quota lite consiste nell\’accordo tra professionista e cliente volto a stabilire, a guisa di compenso per l\’avvocato, la percentuale a lui spettante in caso di vittoria di causa. Questa percentuale può variare dalla parzialità alla totalità rispetto al compenso complessivo. Nel nostro ordinamento tale usanza è stata da sempre osteggiata poiché non consentirebbe al professionista di mantenere il giusto distacco rispetto agli interessi del cliente: in tal modo, infatti, il rischio di una vera e propria commistione sarebbe altissimo, tale da non poter definire professionale l\’operare dell\’avvocato. Ecco quindi intervenire nuovamente ed espressamente la lettera della legge, la quale ne fa espresso divieto, naturalmente passibile di sanzione disciplinare.

Pattuizione per iscritto del compenso ed obbligo di trasparenza professionale (art. 13 comma 2 e seguenti)

Poiché obiettivi fondamentali della riforma sono rendere quanto più trasparente possibile l\’attività forense nonché tutelare il cliente da possibili raggiri, ecco elevata la forma scritta a mezzo principale di pattuizione del compenso al professionista. Recita testualmente la norma che “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all\’atto del conferimento dell\’incarico professionale”. Non essendo tuttavia previsto un vero e proprio onere a carico del professionista si può ritenere però che l\’avvocato debba informare il cliente circa l\’entità delle spese di giudizio – di fatto e presunte – poste a carico dello stesso, chiaramente separando le voci di spesa relativa al proprio compenso dagli altri costi. Sulla materia è chiamato ad intervenire il Ministero della Giustizia che, consultandosi con il CNF, dovrà fornire i parametri operativi a cui dovranno ispirarsi i Giudici nella liquidazione delle spese di lite, nonché i legali stessi nel caso in cui il compenso non venga pattuito a monte.

I giovani, la pratica forense e l\’abilitazione alla professione (Titolo IV, artt. 40 – 49)

Tra gli ultimi ma non tale il titolo relativo all\’accesso alla professione forense. Con l\’articolo 41, comma 11, è stato ufficializzato il praticantato gratuito per i giovani aspiranti avvocato che dovranno prestare la loro opera senza retribuzione almeno per i primi sei mesi di pratica legale. Il periodo di tirocinio forense, alternato tra formazione individuale e vera e propria attività di studio legale, è stato tuttavia ridotto da ventiquattro a diciotto mesi di pratica effettiva. Terminato tale periodo sarà facoltà (e non obbligo) deldominus riconoscere al collaboratore congruo compenso rapportato alle effettive capacità ed impegno del praticante nell\’ambito dell\’attività dello studio.

I giovani aspiranti, terminato il periodo di praticantato, dovranno poi affrontare l\’esame di abilitazione alla professione, già arduo in precedenza e reso ancora più aspro dall\’abolizione della previsione di utilizzo di codici commentati con la giurisprudenza, il cui utilizzo è stato consentito soltanto sino alla sessione scritta del 2014. Dalla sessione 2015 saranno ammessi, pena l\’esclusione dall\’esame, soltanto i testi contenenti unicamente la normativa. La riforma introduce tuttavia l\’obbligo per le Commissioni d\’esame di motivare, seppur succintamente, le proprie valutazioni, a maggior ragione nei casi di insufficienza.
(StudioCataldi.it)

 
TESTO COMPLETO DELLA RIFORMA FORENSE
 
Riforma forense
LEGGE 31 dicembre 2012 , n. 247 (Riforma
Forense)

Nuova disciplina dell\’ordinamento della professione
forense.
(in GU n.15 del 18-1-2013)
Vedi anche:
La
riforma forense. I contenuti in breve

TITOLO I

DISPOSIZIONI
GENERALI

Art. 1.

(Disciplina dell\’ordinamento forense)

1.
La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali, della normativa
comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di
avvocato.

2. L\’ordinamento forense, stante la specificità della funzione
difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei
diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regolamenta
l\’organizzazione e l\’esercizio della professione di avvocato e, nell\’interesse
pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la
tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa
incide;

b) garantisce l\’indipendenza e l\’autonomia degli avvocati,
indispensabili condizioni dell\’effettività della difesa e della tutela dei
diritti;

c) tutela l\’affidamento della collettività e della
clientela, prescrivendo l\’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura
della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

d) favorisce l\’ingresso alla professione di avvocato e l\’accesso alla stessa,
in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del
merito.

3. All\’attuazione della presente legge si provvede mediante
regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi
dell\’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro due anni
dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale
forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri
entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell\’ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque
anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.
Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di
relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei
pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati
tempestivamente comunicati, perchè su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari
competenti.

4. Decorsi i termini per l\’espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque
adottati.

5. Dall\’attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro
quattro anni dalla data di entrata in vigore dell\’ultimo dei regolamenti di cui
al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3
e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Art.
2.

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L\’avvocato è un
libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le
attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L\’avvocato ha la funzione di garantire
al cittadino l\’effettività della tutela dei diritti.

3. L\’iscrizione ad
un albo circondariale è condizione per l\’esercizio della professione di
avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, hanno superato l\’esame di Stato di cui all\’articolo
46, ovvero l\’esame di abilitazione all\’esercizio della professione di avvocato
prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere
altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato
ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o
di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere
incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti
disciplinari più gravi. L\’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare
la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli
ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori
universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.
L\’avvocato può esercitare l\’attività di difesa davanti a tutti gli organi
giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni
superiori deve essere iscritto all\’albo speciale regolato dall\’articolo 22.
Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto
l\’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della
presente legge.

4. L\’avvocato, nell\’esercizio della sua attività, è
soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

5. Sono attività
esclusive dell\’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge,
l\’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli
organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei
casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici
settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre
professioni regolamentate, l\’attività professionale di consulenza legale e di
assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all\’attività giurisdizionale, se
svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli
avvocati. È comunque consentita l\’instaurazione di rapporti di lavoro
subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera
continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l\’assistenza legale
stragiudiziale, nell\’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in
favore del quale l\’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette
attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì
svolte in favore dell\’eventuale società controllante, controllata o collegata,
ai sensi dell\’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è
un\’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purchè
portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non
occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell\’ambito
delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all\’interesse dei
propri associati ed iscritti.

7. L\’uso del titolo di avvocato spetta
esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo
circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L\’uso del titolo è
vietato a chi sia stato radiato.

Art. 3.

(Doveri e
deontologia)

1. L\’esercizio dell\’attività di avvocato deve essere fondato
sull\’autonomia e sulla indipendenza dell\’azione professionale e del giudizio
intellettuale. L\’avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa
d\’ufficio, in quanto iscritto nell\’apposito elenco, e di assicurare il
patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve
essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza
e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i
princìpi della corretta e leale concorrenza.

3. L\’avvocato esercita la
professione uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice deontologico emanato
dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5.
Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l\’avvocato è
tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il
cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il
codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute
quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto
esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per
quanto possibile, devono essere caratterizzate dall\’osservanza del principio
della tipizzazione della condotta e devono contenere l\’espressa indicazione
della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e
i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo
disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai
sensi dell\’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400. Il codice
deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.

(Associazioni tra
avvocatie multidisciplinari)

1. La professione forense può essere
esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati.
L\’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all\’avvocato in via
personale. La partecipazione ad un\’associazione tra avvocati non può
pregiudicare l\’autonomia, la libertà e l\’indipendenza intellettuale o di
giudizio dell\’avvocato nello svolgimento dell\’incarico che gli è conferito. È
nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente
prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle
associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all\’albo forense, anche
altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con
regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell\’articolo 1, commi 3 e
seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato
che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi
professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati
solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati
sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell\’ordine nel cui
circondario hanno sede, ai sensi dell\’articolo 15, comma 1, lettera l).
La sede dell\’associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro
principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede
della associazione. L\’attività professionale svolta dagli associati dà luogo
agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia
previdenziale.

4. L\’avvocato può essere associato ad una sola
associazione.

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare
l\’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste
nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo
se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all\’albo.

6. La
violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito
disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono
determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano
la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di
cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in
partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice
civile.

9. L\’associato è escluso se cancellato o sospeso dall\’albo per un
periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può
essere escluso per effetto di quanto previsto dall\’articolo 2286 del codice
civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo
svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure
fallimentari e concorsuali.

Art. 5.

(Delega al Governo per la
disciplina dell\’esercizio della professione forense in forma
societaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall\’articolo 10 della legge 12
novembre 2011, n.183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del
diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su
proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente
trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere
è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine
venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto
per l\’emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di
quest\’ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni
correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi
princìpi e criteri direttivi previsti per l\’emanazione dell\’originario
decreto.

2. Nell\’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che
l\’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito
esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative,
i cui soci siano avvocati iscritti all\’albo;

b) prevedere che
ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale
contenga l\’indicazione: «società tra avvocati»;

d) disciplinare
l\’organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti
non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire
che l\’incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il
principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto
soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo
svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal
cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella
dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la
prestazione;

g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta
in una apposita sezione speciale dell\’albo tenuto dall\’ordine territoriale nella
cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la
responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è
tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza
disciplinare dell\’ordine di appartenenza;

i) stabilire che la
sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall\’albo nel quale è iscritto
costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i
redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo
anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni;

m) stabilire che
l\’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce
attività d\’impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è
soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di
composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che
alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni
sull\’esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96.

3. Dall\’esercizio della delega
di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

Art. 6.

(Segreto professionale)

1.
L\’avvocato è tenuto verso terzi, nell\’interesse della parte assistita, alla
rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e
sulle circostanze apprese nell\’attività di rappresentanza e assistenza in
giudizio, nonché nello svolgimento dell\’attività di consulenza legale e di
assistenza stragiudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche
occasionali dell\’avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso
lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro
qualità o per effetto dell\’attività svolta. L\’avvocato è tenuto ad adoperarsi
affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di
riserbo sopra previsti.

3. L\’avvocato, i suoi collaboratori e i
dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi
di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell\’esercizio della
professione o dell\’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di
dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

4. La violazione degli
obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione
degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l\’immediato
scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Art.
7.

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L\’avvocato deve iscriversi
nell\’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di
regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente,
come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve
anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e
convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto
dall\’articolo 18 dell\’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere
tempestivamente comunicata dall\’iscritto all\’ordine, che ne rilascia apposita
attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell\’ordine di
appartenenza si intende validamente effettuata presso l\’ultimo domicilio
comunicato.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati
sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche
amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai
sensi dell\’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, anche al fine
di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte
degli uffici giudiziari.

3. L\’avvocato che stabilisca uffici al di fuori
del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata
comunicazione scritta sia all\’ordine di iscrizione, sia all\’ordine del luogo ove
si trova l\’ufficio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli
avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede
l\’ordine.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione
all\’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l\’iscrizione nell\’albo
del circondario del tribunale ove avevano l\’ultimo domicilio in Italia. Resta
fermo per gli avvocati di cui al presente comma l\’obbligo del contributo annuale
per l\’iscrizione all\’albo.

6. La violazione degli obblighi di cui ai
commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

Art. 8.

(Impegno
solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l\’avvocato assume
dinanzi al consiglio dell\’ordine in pubblica seduta l\’impegno di osservare i
relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della
professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con
lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini
della giustizia ed a tutela dell\’assistito nelle forme e secondo i princìpi del
nostro ordinamento».

Art. 9.

(Specializzazioni)

1. È
riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di
specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni
del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia
previo parere del CNF, ai sensi dell\’articolo 1.

2. Il titolo di
specialista si può conseguire all\’esito positivo di percorsi formativi almeno
biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

3.
I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal
regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di
giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali
possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento
del titolo di specialista. All\’attuazione del presente comma le università
provvedono nell\’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il
conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale
maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che
abbiano maturato un\’anzianità di iscrizione all\’albo degli avvocati,
ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di
avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività
professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque
anni.

5. L\’attribuzione del titolo di specialista sulla base della
valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché
dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale
spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i
parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l\’esercizio assiduo,
prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di
specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato
esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma
1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di
attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in
materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il
relativo titolo con le opportune specificazioni.

Art.
10.

(Informazioni sull\’eserciziodella professione)

1. È consentita
all\’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale,
sull\’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni
e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte
le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico,
debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative
con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o
suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare
riferimento alla natura e ai limiti dell\’obbligazione professionale.

4.
L\’inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito
disciplinare.

Art. 11.

(Formazione continua)

1. L\’avvocato
ha l\’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria
competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni
professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione
nell\’interesse dei clienti e dell\’amministrazione della giustizia.

2.
Sono esentati dall\’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi
dall\’esercizio professionale, ai sensi dell\’articolo 20, comma 1, per il periodo
del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all\’albo o
dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con
funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i
ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF
stabilisce le modalità e le condizioni per l\’assolvimento dell\’obbligo di
aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l\’organizzazione
dell\’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle
associazioni forensi e di terzi, superando l\’attuale sistema dei crediti
formativi.

4. L\’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali,
anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività
commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell\’ambito
delle potestà ad esse attribuite dall\’articolo 117 della Costituzione, possono
disciplinare l\’attribuzione di fondi per l\’organizzazione di scuole, corsi ed
eventi di formazione professionale per avvocati.

Art.
12.

(Assicurazione per la responsabilità civilee assicurazione contro gli
infortuni)

1. L\’avvocato, l\’associazione o la società fra professionisti
devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni
sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali
forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall\’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti,
somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L\’avvocato
rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2.
All\’avvocato, all\’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo
di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali
forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri
collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell\’attività svolta
nell\’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale,
anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3.
Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è
data comunicazione al consiglio dell\’ordine.

4. La mancata osservanza
delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito
disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle
polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della
giustizia, sentito il CNF.

Art. 13.

(Conferimento dell\’incarico e
compenso)

1. L\’avvocato può esercitare l\’incarico professionale anche a
proprio favore. L\’incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il
compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all\’atto
del conferimento dell\’incarico professionale.

3. La pattuizione dei
compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per
convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all\’assolvimento e ai
tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per
l\’intera attività, a percentuale sul valore dell\’affare o su quanto si prevede
possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il
destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali
l\’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene
oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista
è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessità dell\’incarico, fornendo tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell\’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a
colui che conferisce l\’incarico professionale la prevedibile misura del costo
della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso
professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro
della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell\’articolo 1,
comma 3, si applicano quando all\’atto dell\’incarico o successivamente il
compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata
determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e
nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell\’interesse di terzi o
per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono
formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi
dovuti per le prestazioni professionali e l\’unitarietà e la semplicità nella
determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di
procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in
qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e
dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la
loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora
creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In
mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al
consiglio dell\’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In
mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell\’iscritto, può rilasciare un
parere sulla congruità della pretesa dell\’avvocato in relazione all\’opera
prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale,
all\’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale,
sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente
anticipati nell\’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese
forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6,
unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese
vive.

Art. 14.

(Mandato professionale.Sostituzioni e
collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d\’ufficio ed il
patrocinio dei meno abbienti, l\’avvocato ha piena libertà di accettare o meno
ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l\’accettazione.
L\’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele
necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L\’incarico per lo
svolgimento di attività professionale è personale anche nell\’ipotesi in cui sia
conferito all\’avvocato componente di un\’associazione o società professionale.
Con l\’accettazione dell\’incarico l\’avvocato ne assume la responsabilità
personale illimitata, solidalmente con l\’associazione o la società. Gli avvocati
possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un
praticante abilitato, con delega scritta.

3. L\’avvocato che si fa
sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente
responsabile verso i clienti.

4. L\’avvocato può nominare stabilmente uno
o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso
l\’ordine di appartenenza.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E
REGISTRI

Art. 15.

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso
ciascun consiglio dell\’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l\’albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che
esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le
società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati
dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati
specialisti;

d) l\’elenco speciale dei docenti e ricercatori,
universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a
tempo pieno;

e) l\’elenco degli avvocati sospesi dall\’esercizio
professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli
avvocati cancellati per mancanza dell\’esercizio effettivo, continuativo,
abituale e prevalente della professione;

f) l\’elenco degli
avvocati che hanno subìto provvedimento disciplinare non più impugnabile,
comportante la radiazione;

g) il registro dei
praticanti;

h) l\’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio
sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

i) la sezione speciale dell\’albo degli avvocati stabiliti, di cui all\’articolo
6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, che abbiano la residenza o il
domicilio professionale nel circondario;

l) l\’elenco delle
associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l\’indicazione
di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

m) l\’elenco degli
avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell\’articolo
7;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da
regolamento.

2. La tenuta e l\’aggiornamento dell\’albo, degli elenchi e
dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di
cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia
dai consigli dell\’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal
Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L\’albo, gli elenchi ed i
registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell\’ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una
copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di
appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della
Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso
le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del
distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4.
Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell\’ordine trasmette per via
telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31
dicembre dell\’anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il
CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell\’ordine, l\’elenco
nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell\’anno
precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi,
nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell\’elenco nazionale degli
avvocati sono determinate dal CNF.

Art. 16.

(Delega al Governo per
il riordino delladisciplina della difesa d\’ufficio)

1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino
della materia relativa alla difesa d\’ufficio, in base ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) previsione dei criteri e delle modalità di
accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la
stabilità e la competenza della difesa tecnica d\’ufficio;

b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

2. Lo schema del
decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l\’acquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
trenta giorni dall\’assegnazione.

Art. 17.

(Iscrizione e
cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l\’iscrizione
all\’albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente
all\’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri
cittadini di uno Stato non appartenente all\’Unione europea;

b) avere superato l\’esame di abilitazione;

c) avere il domicilio
professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio
dell\’ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti
civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità
di cui all\’articolo 18;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di
pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere
riportato condanne per i reati di cui all\’articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374,
374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice
deontologico forense.

2. L\’iscrizione all\’albo per gli stranieri privi
della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente
all\’Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti
ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea
in giurisprudenza presso un\’università italiana e ha superato l\’esame di Stato,
o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell\’Unione
europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell\’ordine degli
specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all\’articolo 47 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di
un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all\’Unione
europea, nei limiti delle quote definite a norma dell\’articolo 3, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, previa
documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal
Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di
superamento della prova attitudinale.

3. L\’accertamento dei requisiti è
compiuto dal consiglio dell\’ordine, osservate le norme dei procedimenti
disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l\’iscrizione nel registro dei
praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d),
e), f), g)
e h) del comma 1.

5. È consentita l\’iscrizione ad
un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La
domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell\’ordine del circondario nel
quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve
essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti
richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e
delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta
giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere
deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui
al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia
integrale entro quindici giorni all\’interessato. Costui può presentare entro
venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia
provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo,
l\’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare
ricorso al CNF, che decide sul merito dell\’iscrizione. Il provvedimento del CNF
è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri
devono comunicare al consiglio dell\’ordine ogni variazione dei dati di
iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi,
elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell\’ordine a richiesta
dell\’iscritto, quando questi rinunci all\’iscrizione, ovvero d\’ufficio o su
richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei
requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l\’iscritto non
abbia prestato l\’impegno solenne di cui all\’articolo 8 senza giustificato motivo
entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di
iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito
dell\’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione
ai sensi dell\’articolo 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti
pubblici, di cui all\’articolo 23, quando sia cessata l\’appartenenza all\’ufficio
legale dell\’ente, salva la possibilità di iscrizione all\’albo ordinario, sulla

base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei
praticanti e dall\’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio
sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14,
nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza
giustificato motivo per oltre sei mesi. L\’interruzione è in ogni caso
giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per
l\’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre
che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta
pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall\’inizio, per la
prima volta, della pratica. L\’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il
tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l\’abilitazione al
patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione
dall\’albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della
cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera,
per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza
del termine per l\’abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in
cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l\’iscrizione, il
consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento invita l\’iscritto a presentare eventuali osservazioni
entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale
raccomandata. L\’iscritto può chiedere di essere ascoltato
personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell\’ordine in materia
di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni,
all\’interessato.

14. L\’interessato può presentare ricorso al CNF nel
termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto
dall\’interessato ha effetto sospensivo.

15. L\’avvocato cancellato
dall\’albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente
iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la
cancellazione e l\’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu
originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le
disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la
cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto
previsto dall\’articolo 58.

17. L\’avvocato riammesso nell\’albo ai termini
del comma 15 è anche reiscritto nell\’albo speciale di cui all\’articolo 22 se ne
sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall\’albo
ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure
abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l\’interessato può proporre
ricorso al CNF ai sensi dell\’articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha
effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19.
Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell\’ordine comunica
immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la
cancellazione.

Art. 18.

(Incompatibilità)

1. La professione
di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di
lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di
carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l\’esercizio
dell\’attività di notaio. È consentita l\’iscrizione nell\’albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, nell\’elenco dei pubblicisti e nel
registro dei revisori contabili o nell\’albo dei consulenti del
lavoro;

b) con l\’esercizio di qualsiasi attività di impresa
commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva
la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure
concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di
società di persone, aventi quale finalità l\’esercizio di attività di impresa
commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di
amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in
forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di
amministrazione con poteri individuali di gestione. L\’incompatibilità non
sussiste se l\’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente
all\’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e
consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro
limitato.

Art. 19.

(Eccezioni alle norme sulla
incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell\’articolo 18,
l\’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l\’insegnamento o la
ricerca in materie giuridiche nell\’università, nelle scuole secondarie pubbliche
o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono
esercitare l\’attività professionale nei limiti consentiti dall\’ordinamento
universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere
iscritti nell\’elenco speciale, annesso all\’albo ordinario.

3. È fatta
salva l\’iscrizione nell\’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività
legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate
dall\’articolo 23.

Art. 20.

(Sospensione dall\’esercizio
professionale)

1. Sono sospesi dall\’esercizio professionale durante il
periodo della carica: l\’avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente
del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l\’avvocato
nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o
Sottosegretario di Stato; l\’avvocato eletto presidente di giunta regionale e
presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l\’avvocato membro
della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura;
l\’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e
sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L\’avvocato iscritto
all\’albo può sempre chiedere la sospensione dall\’esercizio
professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta
annotazione nell\’albo.

Art. 21.

(Esercizio professionale
effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli
elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

1.
La permanenza dell\’iscrizione all\’albo è subordinata all\’esercizio della
professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le
eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio
professionale. Le modalità di accertamento dell\’esercizio effettivo,
continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e
le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai
sensi dell\’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione
di ogni riferimento al reddito professionale.

2. Il consiglio
dell\’ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche
mediante richiesta di informazione all\’ente previdenziale.

3. Con la
stessa periodicità, il consiglio dell\’ordine esegue la revisione degli albi,
degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la
iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è
data notizia al CNF.

4. La mancanza della effettività, continuatività,
abitualità e prevalenza dell\’esercizio professionale comporta, se non sussistono
giustificati motivi, la cancellazione dall\’albo. La procedura deve prevedere il
contraddittorio con l\’interessato, che dovrà essere invitato a presentare
osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l\’audizione del
medesimo in applicazione dei criteri di cui all\’articolo 17, comma 12.

5.
Qualora il consiglio dell\’ordine non provveda alla verifica periodica
dell\’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la
revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari,
scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso
altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera
determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell\’ordine
inadempiente.

6. La prova dell\’effettività, continuità, abitualità e
prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati
componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento
europeo.

7. La prova dell\’effettività, continuità, abitualità e
prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato
in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione,
nei successivi due anni dal momento dell\’adozione stessa. L\’esenzione si
applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo
esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di
essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di
lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di
assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia
qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di
autosufficienza.

8. L\’iscrizione agli Albi comporta la contestuale
iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento,
determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento
di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di
diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l\’eventuale
applicazione del regime contributivo.

10. Non è ammessa l\’iscrizione ad
alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art.
22.

(Albo speciale per il patrocinio davantialle giurisdizioni
superiori)

1. L\’iscrizione nell\’albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in
un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l\’esame
disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto 9 luglio
1936, n.1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all\’albo.

2.
L\’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di
iscrizione all\’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e
proficuamente frequentato la Scuola superiore dell\’avvocatura, istituita e
disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici
criteri e modalità di selezione per l\’accesso e per la verifica finale di
idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d\’esame
designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e
magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di
entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell\’albo dei patrocinanti
davanti alle giurisdizioni superiori conservano l\’iscrizione. Allo stesso modo
possono chiedere l\’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la
previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l\’iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

5. All\’articolo 4 della legge
28 maggio 1936, n.1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Sono
dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle
prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in
ciascuna di esse».

Art. 23.

(Avvocati degli enti
pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente
istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche
di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti
pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella
trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell\’ente ed un trattamento
economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un
elenco speciale annesso all\’albo. L\’iscrizione nell\’elenco è obbligatoria per
compiere le prestazioni indicate nell\’articolo 2. Nel contratto di lavoro è
garantita l\’autonomia e l\’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica
dell\’avvocato.

2. Per l\’iscrizione nell\’elenco gli interessati presentano
la deliberazione dell\’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un
ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali
dell\’ente stesso e l\’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato
in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell\’ufficio è affidata
ad un avvocato iscritto nell\’elenco speciale che esercita i suoi poteri in
conformità con i princìpi della legge professionale.

3. Gli avvocati
iscritti nell\’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio
dell\’ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI
FORENSI

Capo I

L\’ORDINE FORENSE

Art. 24.

(L\’ordine
forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l\’ordine
forense.

2. L\’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel
CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non
economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei
princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con
finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi
all\’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione
giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono
finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la
propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni
di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della
giustizia.

Capo II

ORDINE CIRCONDARIALE

Art.
25.

(L\’ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è
costituito l\’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati
aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L\’ordine
circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale
dell\’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le
pubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i
componenti del consiglio dell\’ordine, con le modalità stabilite dall\’articolo 28
e in base a regolamento adottato ai sensi dell\’articolo 1.

3. Presso ogni
consiglio dell\’ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato
dal presidente del tribunale.

4. Presso ogni consiglio dell\’ordine è
costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità
stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell\’ordine.

Art.
26.

(Organi dell\’ordine circondarialee degli ordini del
distretto)

1. Sono organi dell\’ordine circondariale:

a) l\’assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il
tesoriere;

f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente
rappresenta l\’ordine circondariale.

Art.
27.

(L\’assemblea)

1. L\’assemblea è costituita dagli avvocati
iscritti all\’albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del
consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere
sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione
attribuita dall\’ordinamento professionale.

2. L\’assemblea, previa
delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo
impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per
iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell\’assemblea e per la sua
convocazione, nonché per l\’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da
apposito regolamento adottato ai sensi dell\’articolo 1 e con le modalità nello
stesso stabilite.

4. L\’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
l\’anno per l\’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L\’assemblea per
la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di
gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la
convocazione dell\’assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne
faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli
iscritti nell\’albo.

Art. 28.

(Il consiglio dell\’ordine)

1.
Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da
cinque membri, qualora l\’ordine conti fino a cento iscritti;

b) da
sette membri, qualora l\’ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l\’ordine conti fino a cinquecento
iscritti;

d) da undici membri, qualora l\’ordine conti fino a mille
iscritti;

e) da quindici membri, qualora l\’ordine conti fino a
duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l\’ordine conti
fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora
l\’ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio
sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai
sensi dell\’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento
deve prevedere, in ossequio all\’articolo 51 della Costituzione, che il riparto
dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri
l\’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un
terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve
prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se
destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di
formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di
garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno
diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi
dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a
tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno
antecedente l\’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di
voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall\’esercizio della
professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non
superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per
difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che
non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare
esecutiva più grave dell\’avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che
hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta
eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità
di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per
più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero
di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

6.
In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi
causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e
mantenimento dell\’equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il
più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede
all\’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi
dell\’evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31
dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo
degli affari correnti fino all\’insediamento del consiglio neoeletto.

8.
L\’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi
componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il
tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può
eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha
ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto
presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per
iscrizione all\’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano
per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di
consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del
comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense,
nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L\’eletto che viene
a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi
entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade
automaticamente dall\’incarico assunto in precedenza. Ai componenti del
consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti
incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la
validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della
maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la
maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle
elezioni per il rinnovo del consiglio dell\’ordine ciascun avvocato iscritto
nell\’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La
presentazione del reclamo non sospende l\’insediamento del nuovo
consiglio.

Art. 29.

(Compiti e prerogative del
consiglio)

1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta degli
albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti
interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti
come integrazione ad essi;

c) sovraintende al corretto ed efficace
esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da
regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e
favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del
registro dei praticanti, annotando l\’abilitazione al patrocinio sostitutivo,
rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e
promuove l\’organizzazione di eventi formativi ai fini dell\’adempimento
dell\’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l\’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione
e promuove, ai sensi dell\’articolo 9, comma 3, l\’organizzazione di corsi per
l\’acquisizione del titolo di specialista, d\’intesa con le associazioni
specialistiche di cui all\’articolo 35, comma 1, lettera s);

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio
distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme

deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto
dall\’articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di
disciplina in conformità a quanto stabilito dall\’articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza
dell\’esercizio professionale;

h) tutela l\’indipendenza e il decoro
professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la
professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro
doveri;

i) svolge i compiti indicati nell\’articolo 11 per
controllare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri
sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel
caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese
di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli
atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di
conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in
conformità a regolamento adottato ai sensi dell\’articolo 1 e con le modalità
nello stesso stabilite;

o) interviene, su richiesta anche di una
sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed
i clienti in dipendenza dell\’esercizio professionale, adoperandosi per comporle;
degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la
cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo
con l\’apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o
aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto
dell\’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni
possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le
regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione
fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie
di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione
professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al
CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche
sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla
professione o alla tutela dei diritti;

r) garantisce l\’attuazione,
nella professione forense, dell\’articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai
regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel
circondario, delle norme dell\’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed
incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e
l\’amministrazione dei beni dell\’ordine spettano al consiglio, che provvede
annualmente a sottoporre all\’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il
bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte
le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta
necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo
dell\’avvocatura nonché per l\’organizzazione di servizi per l\’utenza e per il
miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è
autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o
contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o
registro;

b) a fissare contributi per l\’iscrizione negli albi,
negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e
per i pareri sui compensi.

4. L\’entità dei contributi di cui al comma 3 è
fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del
consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di
cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi
del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858,
mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l\’anno di
competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo
annuale sono sospesi, previa contestazione dell\’addebito e loro personale
convocazione, dal consiglio dell\’ordine, con provvedimento non avente natura
disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al
pagamento.

Art. 30.

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun
consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato
«sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la
fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l\’accesso alla
giustizia.

2. L\’accesso allo sportello è gratuito.

3. Il CNF
determina con proprio regolamento le modalità per l\’accesso allo
sportello.

4. Gli oneri derivanti dall\’espletamento delle attività di
sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a
ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da
ciascun consiglio dell\’ordine ai sensi dell\’articolo 29, comma 3.

Art.
31.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è
composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del
tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori
contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la
funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica
quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte
consecutive.

4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per
iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo
annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Art.
32.

(Funzionamento dei consigli dell\’ordineper commissioni)

1. I
consigli dell\’ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria
attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che
devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle
deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con
regolamento interno ai sensi dell\’articolo 29, comma 1, lettera b). Il
regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere
scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche
tra gli avvocati iscritti all\’albo, anche se non consiglieri
dell\’ordine.

Art. 33.

(Scioglimento del consiglio)

1. Il
consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare
regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla
legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse
pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di
cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su
proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni
del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF
e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale,
improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca
l\’assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per
essere coadiuvato nell\’esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di
non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all\’albo, di cui uno con
funzioni di segretario.

Capo III

CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE

Art. 34.

(Durata e composizione)

1. Il CNF,
previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n.36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934,
n.37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni.
I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte
nel rispetto dell\’equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica
per il disbrigo degli affari correnti fino all\’insediamento del Consiglio
neoeletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono
valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNF è
composto da avvocati aventi i requisiti di cui all\’articolo 38. Ciascun
distretto di corte d\’appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli
albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia
riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati
consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali
distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo
degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti;
in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di
voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo
la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale
diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il
voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti,
è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei
componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del
Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in
carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo
Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio
spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento
iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad
ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da
ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille
iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi
tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il
presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il
consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli
altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, per quanto
non espressamente previsto.

Art. 35.

(Compiti e
prerogative)

1. Il CNF:

a) ha in via esclusiva la
rappresentanza istituzionale dell\’avvocatura a livello nazionale e promuove i
rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni
competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio
funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini
circondariali;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le
previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934,
n.37;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico,
curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia
conoscenza, sentiti i consigli dell\’ordine circondariali, anche mediante una
propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro
consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri
designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l\’aggiornamento dell\’albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori e redige l\’elenco nazionale degli avvocati
ai sensi dell\’articolo 15, comma 5;

f) promuove attività di
coordinamento e di indirizzo dei consigli dell\’ordine circondariali al fine di
rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla
stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i
parametri di cui all\’articolo 13;

h) collabora con i consigli
dell\’ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell\’indipendenza e
del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti
dall\’articolo 40 per i rapporti con le università e dall\’articolo 43 per quanto
attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al
fine di rendere il parere di cui all\’articolo 9, comma 1;

m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

n) approva i
conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell\’ordine
circondariali quando sussistano le condizioni previste nell\’articolo
33;

p) cura, mediante pubblicazioni, l\’informazione sulla propria
attività e sugli argomenti d\’interesse dell\’avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e
disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e
l\’amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con
apposito regolamento, l\’osservatorio permanente sull\’esercizio della
giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire
una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l\’elenco delle associazioni
specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione
territoriale, dell\’ordinamento democratico delle stesse nonché dell\’offerta
formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;

t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o
internazionali;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita
dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le
spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di
bilancio, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del
contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed
elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e
copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del
contributo annuale dovuto dall\’iscritto nell\’albo dei patrocinanti davanti alle
giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è
compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito
regolamento adottato dal CNF.

Art. 36.

(Competenza
giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti
disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di
certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni
dei consigli dell\’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini
circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri
componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia
deliberato l\’apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale
si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio
decreto 22 gennaio 1934, n.37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad
esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non
inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso
la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure in
materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi,
indennità o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CNF sono notificate,
entro trenta giorni, all\’interessato e al pubblico ministero presso la corte
d\’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l\’interessato
appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell\’ordine della
circoscrizione stessa.

5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è
fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di
cassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre
ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di
cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso
di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Tuttavia l\’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di
cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso
di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi
alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale
essa ha pronunciato.

Art. 37.

(Funzionamento)

1. Il CNF
pronuncia sui ricorsi indicati nell\’articolo 36 secondo le previsioni di cui
agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, applicando, se
necessario, le norme ed i princìpi del codice di procedura civile.

2. Nei
procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura
civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su
impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di
sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un
collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di
cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando
anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più
anziano per iscrizione.

4. Il CNF può svolgere la propria attività non
giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la
partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Art.
38.

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli
iscritti all\’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e,
tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di
età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei
cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione
disciplinare più grave dell\’avvertimento.

3. La carica di consigliere
nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell\’ordine e di componente
del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio
distrettuale di disciplina.

4. L\’eletto che viene a trovarsi in
condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta
giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade
automaticamente dall\’incarico assunto in precedenza.

Capo
IV

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 39.

(Congresso
nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense
almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima
assise dell\’avvocatura italiana nel rispetto dell\’identità e dell\’autonomia di
ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi
della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le
questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso
nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e
statutarie, ed elegge l\’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi
deliberati.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE
FORENSE

Capo I

TIROCINIO PROFESSIONALE

Art.
40.

(Accordi tra università e ordini forensi)

1. I consigli
dell\’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti
reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di
giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita
convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena
collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il
perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Art.
41.

(Contenuti e modalità di svolgimentodel tirocinio)

1. Il
tirocinio professionale consiste nell\’addestramento, a contenuto teorico e
pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità
necessarie per l\’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di
uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le
regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell\’ordine è tenuto il
registro dei praticanti avvocati, l\’iscrizione al quale è condizione per lo
svolgimento del tirocinio professionale.

3. Per l\’iscrizione nel registro
dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dall\’articolo 17.

4. Il tirocinio
può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e
privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l\’effettivo e puntuale
svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di
interesse.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto
mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo,
anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei
praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l\’iscrizione nel registro,
che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio
dell\’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente
legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un
avvocato, con anzianità di iscrizione all\’albo non inferiore a cinque
anni;

b) presso l\’Avvocatura dello Stato o presso l\’ufficio legale
di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici
mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell\’Unione
europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di
avvocato, abilitati all\’esercizio della professione;

d) per non
più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all\’ultimo anno del corso di
studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso
previsto dall\’articolo 40.

7. In ogni caso il tirocinio deve essere
svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all\’ordine o presso
l\’Avvocatura dello Stato.

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso
due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa
autorizzazione del competente consiglio dell\’ordine, nel caso si possa presumere
che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante
una sufficiente offerta formativa.

9. Fermo restando quanto previsto dal
comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali, di cui all\’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n.398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del
tirocinio per l\’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un
anno.

10. L\’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in
modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere
la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l\’autorizzazione
rilasciata dal competente consiglio dell\’ordine previa valutazione dell\’attività
professionale del richiedente e dell\’organizzazione del suo studio.

11.
Il tirocinio professionale non determina di diritto l\’instaurazione di rapporto
di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al
praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto
dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti
pubblici e presso l\’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono
essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un\’indennità o
un compenso per l\’attività svolta per conto dello studio, commisurati
all\’effettivo apporto professionale dato nell\’esercizio delle prestazioni e
tenuto altresì conto dell\’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da
parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l\’Avvocatura dello Stato
riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l\’attività svolta, ove
previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del
tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall\’iscrizione nel registro
dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può
esercitare attività professionale in sostituzione dell\’avvocato presso il quale
svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso
anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito
civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei
procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati
contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51,
rientravano nella competenza del pretore. L\’abilitazione decorre dalla delibera
di iscrizione nell\’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni,
salvo il caso di sospensione dall\’esercizio professionale non determinata da
giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per
l\’iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio
decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di
controllo da parte del competente consiglio dell\’ordine;

b) le
ipotesi che giustificano l\’interruzione del tirocinio, tenuto conto di
situazioni riferibili all\’età, alla salute, alla maternità e paternità del
praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i
requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese
dell\’Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo,
trasferire la propria iscrizione presso l\’ordine del luogo ove intenda
proseguire il tirocinio. Il consiglio dell\’ordine autorizza il trasferimento,
valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato
attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente
compiuto.

Art. 42.

(Norme disciplinari per i praticanti)

1.
I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e
sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell\’ordine.

Art.
43.

(Corsi di formazione per l\’accessoalla professione di
avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno
studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con
profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione
di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli
altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia,
sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le
condizioni per l\’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte
degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da
garantire la libertà ed il pluralismo dell\’offerta formativa e della relativa
scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di
formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l\’insegnamento del
linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica
impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la
tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di
ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo
un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l\’intero
periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi
di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche
intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta
da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità
di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione
non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Art.
44.

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. L\’attività di praticantato
presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il
CNF.

Art. 45.

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il
consiglio dell\’ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio
rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento
del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio
dell\’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino
alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di
tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto
tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l\’esame di
Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior
periodo di tirocinio. Nell\’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per
uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell\’ordine aventi sede in
distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di
svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo II

ESAME DI
STATO PER L\’ABILITAZIONE ALL\’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art.
46.

(Esame di Stato)

1. L\’esame di Stato si articola in tre prove
scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi
formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la
redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia
regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato,
da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice
penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli
conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito
proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato
illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie:
ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie,
scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale,
diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto
comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto
ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la
valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d\’esame
dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che
abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno
90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La
commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun
elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un
numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro
della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione
delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo
la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima
sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF,
disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell\’esame
di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare
sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore
metodologico dell\’esposizione;

b) dimostrazione della concreta
capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti
giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere
eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della
conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove
scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e
citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa
ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale
vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati
per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all\’inizio
della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova.
L\’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte
inizino all\’ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non
possono portare con sè testi o scritti, anche informatici, nè ogni sorta di
strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall\’esame, con
provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due
commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell\’aula, ove si svolgono
le prove dell\’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi
mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla
commissione è escluso immediatamente dall\’esame, ai sensi del comma
8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più
candidati, prima o durante la prova d\’esame, testi relativi al tema proposto è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della
reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma
9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del
distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per
i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni
componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle
materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un
punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Agli
oneri per l\’espletamento delle procedure dell\’esame di Stato di cui al presente
articolo si provvede nell\’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Resta ferma la corresponsione all\’Erario della tassa di cui all\’articolo 1,
primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n.261, come rideterminata dall\’articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 31 dicembre
1990.

Art. 47.

(Commissioni di esame)

1. La commissione di
esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da
cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre
supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all\’albo speciale per
il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un
supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie
giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte
d\’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla
commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d\’appello, ove il
numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio
ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4.
Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal
Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle
commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell\’ordine o di un
consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di
amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della
commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio
dell\’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di
amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla
data di cessazione dell\’incarico ricoperto.

7. L\’avvio delle procedure
per l\’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo
modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della
giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può
nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d\’esame
scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e
ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell\’atto di nomina
ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell\’esame di
abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per
l\’iscrizione nell\’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini
dell\’iscrizione negli albi.

Art. 48.

(Disciplina transitoriaper la
pratica professionale)

1. Fino al secondo anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, l\’accesso all\’esame di abilitazione
all\’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta
salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

2.
All\’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della
giustizia 11 dicembre 2001, n.475, le parole: «alle professioni di avvocato e»
sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

Art.
49.

(Disciplina transitoria per l\’esame)

1. Per i primi due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge l\’esame di abilitazione
all\’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda
le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame,
secondo le norme previgenti.

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE

Capo I

NORME GENERALI

Art.
50.

(Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere
disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina
forense.

2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri
eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di
genere di cui all\’articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento
approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio
distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli
dell\’Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto
all\’unità.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria
opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono
fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all\’ordine a cui è
iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4.
Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell\’ordine, o vi è
comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell\’ordine deve
darne notizia all\’iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il
termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al
consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per
ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento
è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

Art.
51.

(Procedimento disciplinaree notizia del fatto)

1. Le
infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla
deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di
disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del
distretto in cui è iscritto l\’avvocato o il praticante oppure del distretto nel
cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio
disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione,
relativamente al momento dell\’iscrizione della notizia nell\’apposito registro,
ai sensi dell\’articolo 58.

3. La notizia dei fatti suscettibili di
valutazione disciplinare è comunque acquisita. L\’autorità giudiziaria è tenuta a
dare immediata notizia al consiglio dell\’ordine competente quando nei confronti
di un iscritto:

a) è esercitata l\’azione penale;

b)
è disposta l\’applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse
sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Art.
52.

(Contenuto della decisione)

1. Con la decisione che definisce
il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il
proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento
disciplinare»;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di
sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e
scusabili;

c) l\’irrogazione di una delle seguenti sanzioni
disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall\’esercizio della
professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Art.
53.

(Sanzioni)

1. L\’avvertimento può essere deliberato quando il
fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l\’incolpato non
commetta altre infrazioni. L\’avvertimento consiste nell\’informare l\’incolpato
che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge,
con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura
consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell\’infrazione, il
grado di responsabilità, i precedenti dell\’incolpato e il suo comportamento
successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un\’altra
infrazione.

3. La sospensione consiste nell\’esclusione temporanea
dall\’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni
consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono
le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La
radiazione consiste nell\’esclusione definitiva dall\’albo, elenco o registro e
impedisce l\’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo
quanto stabilito nell\’articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto
gravi che rendono incompatibile la permanenza dell\’incolpato
nell\’albo.

Art. 54.

(Rapporto con il processo penale)

1. Il
procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con
valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi
fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire
atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può
essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non
può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il
termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento
disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d\’ufficio, l\’organo
procedente ne informa l\’autorità giudiziaria.

4. La durata della pena
accessoria dell\’interdizione dall\’esercizio della professione inflitta
dall\’autorità giudiziaria all\’avvocato è computata in quella della
corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall\’esercizio della
professione.

Art. 55.

(Riapertura del procedimento)

1. Il
procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è
riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per
gli stessi fatti, l\’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione
perché il fatto non sussiste o perché l\’incolpato non lo ha commesso. In tale
caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento
anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il
proscioglimento e l\’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per
reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l\’accertamento della
responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio
distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati
nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento
disciplinare avviene a richiesta dell\’interessato o d\’ufficio con le forme del
procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i
provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina
che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il
giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art.
56.

(Prescrizione dell\’azione disciplinare)

1. L\’azione
disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso
di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del
giudizio disciplinare, ai sensi dell\’articolo 55, è di due anni dal passaggio in
giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della
prescrizione è interrotto con la comunicazione all\’iscritto della notizia
dell\’illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del
consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su
ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque
anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre
dall\’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può
essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali
sospensioni.

Art. 57.

(Divieto di cancellazione)

1. Durante
lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell\’invio degli atti al consiglio
distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione
dall\’albo.

Art. 58.

(Notizia di illecito disciplinaree fase
istruttoria pre-procedimentale)

1. Ricevuti gli atti di cui all\’articolo
50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede
senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli
atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome
dell\’iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta
infondatezza ne richiede al consiglio l\’archiviazione senza formalità.

2.
Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre
l\’archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che
deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri
iscritti a un ordine diverso da quello dell\’incolpato. Il consigliere istruttore
diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica
senza ritardo all\’iscritto l\’avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare
per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine
di sei mesi dall\’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro
di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere
istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di
archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il
fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza
del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio
giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al
consiglio dell\’ordine presso il quale l\’avvocato è iscritto, all\’iscritto e al
soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Capo
II

PROCEDIMENTO

Art. 59.

(Procedimento
disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti
princìpi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di
disciplina approvi il capo d\’incolpazione, ne dà comunicazione all\’incolpato e
al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;

b) la comunicazione diretta all\’incolpato
contiene:

1) il capo d\’incolpazione con
l\’enunciazione:

1.1) delle generalità dell\’incolpato e del numero
cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell\’addebito, con
l\’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi
sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della
delibera di approvazione del capo d\’incolpazione;

2) l\’avviso che
l\’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha
diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed
estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di
comparire avanti al consigliere istruttore, con l\’assistenza del difensore
eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data
per l\’interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per
il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella
comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento
degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle
difese, non ritenga di proporre l\’archiviazione, chiede al consiglio
distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio
dell\’incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata,
a mezzo dell\’ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data
di comparizione all\’incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di
presenziare all\’udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell\’incolpato;

2) l\’enunciazione in forma
chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli
addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da
numeri;

3) l\’indicazione del luogo, del giorno e dell\’ora della
comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento,
con l\’avvertimento che l\’incolpato può essere assistito da un difensore e che,
in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta
impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l\’avviso che l\’incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare
testimoni, con l\’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi
dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di
sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l\’elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende
ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del
segretario;

e) nel corso del dibattimento l\’incolpato ha diritto
di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere
dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all\’esame del
consiglio distrettuale di disciplina; l\’incolpato ha diritto ad avere la parola
per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di
disciplina acquisisce i documenti prodotti dall\’incolpato; provvede all\’esame
dei testimoni e, subito dopo, all\’esame dell\’incolpato che ne ha fatto richiesta
o che vi ha acconsentito; procede, d\’ufficio o su istanza di parte,
all\’ammissione e all\’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o
utile per l\’accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i
documenti provenienti dall\’incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti
nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la
decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito
disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso
dell\’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in
dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale
provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il
dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico
ministero, se presente, all\’incolpato e al suo difensore, per la discussione,
che si svolge nell\’ordine di cui alla presente lettera; l\’incolpato e il suo
difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la
discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a
maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell\’incolpato e del suo
difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso
di parità, prevale il voto di quest\’ultimo;

l) è data immediata
lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene
anche l\’indicazione del termine per l\’impugnazione;

m) la
motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del
provvedimento è notificata all\’incolpato, al consiglio dell\’ordine presso il
quale l\’incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale
della Repubblica presso la corte d\’appello del distretto ove ha sede il
consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di
decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere
aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della
decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal
presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se
compatibili.

Art. 60.

(Sospensione cautelare)

1. La
sospensione cautelare dall\’esercizio della professione o dal tirocinio può
essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il
procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura
cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o
confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all\’articolo
35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale
della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di
misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti
negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi
nell\’ambito dell\’esercizio della professione o del tirocinio, 244,
648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva
non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata
per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica
all\’interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel
termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di
disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione
cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina
delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone
l\’irrogazione dell\’avvertimento o della censura.

5. La sospensione
cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d\’ufficio o su
istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia
adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare
l\’interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni
dall\’avvenuta notifica nei modi previsti per l\’impugnazione dei provvedimenti
disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata
notizia del provvedimento al consiglio dell\’ordine presso il quale è iscritto
l\’avvocato affinché vi dia esecuzione.

Art.
61.

(Impugnazioni)

1. Avverso le decisioni del consiglio
distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito
della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte
dell\’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni
decisione, da parte del consiglio dell\’ordine presso cui l\’incolpato è iscritto,
del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della
corte d\’appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha
emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e
al procuratore generale presso la corte d\’appello, che possono proporre
impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La
proposizione del ricorso sospende l\’esecuzione del provvedimento.

Art.
62.

(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale
di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni
e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell\’impugnazione, per le
decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla
notifica della sentenza all\’incolpato. L\’incolpato è tenuto ad astenersi
dall\’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun
ulteriore avviso.

3. Per l\’esecuzione della sanzione è competente il
consiglio dell\’ordine al cui albo o registro è iscritto l\’incolpato.

4.
Il presidente del consiglio dell\’ordine, avuta notizia dell\’esecutività della
sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all\’incolpato della
decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la
decorrenza finale dell\’esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia
inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è
data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto
ove ha sede il consiglio dell\’ordine competente per l\’esecuzione, ai presidenti
dei consigli dell\’ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi
e registri tenuti dal consiglio dell\’ordine stesso.

6. Copia della
comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell\’ordine competente
per l\’esecuzione.

7. Quando la decisione che irroga una sanzione
disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e
riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà
comunicazione all\’ordine di appartenenza, trasmettendo copia della
decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a
carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la
sospensione cautelare, il consiglio dell\’ordine determina d\’ufficio senza
ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione
cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l\’estratto
della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente
notificato all\’interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma
5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente
iscritto decorsi cinque anni dall\’esecutività del provvedimento sanzionatorio,
ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

Art.
63.

(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai
consigli distrettuali di disciplina notizie relative all\’attività disciplinare
svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell\’albo
speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il
controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina
quanto all\’esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori
possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti
archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto
riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la
decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al componente
decaduto subentra il primo dei non eletti.

2. Analoghi poteri ispettivi
possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i
consigli dell\’ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui
all\’articolo 49.

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

(Delega al Governo per
il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o
più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni
vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole
norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con
successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano
in vigore; allegare al testo unico l\’elenco delle disposizioni, benché non
richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al
coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di
tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica
e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale
compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la
professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo
unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia
legislative sia regolamentari vigenti.

3. Dalle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 65.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla
data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si
applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non
abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i consigli circondariali
in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati
fino al 31 dicembre dell\’anno successivo alla medesima data.

3.
L\’articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di
entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le
disposizioni dell\’articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36,
e successive modificazioni.

4. L\’incompatibilità di cui all\’articolo 28,
comma 10, tra la carica di consigliere dell\’ordine e quella di componente del
comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

5. Il codice deontologico è emanato entro il
termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di
questa. L\’entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di
efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme
contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti
disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli
per l\’incolpato.

Art. 66.

(Disposizione finale)

1. La
disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui
all\’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, non si applica alle
contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense.

Art. 67.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1.
Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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