Vorrei
sapere se, per fruire delle agevolazioni previste dalla legge 104/1992
relativamente all\’assistenza a una persona con handicap in situazione di
gravità, è necessario che ci sia convivenza tra chi assiste e l\’assistito.
Per la
precisione, mia madre, di quasi 90 anni, ha bisogno di assistenza, che io
vorrei darle, ma risiedendo io a 100 chilometri circa rispetto a dove vive lei,
posso fruire dei vantaggi previsti dalla legge 104?
E.P. –
MILANO
R
I
S
P
O
S
T
A
L\’articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, al comma 3 dispone che, a condizione che
la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità (coniuge,
parente o affine entro il secondo grado, o entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità
abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologia
invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a fruire di tre giorni di
permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa.
Il diritto
non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l\’assistenza
alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per fruire dei
permessi è dunque necessario che la madre del lavoratore sia stata
riconosciuta
affetta da handicap grave,
mentre non è richiesto il requisito della convivenza; nell\’ipotesi che l\’assistita
si trovi a una distanza superiore a 150 chilometri dalla residenza del
lavoratore, ai sensi del comma 3 bis del citato articolo 33, è necessario
produrre idonea documentazione attestante tale spostamento (titolo di viaggio,
scontrino per pedaggio autostradale etc.).
DAL SOLE 24 ORE DEL 15 APRILE 2013