Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e\' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell\'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull\'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche\' dell\'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l\'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell\'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell\'attivita\' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali
(( 1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita\' interno per
un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti
nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31
dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il
riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell\'articolo 194 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresi\' esclusi dai vincoli del patto di stabilita\'
interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale
verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel
corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi
straordinari in conto capitale di cui all\'articolo 1, commi 704 e
707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a
2,5 milioni di euro per l\'anno 2013, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all\'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all\'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni. Il Ministro dell\'economia e delle finanze e\'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))
2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i
singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il
sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine
del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si
considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto
termine.
3. Con decreto del Ministero dell\'economia e delle finanze, sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013
sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita\'
di riparto individuate dalla Conferenza Stato-citta\' ed autonomie
locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita\' interno per il (( 90 per cento )) dell\'importo di cui al
comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013
in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima
rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente,
si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente
alle disponibilita\' non assegnate con il primo decreto.(( Gli
eventuali spazi finanziari non distribuiti per l\'esclusione dei
pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di
stabilita\' interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali
per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati
prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di
stabilita\' interno per effetto del periodo precedente sono
utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere
pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si
osserva il criterio cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti
locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti
esercita l\'azione nei confronti dei responsabili dei servizi
interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita\' di cui al comma
2, ovvero non hanno effettuato, entro l\'esercizio finanziario 2013,
pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei
confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita\' ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
a due mensilita\' del trattamento retributivo, al netto degli oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente
sono acquisiti al bilancio dell\'ente. Sino a quando le sentenze di
condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l\'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le
cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali, sul sito istituzionale dell\'ente, con l\'indicazione degli
estremi della decisione e della somma a credito. ))
5. Nelle more dell\'emanazione del decreto del Ministero
dell\'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale
puo\' effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del
13 per cento delle disponibilita\' liquide detenute presso la
tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli
spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai
sensi del comma 2.
6. Per l\'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 9 dell\'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44.
7. Al fine di fornire liquidita\' agli enti locali, per l\'anno 2013,
non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita\' interno delle regioni e delle province autonome i
trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al
patto di stabilita\' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche\' a fronte di corrispondenti residui attivi degli
enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell\'ambito del patto di stabilita\'
interno delle regioni e province autonome derivanti dalla
disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il
pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati
prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in
favore degli enti locali.
9. Per l\'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all\'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e\' incrementato, sino alla
data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
10. E\' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell\'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per
assicurare la liquidita\' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili», con una dotazione di ((9.327.993.719 euro per il 2013 e
di 14.527.993.719 euro per il 2014. )) Il Fondo di cui al periodo
precedente e\' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre
articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati
rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidita\' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una
dotazione di (( 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014, )) «Sezione per assicurare la liquidita\' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione
di (( 2.527.993.719 euro per l\'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per
l\'anno 2014 )) e «Sezione per assicurare la liquidita\' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale», (( con una dotazione di 5.000 milioni )) di
euro per l\'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l\'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell\'economia e delle finanze da comunicare al
Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al
successivo comma 11, sono versate all\'entrata del bilancio dello
Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo.(( E\'
accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione
complessiva della Sezione di cui all\'articolo 2, comma 1, per essere
destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilita\'
non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi
previste, ad anticipazioni di liquidita\' per il pagamento dei debiti
di cui all\'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista
dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30
settembre 2013. ))
11. Ai fini dell\'immediata operativita\' della «Sezione per
assicurare la liquidita\' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali», di cui al comma 10, il Ministero
dell\'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e
prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall\'entrata in vigore del presente
decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita\' della predetta sezione su apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato,
intestato al Ministero dell\'economia e delle finanze, su cui la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e\' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per le finalita\' di cui alla predetta
Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l\'altro, criteri e
modalita\' per l\'accesso da parte degli enti locali alle risorse della
Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del
direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del
Ministero dell\'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A., nonche\' i criteri e le modalita\' per lo svolgimento
da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della
Sezione. L\'addendum e\' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell\'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti
S.p.A.
12. Per le attivita\' oggetto dell\'addendum alla convenzione di cui
al comma precedente e\' autorizzata la spesa complessiva di 500.000
euro (( per ciascuno degli anni 2013 e 2014. ))
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa
di carenza di liquidita\', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, chiedono alla Cassa
depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita\' stabilite
nell\'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013
l\'anticipazione di liquidita\' da destinare ai predetti pagamenti.
L\'anticipazione e\' concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla
Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme
nella stessa annualmente disponibili ed e\' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota
interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni
sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
all\'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalita\'
dell\'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza
Stato-citta\' ed autonomie locali puo\' individuare modalita\' di
riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo
periodo. La rata annuale sara\' corrisposta a partire dalla scadenza
annuale successiva alla data di erogazione dell\'anticipazione e non
potra\' cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di
interesse da applicare alle suddette anticipazioni e\' pari, per le
erogazioni dell\'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal
Ministero dell\'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro
alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul
sito internet del medesimo Ministero. Per l\'erogazione dell\'anno
2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
sara\' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato
del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito
internet del Ministero dell\'economia e delle finanze entro il 15
gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di
ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei
dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l\'Agenzia
delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni
interessati, all\'atto del pagamento agli stessi dell\'imposta
municipale propria di cui all\'articolo 13, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di
conto corrente postale e, per le province, all\'atto del riversamento
alle medesime dell\'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita\' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori di cui all\'articolo 60, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
(( 13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l\'anticipazione
di liquidita` ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla
regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell\'articolo 2,
all\'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13
e di cui all\'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue
per l\'estinzione dell\'anticipazione di liquidita` concessa alla prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La
mancata estinzione dell\'anticipazione entro il termine di cui al
precedente periodo e` rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili
e comporta responsabilita` dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
14. All\'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i
successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono
all\'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il
responsabile finanziario dell\'ente locale, ovvero da altra persona
formalmente indicata dall\'ente medesimo fornisce alla Cassa depositi
e prestiti S.p.A. fornisce formale certificazione dell\'avvenuto
pagamento e dell\'effettuazione delle relative registrazioni
contabili. ))
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all\'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
richiedono l\'anticipazione di liquidita\' di cui al comma 13, sono
tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da
adottarsi obbligatoriamente (( entro sessanta giorni dalla
concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e
prestiti S.p.A. )) ai sensi del comma 13.
16. Nell\'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa
eventualmente concesse in applicazione dell\'articolo 5, del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono
recuperate da parte del Ministero dell\'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell\'anticipazione di cui al
comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17,
dell\'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, relativo ai 5
esercizi finanziari successivi a quello in cui e\' stata concessa
l\'anticipazione stessa, e\' pari almeno al 50 per cento dei residui
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell\'entrata, aventi
anzianita\' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell\'organo di
revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui
attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni
del credito e l\'elevato tasso di riscuotibilita\'.
(( 17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli
enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle
regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla
Ragioneria generale dello Stato.
17-ter. All\'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti:
"sono comunque ed inderogabilmente versate".
17-quater. All\'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e\' aggiunto il seguente periodo: " I contributi di cui al
presente comma sono altresi\' esclusi dalle riduzioni a compensazione
disposte in applicazione dell\'articolo 6, comma 14 del presente
articolo".
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato nell\'anno
2012 i vincoli del patto di stabilita\' in conseguenza del pagamento
dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall\'articolo 31,
comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme
restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all\'importo
non imputabile ai predetti pagamenti. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell\'articolo 194 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull\'ordinamento degli enti locali):
"Art. 194. (Riconoscimento di legittimita\' di debiti
fuori bilancio) - 1. Con deliberazione consiliare di cui
all\'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicita\'
stabilita dai regolamenti di contabilita\', gli enti locali
riconoscono la legittimita\' dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende
speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi,
purche\' sia stato rispettato l\'obbligo di pareggio del
bilancio di cui all\'articolo 114 ed il disavanzo derivi da
fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme
previste dal codice civile o da norme speciali, di societa\'
di capitali costituite per l\'esercizio di servizi pubblici
locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d\'urgenza
per opere di pubblica utilita\';
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell\'articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilita\' ed
arricchimento per l\'ente, nell\'ambito dell\'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l\'ente puo\' provvedere anche
mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i
creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non
possa documentalmente provvedersi a norma dell\'articolo
193, comma 3, l\'ente locale puo\' far ricorso a mutui ai
sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa
deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata
l\'impossibilita\' di utilizzare altre risorse.".
Si riporta il testo dei commi 704 e 707 dell\'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
" 704. A decorrere dall\'anno 2007 gli oneri relativi
alle commissioni straordinarie di cui all\'articolo 144 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al
rimborso a favore degli enti locali previa presentazione
della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli
importi rimborsati a spese di investimento."
" 707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli
enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di
ciascun anno, nella condizione di cui all\'articolo 143 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e\' corrisposto dal Ministero dell\'interno un
contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di
opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni
di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come
risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai
fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a
5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000
abitanti.".
Si riporta il testo del comma 2 dell\'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni:
"Art. 1. (Disposizioni finanziarie e finali) - 1.
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell\'economia e delle finanze e\' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l\'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l\'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all\'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell\'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall\'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita\' previste dall\'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all\'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All\'utilizzo del Fondo per le finalita\'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell\'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche\'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo dei commi da 1 a 9 dell\'articolo
4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44:
"Art. 4-ter. (Patto di stabilita\' interno «orizzontale
nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli
enti locali) - 1. I comuni che prevedono di conseguire,
nell\'anno di riferimento, un differenziale positivo
rispetto all\'obiettivo del patto di stabilita\' interno
previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al
Ministero dell\'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il
sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta
dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio
del 15 luglio, l\'entita\' degli spazi finanziari che sono
disposti a cedere nell\'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell\'anno di
riferimento, un differenziale negativo rispetto
all\'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono
comunicare al Ministero dell\'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia
mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine
perentorio del 15 luglio, l\'entita\' degli spazi finanziari
di cui necessitano nell\'esercizio in corso per sostenere
spese per il pagamento di residui passivi di parte
capitale. Entro lo stesso termine i comuni possono variare
le comunicazioni gia\' trasmesse.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l\'anno 2012, e\'
attribuito un contributo, nei limiti di un importo
complessivo di 200 milioni di euro, pari agli spazi
finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai
comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il
contributo e\' ridotto proporzionalmente. Il contributo non
e\' conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di
stabilita\' interno ed e\' destinato alla riduzione del
debito.
4. L\'Associazione nazionale dei comuni italiani
fornisce il supporto tecnico per agevolare l\'attuazione del
presente articolo.
5. Qualora l\'entita\' delle richieste pervenute dai
comuni di cui al comma 2 superi l\'ammontare degli spazi
finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1,
l\'attribuzione e\' effettuata in misura proporzionale ai
maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 settembre,
aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni
interessati dalla rimodulazione dell\'obiettivo, con
riferimento all\'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del
servizio finanziario e l\'organo di revisione
economico-finanziario attestano, con la certificazione di
cui al comma 20 dell\'articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al
comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare
spese per il pagamento di residui passivi di parte
capitale. In assenza di tale certificazione, nell\'anno di
riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi
finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai
sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 e\' riconosciuta, nel
biennio successivo all\'anno in cui cedono gli spazi
finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo
commisurata annualmente alla meta\' del valore degli spazi
finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio
successivo all\'anno in cui acquisiscono maggiori spazi
finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per
un importo annuale pari alla meta\' della quota acquisita.
La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli
attribuiti, per ogni anno di riferimento, e\' pari a zero.
8. Il Ministero dell\'economia e delle finanze comunica
al Ministero dell\'interno l\'entita\' del contributo di cui
al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
comma 3, pari a 500 milioni di euro per l\'anno 2012, si
provvede mediante versamento all\'entrata del bilancio dello
Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili
sulla contabilita\' speciale 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio».
10. - 16. (Omissis)."
Si riporta il testo dell\'articolo 222 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 222. (Anticipazioni di tesoreria) - 1. Il
tesoriere, su richiesta dell\'ente corredata dalla
deliberazione della giunta, concede allo stesso
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti per i comuni, le province, le citta\'
metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di
entrata del bilancio e per le comunita\' montane ai primi
due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria
decorrono dall\'effettivo utilizzo delle somme con le
modalita\' previste dalla convenzione di cui all\'articolo
210.
2-bis. Per gli enti locali in dissesto
economico-finanziario ai sensi dell\'articolo 246, che
abbiano adottato la deliberazione di cui all\'articolo 251,
comma 1, e che si trovino in condizione di grave
indisponibilita\' di cassa, certificata congiuntamente dal
responsabile del servizio finanziario e dall\'organo di
revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente
articolo e\' elevato a cinque dodicesimi per la durata di
sei mesi a decorrere dalla data della predetta
certificazione. E\' fatto divieto ai suddetti enti di
impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie
per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o
manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che
internazionali.".
Si riporta il testo degli articoli 42, 203 e 204 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 42. (Attribuzioni dei consigli) - 1. Il consiglio
e\' l\'organo di indirizzo e di controllo politico -
amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti
atti fondamentali:
a) statuti dell\'ente e delle aziende speciali,
regolamenti salva l\'ipotesi di cui all\'articolo 48, comma
3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici
e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei
lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette
materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e
provincia, costituzione e modificazione di forme
associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell\'ente locale a societa\' di
capitali, affidamento di attivita\' o servizi mediante
convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote;
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non
previste espressamente in atti fondamentali del consiglio
ed emissioni di prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative
permute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della giunta, del segretario o di
altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione di rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni, nonche\' nomina dei rappresentanti
del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa altresi\' alla definizione, all\'adeguamento e alla
verifica periodica dell\'attuazione delle linee
programmatiche da parte del sindaco o del presidente della
provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al
presente articolo non possono essere adottate in via
d\'urgenza da altri organi del comune o della provincia,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate
dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza."
"Art. 203. (Attivazione delle fonti di finanziamento
derivanti dal ricorso all\'indebitamento) - 1. Il ricorso
all\'indebitamento e\' possibile solo se sussistono le
seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell\'esercizio
del penultimo anno precedente quello in cui si intende
deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel
quale sono incluse le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell\'esercizio si renda necessario
attuare nuovi investimenti o variare quelli gia\' in atto,
l\'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio
annuale, fermo restando l\'adempimento degli obblighi di cui
al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per
la copertura degli oneri derivanti dall\'indebitamento e per
la copertura delle spese di gestione."
"Art. 204. (Regole particolari per l\'assunzione di
mutui) - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all\'articolo 203, l\'ente locale puo\' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l\'importo annuale degli interessi sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante
da garanzie prestate ai sensi dell\'articolo 207, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento per l\'anno 2011, l\'8 per cento per
l\'anno 2012, il 6 per cento per l\'anno 2013 e il 4 per
cento a decorrere dall\'anno 2014 delle entrate relative ai
primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l\'assunzione
dei mutui. Per le comunita\' montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di
nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni,
ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di
previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall\'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell\'amministrazione pubblica e
dall\'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita\', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l\'ammortamento non puo\' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell\'ammortamento deve essere fissata
al 1° gennaio dell\'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell\'ammortamento puo\' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell\'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell\'anno, puo\'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell\'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l\'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e\'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall\'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell\'investimento, dato atto
dell\'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l\'ente
locale acceda.
3. L\'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
titoli di spesa e\' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell\'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita\' di utilizzo.".
Si riporta il testo dell\'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l\'equita\' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell\'imposta
municipale propria) - 1. L\'istituzione dell\'imposta
municipale propria e\' anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall\'anno 2012, ed e\' applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l\'applicazione a regime dell\'imposta
municipale propria e\' fissata al 2015.
2. L\'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili, ivi comprese l\'abitazione principale
e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni
di cui all\'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I soggetti richiamati dall\'articolo 2, comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.
504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e
negli imprenditori agricoli professionali di cui
all\'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola. Per abitazione principale si intende l\'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita\' immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l\'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell\'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un\'unita\'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all\'unita\' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell\'imposta municipale propria
e\' costituita dal valore dell\'immobile determinato ai sensi
dell\'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e\' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all\'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell\'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L\'inagibilita\' o inabitabilita\' e\' accertata dall\'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta\' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell\'applicazione della riduzione
alla meta\' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e\'
costituito da quello ottenuto applicando all\'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell\'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell\'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5; (55)
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e\' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; (56)
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e\' costituito da
quello ottenuto applicando all\'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell\'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell\'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche\' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e\' pari a 110.
6. L\'aliquota di base dell\'imposta e\' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell\'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l\'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L\'aliquota e\' ridotta allo 0,4 per cento per
l\'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L\'aliquota e\' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all\'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l\'anno 2012, la prima rata e\'
versata nella misura del 30 per cento dell\'imposta dovuta
applicando l\'aliquota di base e la seconda rata e\' versata
a saldo dell\'imposta complessivamente dovuta per l\'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l\'anno 2012, il
versamento dell\'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e\' effettuato in
un\'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell\'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell\'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell\'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l\'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell\'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all\'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche\' dai medesimi condotti, sono soggetti
all\'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell\'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell\'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell\'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l\'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell\'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell\'imposta sul reddito delle societa\',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. I comuni possono ridurre l\'aliquota di base fino
allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati
dall\'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall\'ultimazione dei lavori.
10. Dall\'imposta dovuta per l\'unita\' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell\'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l\'unita\'
immobiliare e\' adibita ad abitazione principale da piu\'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo e\' maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di eta\' non superiore a ventisei
anni, purche\' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell\'unita\' immobiliare adibita ad
abitazione principale. L\'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo\'
superare l\'importo massimo di euro 400. I comuni possono
disporre l\'elevazione dell\'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell\'imposta dovuta, nel rispetto
dell\'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non puo\' stabilire un\'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unita\' immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica
alle unita\' immobiliari di cui all\'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali
fattispecie non si applicano la riserva della quota di
imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il
comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
ad abitazione principale l\'unita\' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta\' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata, nonche\' l\'unita\' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprieta\' o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
L\'aliquota ridotta per l\'abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all\'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all\'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
11.
12. Il versamento dell\'imposta, in deroga all\'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e\'
effettuato secondo le disposizioni di cui all\'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita\' stabilite con provvedimento del direttore
dell\'Agenzia delle entrate nonche\', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis. Per l\'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell\'imposta municipale propria e\' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell\'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e\' versata a saldo dell\'imposta
complessivamente dovuta per l\'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l\'anno 2012, l\'imposta dovuta per
l\'abitazione principale e per le relative pertinenze e\'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell\'imposta calcolata applicando
l\'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e\' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell\'imposta complessivamente
dovuta per l\'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo\' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell\'imposta calcolata applicando l\'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell\'imposta complessivamente
dovuta per l\'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l\'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell\'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L\'accertamento convenzionale non da\'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell\'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e\' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell\'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta\' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu\' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell\'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell\'imposta municipale
propria nonche\' dei risultati dell\'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l\'ammontare del gettito
complessivo previsto per l\'anno 2012. Entro il 31 ottobre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga
all\'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all\'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell\'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell\'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all\'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell\'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi\'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell\'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell\'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell\'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l\'obbligo
dichiarativo e\' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell\'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell\'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell\'articolo 9 e
dell\'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All\'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell\'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell\'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell\'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell\'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e\' consolidata, a
decorrere dall\'anno 2011, all\'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell\'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell\'interno, in attuazione
dell\'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall\'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche\' i regolamenti dell\'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell\'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all\'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi\', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell\'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l\'Associazione nazionale dei comuni italiani. L\'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell\'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e\' eseguito sulla base dell\'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell\'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e\' eseguito, a
saldo dell\'imposta dovuta per l\'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e\' tenuto a
effettuare l\'invio di cui al primo periodo entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l\'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l\'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell\'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell\'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l\'ultimo periodo del comma 5 dell\'articolo 8 e il
comma 4 dell\'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell\'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell\' articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell\'
articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita\', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell\'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita\' per l\'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita\', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell\' articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012 (74), con le modalita\' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l\'imposta municipale propria e\' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita\' similari gia\' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell\'imposta e\' determinato dai comuni a seguito
dell\'attribuzione della rendita catastale con le modalita\'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all\' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, salva l\'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall\'anno d\'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell\'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all\'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l\'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e\' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell\'interno, con il
blocco, sino all\'adempimento dell\'obbligo dell\'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell\'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell\'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita\' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell\'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l\'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall\'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All\'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All\'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell\'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita\'". L\'Agenzia delle
Entrate provvede all\'erogazione dei rimborsi
dell\'addizionale comunale all\'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia\' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l\'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell\'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell\'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all\'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall\'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d\'Aosta, nonche\' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all\'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e\' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L\'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e\' pari per l\'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l\'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l\'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All\'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche\', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall\'ultimo periodo del
comma 4 dell\'articolo 2, nonche\' dal comma 10 dell\'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all\' articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e\' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell\'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell\'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta\' per i mutui
per l\'acquisto della prima casa e\' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. ".
Si riporta il testo dell\'articolo 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell\'imposta regionale sulle attivita\' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell\'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche\' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 60. (Attribuzione alle provincie e ai comuni del
gettito di imposte erariali) - 1. Il gettito dell\'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita\' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi
i ciclomotori, al netto del contributo di cui all\'articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e\' attribuito alle provincie dove
hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i
veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole,
alle province nel cui territorio risiede l\'intestatario
della carta di circolazione.
2.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell\'interno e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche\' del Ministro
dell\'industria, del commercio e dell\'artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita\' per
l\'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia
e Valle d\'Aosta, nonche\' le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, in conformita\' dei rispettivi
statuti, all\'attuazione delle disposizioni del comma 1;
contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine
di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento
all\'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a
decorrere dalla predetta data.".
Si riporta il testo degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull\'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 21. Responsabilita\' dirigenziale (Art. 21, commi
1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall\'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall\'art. 14
del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati
dall\'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita\' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l\'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l\'eventuale responsabilita\' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l\'impossibilita\' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita\' dei casi,
l\'amministrazione puo\' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l\'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all\'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall\'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all\'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita\' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e\' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita\' della
violazione di una quota fino all\'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche\' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco."
"Art. 55. (Responsabilita\', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative) - 1. Le disposizioni del presente
articolo e di quelli seguenti, fino all\'articolo 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all\'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all\'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita\'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l\'articolo 2106 del
codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e\' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell\'amministrazione
del codice disciplinare, recante l\'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all\'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo\' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta\' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e\' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell\'addebito e comunque prima
dell\'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all\'esito di tali procedure non puo\' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l\'infrazione per la quale si
procede e non e\' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l\'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell\'articolo 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell\'articolo 19,
comma 3.".
Si riporta il testo dell\'articolo 243-bis del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale) - 1. I comuni e le province per i quali, anche
in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo\' essere iniziata
qualora la sezione regionale della Corte dei Conti
provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell\'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad
assegnare un termine per l\'adozione delle misure correttive
di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e\' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita\', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell\'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita\' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell\'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l\'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell\'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all\'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell\'ente locale, entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di esecutivita\' della
delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell\'organo di revisione economico-finanziario.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall\'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita\' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell\'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall\'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l\'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell\'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l\'equilibrio strutturale
del bilancio, per l\'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l\'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l\'ente e\'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell\'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l\'ente puo\'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l\'ente:
a) puo\' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e\' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all\'articolo
243, comma 2, ed e\' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e\' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e\' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall\'articolo 243,
comma 1;
e) e\' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita\' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche\' una
sistematica attivita\' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e\' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche\' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall\'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa\'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell\'ente;
g) puo\' procedere all\'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all\'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche\'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita\'
finanziaria degli enti locali di cui all\'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta\' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l\'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell\'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell\'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo\' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all\'articolo 243-ter, l\'Ente deve adottare entro il termine
dell\'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall\'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l\'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all\'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
di cui all\'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
cui all\'intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell\'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.".
Si riporta il testo dell\'articolo 5 del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche\'
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213:
"Art. 5. (Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione
per assicurare la stabilita\' finanziaria degli enti locali)
- 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui all\'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dal presente
decreto, per gli enti che chiedono di accedere alla
procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di
eccezionali motivi di urgenza, puo\' essere concessa con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell\'interno, di concerto con il
Ministro dell\'economia e delle finanze, un\'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione di cui all\'articolo 4 da
riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del
piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del
piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione
regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di
mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni
per l\'accesso al Fondo di rotazione di cui all\'articolo
243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalita\'
disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al primo periodo.".
Si riporta il testo del comma 17 dell\'articolo 6 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche\' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
"17. A decorrere dall\'esercizio finanziario 2012, nelle
more dell\'entrata in vigore dell\'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali
iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione
crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi,
di cui ai titoli primo e terzo dell\'entrata, aventi
anzianita\' superiore a 5 anni. Previo parere motivato
dell\'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei
servizi competenti abbiano analiticamente certificato la
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e
l\'elevato tasso di riscuotibilita\'.".
Si riporta il testo del comma 1-ter dell\'articolo 5 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5. (Norme in materia di societa\' municipalizzate)
- 1. - 1-bis. (Omissis).
1-ter. Le disponibilita\' derivanti da specifiche
autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell\'interno, e relative al
potenziamento di infrastrutture, sono comunque ed
inderogabilmente versate in Tesoreria entro trenta giorni
dalla richiesta dell\'ente interessato. Al fine della
ulteriore semplificazione delle procedure relative alla
realizzazione di opere infrastrutturali, l\'ente
destinatario del finanziamento per le opere di cui al
precedente periodo e\' tenuto a rendicontare le modalita\' di
utilizzo delle risorse a richiesta dell\'ente erogante e non
si applica l\'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo
n. 267 del 2000.".
Si riporta il testo del comma 15-bis dell\'articolo 6
del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6. (Rafforzamento della funzione statistica e del
monitoraggio dei conti pubblici) - 1.- 15. (Omissis).
15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze
per i comuni effettuate, in applicazione dell\'articolo 14,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale
assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario.
Il Ministero dell\'interno e\' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti
ministeriali di attuazione. I contributi di cui al presente
comma sono altresi\' esclusi dalle riduzioni a compensazione
disposte in applicazione dell\'articolo 6, comma 14, del
presente articolo.
16. - 20. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 26 dell\'articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita\' 2012):
"Art. 31. (Patto di stabilita\' interno degli enti
locali) - 1. - 25. (Omissis).
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita\'
interno, l\'ente locale inadempiente, nell\'anno successivo a
quello dell\'inadempienza:
a) e\' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l\'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all\'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita\' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell\'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo\' impegnare spese correnti in misura
superiore all\'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell\'ultimo triennio;
c) non puo\' ricorrere all\'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita\' interno per l\'anno
precedente. L\'istituto finanziatore o l\'intermediario
finanziario non puo\' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo\' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E\' fatto altresi\'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e\' tenuto a rideterminare le indennita\' di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell\'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all\'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.
16.- 32. (Omissis).".