domenica, Maggio 5, 2024
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DEBITI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: E’ legge


		
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e\' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell\'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull\'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche\' dell\'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l\'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

    A norma dell\'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell\'attivita\' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.


                               Art. 1


               Pagamenti dei debiti degli enti locali

   (( 1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita\' interno per
un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti
nel corso del 2013 dagli enti locali:
    a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili  alla
data del 31 dicembre 2012;
    b) dei debiti in conto capitale per  i  quali  sia  stata  emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  31  dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
    c) dei debiti in conto capitale riconosciuti  alla  data  del  31
dicembre  2012  ovvero  che   presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell\'articolo 194 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  1-bis. Sono altresi\' esclusi dai vincoli del  patto  di  stabilita\'
interno i pagamenti di  obbligazioni  giuridiche  di  parte  capitale
verso terzi assunte alla data del 31  dicembre  2012,  sostenuti  nel
corso del 2013 dagli  enti  locali  e  finanziati  con  i  contributi
straordinari in conto capitale di cui all\'articolo  1,  commi  704  e
707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a
2,5  milioni  di  euro  per  l\'anno  2013,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all\'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all\'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell\'economia  e   delle   finanze   e\'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. ))
  2. Ai fini della distribuzione  della  predetta  esclusione  tra  i
singoli enti locali, i comuni e le province  comunicano  mediante  il
sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro  il  termine
del 30 aprile 2013, gli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1.  Ai  fini  del  riparto,  si
considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il   predetto
termine.
  3. Con decreto del Ministero dell\'economia e delle  finanze,  sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15  maggio  2013
sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita\'
di riparto individuate dalla  Conferenza  Stato-citta\'  ed  autonomie
locali entro  il  10  maggio  2013,  ovvero,  in  mancanza,  su  base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere  dal  patto  di
stabilita\' interno per il (( 90 per cento )) dell\'importo di  cui  al
comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15  luglio  2013
in relazione alle richieste pervenute,  sino  a  dieci  giorni  prima
rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo  precedente,
si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente
alle  disponibilita\'  non  assegnate  con  il  primo  decreto.((  Gli
eventuali spazi  finanziari  non  distribuiti  per  l\'esclusione  dei
pagamenti dei debiti di cui al comma  1  dai  vincoli  del  patto  di
stabilita\' interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali
per escludere dai vincoli del medesimo patto i  pagamenti  effettuati
prima del 9 aprile 2013  in  relazione  alla  medesima  tipologia  di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere  sul  patto  di
stabilita\'  interno  per  effetto   del   periodo   precedente   sono
utilizzati,  nel  corso  del  2013,  esclusivamente   per   sostenere
pagamenti in conto capitale.  Nella  liquidazione  dei  pagamenti  si
osserva il criterio cronologico per singolo comune.
  4. Su segnalazione del  collegio  dei  revisori  dei  singoli  enti
locali,  la  Procura  regionale  competente  della  Corte  dei  conti
esercita  l\'azione  nei  confronti  dei  responsabili   dei   servizi
interessati che, senza giustificato motivo, non hanno  richiesto  gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita\' di cui  al  comma
2, ovvero non hanno effettuato, entro l\'esercizio  finanziario  2013,
pagamenti per almeno il  90  per  cento  degli  spazi  concessi.  Nei
confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita\'  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
a due mensilita\' del trattamento retributivo, al  netto  degli  oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di  cui  al  periodo  precedente
sono acquisiti al bilancio dell\'ente. Sino a quando  le  sentenze  di
condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano  state
eseguite per l\'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le
cautele previste dalla  normativa  in  materia  di  tutela  dei  dati
personali, sul sito istituzionale dell\'ente, con l\'indicazione  degli
estremi della decisione e della somma a credito. ))
  5.  Nelle  more   dell\'emanazione   del   decreto   del   Ministero
dell\'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente  locale
puo\' effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo  del
13  per  cento  delle  disponibilita\'  liquide  detenute  presso   la
tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per  cento  degli
spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013  ai
sensi del comma 2.
  6. Per l\'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 9 dell\'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012,  n.  16,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.
44.
  7. Al fine di fornire liquidita\' agli enti locali, per l\'anno 2013,
non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del
patto di stabilita\' interno delle regioni e delle province autonome i
trasferimenti effettuati in favore  degli  enti  locali  soggetti  al
patto di stabilita\' interno a valere sui  residui  passivi  di  parte
corrente, purche\' a fronte di  corrispondenti  residui  attivi  degli
enti locali.
  8. I maggiori spazi finanziari nell\'ambito del patto di  stabilita\'
interno  delle  regioni   e   province   autonome   derivanti   dalla
disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per  il
pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro  il
predetto   termine.   Tali   spazi    finanziari    sono    destinati
prioritariamente per il pagamento di residui  di  parte  capitale  in
favore degli enti locali.
  9. Per l\'anno 2013, il limite massimo di  ricorso  da  parte  degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all\'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e\' incrementato, sino alla
data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
  10.  E\'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell\'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  «Fondo  per
assicurare la liquidita\' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili», con una dotazione di ((9.327.993.719 euro per il  2013  e
di 14.527.993.719 euro per il 2014. )) Il Fondo  di  cui  al  periodo
precedente e\'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui  corrispondono  tre
articoli   del   relativo   capitolo    di    bilancio,    denominati
rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidita\'  per  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali»  con  una
dotazione di (( 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013  e
2014, )) «Sezione per assicurare la liquidita\' alle  regioni  e  alle
province  autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una  dotazione
di (( 2.527.993.719 euro per l\'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro  per
l\'anno 2014 )) e «Sezione per assicurare la liquidita\' per  pagamenti
dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del  Servizio
Sanitario Nazionale», (( con una dotazione di  5.000  milioni  ))  di
euro per l\'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l\'anno 2014.  Con
decreto del Ministro dell\'economia e delle finanze da  comunicare  al
Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i  predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di  tesoreria  di  cui  al
successivo comma 11, sono  versate  all\'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli  del  Fondo.((  E\'
accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,  della  dotazione
complessiva della Sezione di cui all\'articolo 2, comma 1, per  essere
destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente  alle  disponibilita\'
non assegnate in prima  istanza  e  con  le  medesime  procedure  ivi
previste, ad anticipazioni di liquidita\' per il pagamento dei  debiti
di cui all\'articolo 2 richieste in data successiva a quella  prevista
dal predetto articolo 2, comma  1,  e,  comunque,  non  oltre  il  30
settembre 2013. ))
  11.  Ai  fini  dell\'immediata  operativita\'  della   «Sezione   per
assicurare la liquidita\' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali»,  di  cui  al  comma  10,  il  Ministero
dell\'economia e  delle  finanze  stipula  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall\'entrata in vigore  del  presente
decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita\'  della  predetta  sezione  su  apposito
conto corrente acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,
intestato al Ministero dell\'economia e delle finanze, su cui la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e\' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per  le  finalita\'  di  cui  alla  predetta
Sezione. Il suddetto  addendum  definisce,  tra  l\'altro,  criteri  e
modalita\' per l\'accesso da parte degli enti locali alle risorse della
Sezione,  secondo  un  contratto  tipo  approvato  con  decreto   del
direttore generale del Tesoro e  pubblicato  sui  siti  internet  del
Ministero dell\'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., nonche\' i criteri e le modalita\' per lo  svolgimento
da parte di Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  della  gestione  della
Sezione. L\'addendum e\' pubblicato sui  siti  internet  del  Ministero
dell\'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A.
  12. Per le attivita\' oggetto dell\'addendum alla convenzione di  cui
al comma precedente e\' autorizzata la spesa  complessiva  di  500.000
euro (( per ciascuno degli anni 2013 e 2014. ))
  13. Gli enti locali che non possono far  fronte  ai  pagamenti  dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31  dicembre
2012, ovvero dei debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a  causa
di carenza di liquidita\', in deroga agli articoli 42, 203 e  204  del
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.267,  chiedono  alla  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.,   secondo   le   modalita\'   stabilite
nell\'addendum  di  cui  al  comma  11,  entro  il  30   aprile   2013
l\'anticipazione di liquidita\' da  destinare  ai  predetti  pagamenti.
L\'anticipazione e\' concessa, entro il 15 maggio 2013 a  valere  sulla
Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme
nella stessa annualmente disponibili ed e\' restituita, con  piano  di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale  e  quota
interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.  Le  restituzioni
sono versate annualmente  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.
all\'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  e  con  le  modalita\'
dell\'articolo 12, comma 6. Entro il 10  maggio  2013,  la  Conferenza
Stato-citta\'  ed  autonomie  locali  puo\'  individuare  modalita\'  di
riparto,  diverse  dal  criterio  proporzionale  di  cui  al  secondo
periodo. La rata annuale sara\' corrisposta a partire  dalla  scadenza
annuale successiva alla data di erogazione dell\'anticipazione  e  non
potra\' cadere oltre il 30 settembre di  ciascun  anno.  Il  tasso  di
interesse da applicare alle suddette anticipazioni e\'  pari,  per  le
erogazioni  dell\'anno  2013,  al  rendimento  di  mercato  dei  Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal
Ministero dell\'economia e delle finanze --  Dipartimento  del  tesoro
alla data della pubblicazione del presente decreto e  pubblicato  sul
sito internet del  medesimo  Ministero.  Per  l\'erogazione  dell\'anno
2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette  anticipazioni
sara\' determinato sulla base del  rendimento  di  mercato  dei  Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione  con  comunicato
del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare  sul  sito
internet del Ministero dell\'economia e  delle  finanze  entro  il  15
gennaio 2014.  In  caso  di  mancata  corresponsione  della  rata  di
ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno,  sulla  base  dei
dati comunicati dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.,  l\'Agenzia
delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni
interessati,  all\'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell\'imposta
municipale propria  di  cui  all\'articolo  13,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o  bollettino  di
conto corrente postale e, per le province, all\'atto del  riversamento
alle   medesime   dell\'imposta   sulle   assicurazioni   contro    la
responsabilita\' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori di cui  all\'articolo  60,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
  (( 13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa  l\'anticipazione
di liquidita` ai sensi del comma 13, e  che  ricevono  risorse  dalla
regione  o  dalla  provincia  autonoma  ai  sensi  dell\'articolo   2,
all\'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13
e di cui all\'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme  residue
per l\'estinzione dell\'anticipazione di liquidita` concessa alla prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La
mancata estinzione dell\'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al
precedente periodo e` rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita` dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e
successive modificazioni.
  14. All\'atto di  ciascuna  erogazione,  e  in  ogni  caso  entro  i
successivi trenta giorni,  gli  enti  locali  interessati  provvedono
all\'immediata  estinzione  dei  debiti  di  cui  al  comma   13.   Il
responsabile finanziario dell\'ente locale, ovvero  da  altra  persona
formalmente indicata dall\'ente medesimo fornisce alla Cassa  depositi
e  prestiti  S.p.A.  fornisce  formale  certificazione  dell\'avvenuto
pagamento   e   dell\'effettuazione   delle   relative   registrazioni
contabili. ))
  15.  Gli  enti  locali  che  abbiano  deliberato  il  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all\'articolo
243-bis  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   che
richiedono l\'anticipazione di liquidita\' di cui  al  comma  13,  sono
tenuti alla corrispondente modifica del  piano  di  riequilibrio,  da
adottarsi  obbligatoriamente   ((   entro   sessanta   giorni   dalla
concessione della anticipazione  da  parte  della  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A. )) ai sensi del comma 13.
  16. Nell\'ipotesi di cui al comma  15,  le  anticipazioni  di  cassa
eventualmente concesse in applicazione dell\'articolo 5,  del  decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213,  che  risultassero  non  dovute,  sono
recuperate da parte del Ministero dell\'interno.
  17. Per gli enti locali beneficiari dell\'anticipazione  di  cui  al
comma 13, il fondo di  svalutazione  crediti  di  cui  al  comma  17,
dell\'articolo 6, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.95,  convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.135,  relativo  ai  5
esercizi finanziari successivi a quello  in  cui  e\'  stata  concessa
l\'anticipazione stessa, e\' pari almeno al 50 per  cento  dei  residui
attivi,  di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell\'entrata,   aventi
anzianita\' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell\'organo  di
revisione, possono essere esclusi dalla base  di  calcolo  i  residui
attivi per i quali i  responsabili  dei  servizi  competenti  abbiano
analiticamente certificato la perdurante  sussistenza  delle  ragioni
del credito e l\'elevato tasso di riscuotibilita\'.
  (( 17-bis. Nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli
enti locali effettuano la  comunicazione  di  cui  al  comma  2  alle
regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione  alla
Ragioneria generale dello Stato.
  17-ter. All\'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge  14  settembre
2011, n 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti:
"sono comunque ed inderogabilmente versate".
  17-quater. All\'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto  2012,
n. 135, e\' aggiunto il seguente periodo: " I  contributi  di  cui  al
presente comma sono altresi\' esclusi dalle riduzioni a  compensazione
disposte in applicazione  dell\'articolo  6,  comma  14  del  presente
articolo".
  17-quinquies. Agli enti locali che non hanno  rispettato  nell\'anno
2012 i vincoli del patto di stabilita\' in conseguenza  del  pagamento
dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall\'articolo  31,
comma 26, lett. a), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  ferme
restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente  all\'importo
non imputabile ai predetti pagamenti. )) 

          Riferimenti normativi

              Si riporta  il  testo  dell\'articolo  194  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull\'ordinamento degli enti locali):
              "Art. 194. (Riconoscimento di  legittimita\'  di  debiti
          fuori bilancio) - 1. Con deliberazione  consiliare  di  cui
          all\'articolo 193,  comma  2,  o  con  diversa  periodicita\'
          stabilita dai regolamenti di contabilita\', gli enti  locali
          riconoscono  la  legittimita\'  dei  debiti  fuori  bilancio
          derivanti da:
              a) sentenze esecutive;
              b) copertura  di  disavanzi  di  consorzi,  di  aziende
          speciali  e  di  istituzioni,  nei  limiti  degli  obblighi
          derivanti  da  statuto,  convenzione  o  atti  costitutivi,
          purche\' sia stato  rispettato  l\'obbligo  di  pareggio  del
          bilancio di cui all\'articolo 114 ed il disavanzo derivi  da
          fatti di gestione;
              c)  ricapitalizzazione,  nei  limiti  e   nelle   forme
          previste dal codice civile o da norme speciali, di societa\'
          di capitali costituite per l\'esercizio di servizi  pubblici
          locali;
              d) procedure espropriative o di  occupazione  d\'urgenza
          per opere di pubblica utilita\';
              e) acquisizione di beni e servizi, in violazione  degli
          obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3  dell\'articolo  191,  nei
          limiti   degli   accertati   e   dimostrati   utilita\'   ed
          arricchimento per l\'ente, nell\'ambito dell\'espletamento  di
          pubbliche funzioni e servizi di competenza.
              2.  Per  il  pagamento  l\'ente  puo\'  provvedere  anche
          mediante un piano di rateizzazione,  della  durata  di  tre
          anni finanziari compreso quello in corso, convenuto  con  i
          creditori.
              3. Per il finanziamento delle spese suddette,  ove  non
          possa documentalmente  provvedersi  a  norma  dell\'articolo
          193, comma 3, l\'ente locale puo\' far  ricorso  a  mutui  ai
          sensi  degli  articoli  202  e  seguenti.  Nella   relativa
          deliberazione consiliare  viene  dettagliatamente  motivata
          l\'impossibilita\' di utilizzare altre risorse.".
              Si riporta il testo dei commi 704 e 707 dell\'articolo 1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
              " 704. A decorrere dall\'anno 2007  gli  oneri  relativi
          alle commissioni straordinarie di cui all\'articolo 144  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, sono posti a carico dello Stato,  che  provvede  al
          rimborso a favore degli enti  locali  previa  presentazione
          della relativa richiesta. Gli  enti  locali  destinano  gli
          importi rimborsati a spese di investimento."
              " 707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009  a  favore  degli
          enti locali che si trovano, alla data  del  1°  gennaio  di
          ciascun anno, nella condizione di cui all\'articolo 143  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267,  e\'  corrisposto  dal  Ministero  dell\'interno  un
          contributo destinato alla realizzazione o  manutenzione  di
          opere pubbliche nella misura massima annuale di 30  milioni
          di euro, ripartiti in base alla popolazione residente  come
          risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai
          fini del riparto, gli  enti  con  popolazione  superiore  a
          5.000  abitanti  sono  considerati  come  enti   di   5.000
          abitanti.".
              Si riporta il testo del comma  2  dell\'articolo  6  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e
          successive modificazioni:
              "Art. 1.  (Disposizioni  finanziarie  e  finali)  -  1.
          (Omissis).
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell\'economia  e  delle  finanze  e\'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l\'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l\'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all\'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell\'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall\'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita\' previste dall\'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all\'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All\'utilizzo del Fondo per le finalita\'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell\'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche\'
          alla Corte dei conti.".
              Si riporta il testo dei commi da 1  a  9  dell\'articolo
          4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  semplificazioni  tributarie,   di
          efficientamento  e   potenziamento   delle   procedure   di
          accertamento), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          26 aprile 2012, n. 44:
              "Art. 4-ter. (Patto di stabilita\' interno  «orizzontale
          nazionale» e disposizioni concernenti  il  personale  degli
          enti locali) - 1. I comuni  che  prevedono  di  conseguire,
          nell\'anno  di  riferimento,   un   differenziale   positivo
          rispetto all\'obiettivo  del  patto  di  stabilita\'  interno
          previsto dalla normativa nazionale  possono  comunicare  al
          Ministero dell\'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale  dello  Stato,  sia  mediante  il
          sistema web  appositamente  predisposto,  sia  a  mezzo  di
          lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta
          dal responsabile finanziario, entro il  termine  perentorio
          del 15 luglio, l\'entita\' degli spazi  finanziari  che  sono
          disposti a cedere nell\'esercizio in corso.
              2. I comuni che prevedono di conseguire,  nell\'anno  di
          riferimento,    un    differenziale    negativo    rispetto
          all\'obiettivo previsto dalla  normativa  nazionale  possono
          comunicare al Ministero dell\'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  sia
          mediante il sistema web appositamente  predisposto,  sia  a
          mezzo di lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
          sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine
          perentorio del 15 luglio, l\'entita\' degli spazi  finanziari
          di cui necessitano nell\'esercizio in  corso  per  sostenere
          spese  per  il  pagamento  di  residui  passivi  di   parte
          capitale. Entro lo stesso termine i comuni possono  variare
          le comunicazioni gia\' trasmesse.
              3. Ai comuni di cui al comma 1,  per  l\'anno  2012,  e\'
          attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di   un   importo
          complessivo  di  200  milioni  di  euro,  pari  agli  spazi
          finanziari ceduti da  ciascuno  di  essi  e  attribuiti  ai
          comuni di cui  al  comma  2.  In  caso  di  incapienza,  il
          contributo e\' ridotto proporzionalmente. Il contributo  non
          e\' conteggiato fra le entrate valide ai fini del  patto  di
          stabilita\' interno  ed  e\'  destinato  alla  riduzione  del
          debito.
              4.  L\'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani
          fornisce il supporto tecnico per agevolare l\'attuazione del
          presente articolo.
              5. Qualora  l\'entita\'  delle  richieste  pervenute  dai
          comuni di cui al comma 2  superi  l\'ammontare  degli  spazi
          finanziari resi disponibili dai comuni di cui al  comma  1,
          l\'attribuzione e\' effettuata  in  misura  proporzionale  ai
          maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato,  entro  il  10  settembre,
          aggiorna  il   prospetto   degli   obiettivi   dei   comuni
          interessati   dalla   rimodulazione   dell\'obiettivo,   con
          riferimento all\'anno in corso e al biennio successivo.
              6.  Il  rappresentante  legale,  il  responsabile   del
          servizio    finanziario    e    l\'organo    di    revisione
          economico-finanziario attestano, con la  certificazione  di
          cui al comma 20 dell\'articolo 31 della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, che i maggiori spazi  finanziari  di  cui  al
          comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare
          spese  per  il  pagamento  di  residui  passivi  di   parte
          capitale. In assenza di tale certificazione,  nell\'anno  di
          riferimento,  non  sono  riconosciuti  i   maggiori   spazi
          finanziari di cui al  comma  5,  mentre  restano  validi  i
          peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai
          sensi del comma 7.
              7. Ai comuni di cui al comma  1  e\'  riconosciuta,  nel
          biennio  successivo  all\'anno  in  cui  cedono  gli   spazi
          finanziari, una modifica migliorativa  del  loro  obiettivo
          commisurata annualmente alla meta\' del valore  degli  spazi
          finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio
          successivo all\'anno  in  cui  acquisiscono  maggiori  spazi
          finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati  per
          un importo annuale pari alla meta\' della  quota  acquisita.
          La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e  di  quelli
          attribuiti, per ogni anno di riferimento, e\' pari a zero.
              8. Il Ministero dell\'economia e delle finanze  comunica
          al Ministero dell\'interno l\'entita\' del contributo  di  cui
          al comma 3 da erogare a ciascun comune.
              9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
          comma 3, pari a 500 milioni di euro  per  l\'anno  2012,  si
          provvede mediante versamento all\'entrata del bilancio dello
          Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili
          sulla contabilita\' speciale 1778 «Agenzia delle  entrate  -
          Fondi di bilancio».
              10. - 16. (Omissis)."
              Si  riporta  il  testo  dell\'articolo  222  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000:
              "Art.  222.  (Anticipazioni  di  tesoreria)  -  1.   Il
          tesoriere,   su   richiesta   dell\'ente   corredata   dalla
          deliberazione   della   giunta,   concede    allo    stesso
          anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
          dodicesimi  delle  entrate  accertate  nel  penultimo  anno
          precedente, afferenti per i comuni, le province, le  citta\'
          metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli  di
          entrata del bilancio e per le comunita\'  montane  ai  primi
          due titoli.
              2.  Gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria
          decorrono  dall\'effettivo  utilizzo  delle  somme  con   le
          modalita\' previste dalla convenzione  di  cui  all\'articolo
          210.
              2-bis.   Per    gli    enti    locali    in    dissesto
          economico-finanziario  ai  sensi  dell\'articolo  246,   che
          abbiano adottato la deliberazione di cui all\'articolo  251,
          comma  1,  e  che  si  trovino  in  condizione   di   grave
          indisponibilita\' di cassa, certificata  congiuntamente  dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall\'organo  di
          revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente
          articolo e\' elevato a cinque dodicesimi per  la  durata  di
          sei  mesi   a   decorrere   dalla   data   della   predetta
          certificazione.  E\'  fatto  divieto  ai  suddetti  enti  di
          impegnare tali maggiori risorse per spese non  obbligatorie
          per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi  o
          manifestazioni culturali  e  sportive,  sia  nazionali  che
          internazionali.".
              Si riporta il testo degli articoli 42, 203  e  204  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
              "Art. 42. (Attribuzioni dei consigli) - 1. Il consiglio
          e\'  l\'organo  di  indirizzo  e  di  controllo  politico   -
          amministrativo.
              2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti
          atti fondamentali:
              a)  statuti  dell\'ente  e   delle   aziende   speciali,
          regolamenti salva l\'ipotesi di cui all\'articolo  48,  comma
          3, criteri generali in materia di ordinamento degli  uffici
          e dei servizi;
              b) programmi, relazioni previsionali e  programmatiche,
          piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale  dei
          lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali  e  relative
          variazioni, rendiconto, piani territoriali ed  urbanistici,
          programmi annuali e pluriennali  per  la  loro  attuazione,
          eventuali deroghe ad essi,  pareri  da  rendere  per  dette
          materie;
              c) convenzioni tra i comuni e quelle  tra  i  comuni  e
          provincia,   costituzione   e   modificazione   di    forme
          associative;
              d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli
          organismi di decentramento e di partecipazione;
              e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di
          istituzioni e aziende speciali,  concessione  dei  pubblici
          servizi, partecipazione  dell\'ente  locale  a  societa\'  di
          capitali,  affidamento  di  attivita\'  o  servizi  mediante
          convenzione;
              f)  istituzione  e   ordinamento   dei   tributi,   con
          esclusione della determinazione  delle  relative  aliquote;
          disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
          e dei servizi;
              g)  indirizzi  da  osservare  da  parte  delle  aziende
          pubbliche  e  degli  enti   dipendenti,   sovvenzionati   o
          sottoposti a vigilanza;
              h) contrazione di  mutui  e  aperture  di  credito  non
          previste espressamente in atti fondamentali  del  consiglio
          ed emissioni di prestiti obbligazionari;
              i) spese che  impegnino  i  bilanci  per  gli  esercizi
          successivi,  escluse  quelle  relative  alle  locazioni  di
          immobili ed alla somministrazione e  fornitura  di  beni  e
          servizi a carattere continuativo;
              l)  acquisti  e   alienazioni   immobiliari,   relative
          permute, appalti  e  concessioni  che  non  siano  previsti
          espressamente in atti fondamentali del consiglio o che  non
          ne costituiscano  mera  esecuzione  e  che,  comunque,  non
          rientrino nella ordinaria  amministrazione  di  funzioni  e
          servizi di competenza della giunta,  del  segretario  o  di
          altri funzionari;
              m) definizione degli  indirizzi  per  la  nomina  e  la
          designazione di  rappresentanti  del  comune  presso  enti,
          aziende ed istituzioni, nonche\' nomina  dei  rappresentanti
          del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni  ad  esso
          espressamente riservata dalla legge.
              3. Il consiglio, nei modi disciplinati  dallo  statuto,
          partecipa altresi\' alla definizione, all\'adeguamento e alla
          verifica    periodica    dell\'attuazione    delle     linee
          programmatiche da parte del sindaco o del presidente  della
          provincia e dei singoli assessori.
              4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui  al
          presente  articolo  non  possono  essere  adottate  in  via
          d\'urgenza da altri organi del  comune  o  della  provincia,
          salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate
          dalla giunta da sottoporre a  ratifica  del  consiglio  nei
          sessanta giorni successivi, a pena di decadenza."
              "Art. 203. (Attivazione delle  fonti  di  finanziamento
          derivanti dal ricorso all\'indebitamento) -  1.  Il  ricorso
          all\'indebitamento  e\'  possibile  solo  se  sussistono   le
          seguenti condizioni:
              a) avvenuta approvazione del rendiconto  dell\'esercizio
          del penultimo anno precedente  quello  in  cui  si  intende
          deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
              b) avvenuta  deliberazione  del  bilancio  annuale  nel
          quale sono incluse le relative previsioni.
              2. Ove nel corso  dell\'esercizio  si  renda  necessario
          attuare nuovi investimenti o variare quelli gia\'  in  atto,
          l\'organo consiliare adotta apposita variazione al  bilancio
          annuale, fermo restando l\'adempimento degli obblighi di cui
          al  comma   1.   Contestualmente   modifica   il   bilancio
          pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per
          la copertura degli oneri derivanti dall\'indebitamento e per
          la copertura delle spese di gestione."
              "Art. 204.  (Regole  particolari  per  l\'assunzione  di
          mutui) - 1. Oltre  al  rispetto  delle  condizioni  di  cui
          all\'articolo 203, l\'ente locale puo\' assumere nuovi mutui e
          accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul
          mercato solo se l\'importo annuale degli interessi sommato a
          quello dei mutui precedentemente contratti,  a  quello  dei
          prestiti obbligazionari precedentemente  emessi,  a  quello
          delle aperture di credito stipulate ed a  quello  derivante
          da garanzie prestate ai sensi dell\'articolo 207,  al  netto
          dei contributi statali e regionali in conto interessi,  non
          supera il 12 per cento per l\'anno 2011, l\'8 per  cento  per
          l\'anno 2012, il 6 per cento per l\'anno  2013  e  il  4  per
          cento a decorrere dall\'anno 2014 delle entrate relative  ai
          primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
          anno precedente quello in cui viene  prevista  l\'assunzione
          dei mutui. Per le comunita\' montane si  fa  riferimento  ai
          primi due titoli delle entrate.  Per  gli  enti  locali  di
          nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due  anni,
          ai  corrispondenti  dati   finanziari   del   bilancio   di
          previsione.
              2. I contratti di mutuo con enti  diversi  dalla  Cassa
          depositi e prestiti, dall\'Istituto nazionale di  previdenza
          per   i   dipendenti   dell\'amministrazione   pubblica    e
          dall\'Istituto per il credito sportivo, devono,  a  pena  di
          nullita\', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
          seguenti clausole e condizioni:
              a) l\'ammortamento non puo\' avere  durata  inferiore  ai
          cinque anni;
              b) la decorrenza dell\'ammortamento deve essere  fissata
          al 1° gennaio dell\'anno successivo a quello  della  stipula
          del    contratto.    In    alternativa,    la    decorrenza
          dell\'ammortamento puo\'  essere  posticipata  al  1°  luglio
          seguente o al 1° gennaio  dell\'anno  successivo  e,  per  i
          contratti stipulati  nel  primo  semestre  dell\'anno,  puo\'
          essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;
              c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
          dal  primo  anno,  della  quota  capitale  e  della   quota
          interessi;
              d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
          cui si riferiscono devono essere corrisposti gli  eventuali
          interessi  di  preammortamento,  gravati  degli   ulteriori
          interessi, al medesimo  tasso,  decorrenti  dalla  data  di
          inizio dell\'ammortamento e sino alla scadenza  della  prima
          rata. Qualora l\'ammortamento del mutuo  decorra  dal  primo
          gennaio del secondo anno successivo  a  quello  in  cui  e\'
          avvenuta  la  stipula  del  contratto,  gli  interessi   di
          preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del  mutuo
          dalla data di valuta della somministrazione al 31  dicembre
          successivo e dovranno essere versati  dall\'ente  mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
              e) deve  essere  indicata  la  natura  della  spesa  da
          finanziare con il mutuo e, ove necessario,  avuto  riguardo
          alla     tipologia     dell\'investimento,     dato     atto
          dell\'intervenuta approvazione  del  progetto  definitivo  o
          esecutivo, secondo le norme vigenti;
              f) deve essere rispettata la misura massima  del  tasso
          di   interesse   applicabile    ai    mutui,    determinato
          periodicamente  dal  Ministro  del   tesoro,   bilancio   e
          programmazione economica con proprio decreto.
              2-bis. Le disposizioni del comma 2  si  applicano,  ove
          compatibili, alle altre forme di indebitamento  cui  l\'ente
          locale acceda.
              3. L\'ente mutuatario utilizza  il  ricavato  del  mutuo
          sulla base dei documenti giustificativi della spesa  ovvero
          sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai  relativi
          titoli di spesa e\' data esecuzione dai  tesorieri  solo  se
          corredati di una dichiarazione dell\'ente locale che attesti
          il rispetto delle predette modalita\' di utilizzo.".
              Si riporta il testo dell\'articolo 13 del  decreto-legge
          6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita,  l\'equita\'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011,  n.  214,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              "Art.  13.  (Anticipazione  sperimentale   dell\'imposta
          municipale  propria)  -   1.   L\'istituzione   dell\'imposta
          municipale propria e\' anticipata, in  via  sperimentale,  a
          decorrere dall\'anno 2012, ed e\' applicata in tutti i comuni
          del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli
          8 e 9 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  in
          quanto  compatibili,  ed  alle  disposizioni  che  seguono.
          Conseguentemente  l\'applicazione  a   regime   dell\'imposta
          municipale propria e\' fissata al 2015.
              2. L\'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili, ivi comprese l\'abitazione  principale
          e le pertinenze della stessa; restano ferme le  definizioni
          di cui all\'articolo 2 del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504. I soggetti richiamati dall\'articolo 2,  comma
          1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo  n.
          504 del 1992, sono individuati nei  coltivatori  diretti  e
          negli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all\'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola. Per abitazione principale si intende  l\'immobile,
          iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano  come
          unica unita\' immobiliare, nel quale il possessore e il  suo
          nucleo  familiare   dimorano   abitualmente   e   risiedono
          anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo
          familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e   la
          residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l\'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell\'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un\'unita\'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all\'unita\' ad uso abitativo.
              3. La base imponibile dell\'imposta  municipale  propria
          e\' costituita dal valore dell\'immobile determinato ai sensi
          dell\'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e\' ridotta del 50 per cento:
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui  all\'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell\'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L\'inagibilita\' o inabitabilita\' e\'  accertata  dall\'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta\' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell\'applicazione della  riduzione
          alla  meta\'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione.
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e\'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all\'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell\'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell\'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
              a.  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10;
              b.  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
              b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; (55)
              c. 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10;
              d.  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e\'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; (56)
              e. 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1.
              5. Per i terreni agricoli, il valore e\'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all\'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell\'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell\'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per  i  terreni
          agricoli, nonche\' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e\' pari a 110.
              6. L\'aliquota di base dell\'imposta e\'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell\'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l\'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali.
              7.  L\'aliquota  e\'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l\'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
              8. L\'aliquota e\' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all\'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l\'anno 2012, la prima rata  e\'
          versata nella misura del 30 per cento  dell\'imposta  dovuta
          applicando l\'aliquota di base e la seconda rata e\'  versata
          a saldo dell\'imposta complessivamente dovuta  per  l\'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l\'anno  2012,  il
          versamento  dell\'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e\'  effettuato  in
          un\'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell\'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell\'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell\'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l\'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell\'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
              8-bis. I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori
          diretti o da imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
          all\'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola, purche\'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all\'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
              a) del 70 per cento dell\'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente i predetti euro 6.000  e  fino  a  euro
          15.500;
              b) del 50 per cento dell\'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
              c) del 25 per cento dell\'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
              9. I comuni possono ridurre  l\'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell\'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell\'imposta sul reddito  delle  societa\',
          ovvero nel caso di immobili locati.
              9-bis. I comuni possono ridurre l\'aliquota di base fino
          allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e  destinati
          dall\'impresa  costruttrice  alla  vendita,   fintanto   che
          permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
          e  comunque  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni
          dall\'ultimazione dei lavori.
              10.  Dall\'imposta  dovuta  per   l\'unita\'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
          le relative pertinenze, si detraggono, fino  a  concorrenza
          del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell\'anno
          durante il quale si protrae tale destinazione; se  l\'unita\'
          immobiliare e\' adibita ad  abitazione  principale  da  piu\'
          soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi
          proporzionalmente alla quota per la quale  la  destinazione
          medesima  si  verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la
          detrazione prevista dal primo periodo e\' maggiorata  di  50
          euro per ciascun figlio di eta\' non  superiore  a  ventisei
          anni,   purche\'   dimorante   abitualmente   e    residente
          anagraficamente   nell\'unita\'   immobiliare   adibita    ad
          abitazione   principale.   L\'importo   complessivo    della
          maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo\'
          superare l\'importo massimo di euro 400.  I  comuni  possono
          disporre l\'elevazione dell\'importo della detrazione, fino a
          concorrenza    dell\'imposta    dovuta,     nel     rispetto
          dell\'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune  che  ha
          adottato detta deliberazione non puo\' stabilire un\'aliquota
          superiore a quella  ordinaria  per  le  unita\'  immobiliari
          tenute a disposizione. La suddetta  detrazione  si  applica
          alle unita\' immobiliari di cui all\'articolo 8, comma 4, del
          decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504;  per  tali
          fattispecie non si applicano  la  riserva  della  quota  di
          imposta prevista dal comma 11 a favore  dello  Stato  e  il
          comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
          ad abitazione principale l\'unita\' immobiliare  posseduta  a
          titolo di proprieta\' o di usufrutto da anziani  o  disabili
          che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero  o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non risulti locata, nonche\' l\'unita\'  immobiliare
          posseduta  dai  cittadini  italiani   non   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprieta\'  o   di
          usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti  locata.
          L\'aliquota ridotta per l\'abitazione  principale  e  per  le
          relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
          fattispecie di cui all\'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  e  i  comuni  possono
          prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
          all\'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662.
              11.
              12. Il versamento dell\'imposta, in deroga  all\'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e\'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all\'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita\'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell\'Agenzia delle entrate  nonche\',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili.
              12-bis. Per l\'anno 2012, il pagamento della prima  rata
          dell\'imposta  municipale  propria  e\'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell\'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e\'   versata    a    saldo    dell\'imposta
          complessivamente dovuta per l\'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l\'anno  2012,  l\'imposta  dovuta  per
          l\'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e\'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell\'imposta calcolata applicando
          l\'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e\'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell\'imposta  complessivamente
          dovuta per l\'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo\' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell\'imposta calcolata applicando l\'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell\'imposta complessivamente
          dovuta per l\'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l\'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell\'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L\'accertamento  convenzionale  non  da\'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell\'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e\' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell\'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta\' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu\' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell\'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell\'imposta   municipale
          propria  nonche\'  dei  risultati  dell\'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l\'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l\'anno 2012. Entro il  31  ottobre
          2012,  sulla  base  dei  dati  aggiornati,  ed  in   deroga
          all\'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          all\'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
          e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
          del tributo.
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell\'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell\'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all\'articolo  9,  comma  6,
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23.   La
          dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi
          sempre che non si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell\'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresi\'
          disciplinati i  casi  in  cui  deve  essere  presentata  la
          dichiarazione. Restano ferme le disposizioni  dell\'articolo
          37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, e  dell\'articolo  1,  comma  104,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e  le  dichiarazioni  presentate  ai
          fini  dell\'imposta  comunale  sugli  immobili,  in   quanto
          compatibili.  Per  gli  immobili  per  i  quali   l\'obbligo
          dichiarativo e\' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell\'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell\'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni.
              13. Restano ferme le  disposizioni  dell\'articolo  9  e
          dell\'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All\'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell\'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell\'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell\'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell\'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e\' consolidata, a
          decorrere  dall\'anno  2011,  all\'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell\'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell\'interno,  in  attuazione
          dell\'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191.
              13-bis. A  decorrere  dall\'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche\' i  regolamenti  dell\'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell\'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
          all\'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   28
          settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  I
          comuni sono, altresi\', tenuti ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell\'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l\'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  L\'efficacia
          delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
          pubblicazione degli stessi nel predetto  sito  informatico.
          Il  versamento  della  prima  rata  di  cui  al   comma   3
          dell\'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e\' eseguito sulla base dell\'aliquota e delle detrazioni
          dei dodici mesi dell\'anno precedente. Il  versamento  della
          seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e\'  eseguito,  a
          saldo dell\'imposta dovuta per l\'intero anno, con  eventuale
          conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
          pubblicati nel predetto sito alla data del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e\'  tenuto  a
          effettuare l\'invio di cui al  primo  periodo  entro  il  21
          ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
          entro il termine del 28  ottobre,  si  applicano  gli  atti
          adottati per l\'anno precedente.
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni:
              a. l\'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano;
              b. il comma 3, dell\'articolo 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell\'articolo 59 del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446;
              c. l\'ultimo periodo del comma 5 dell\'articolo  8  e  il
          comma 4 dell\'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23;
              d. il comma 1-bis dell\'articolo 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14;
              d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell\' articolo 7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale  presentate,  ai  sensi  del  comma  2-bis  dell\'
          articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita\', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell\'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita\' per  l\'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita\', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo.
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell\' articolo 3, comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012 (74), con le modalita\'  stabilite
          dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile  1994,  n.
          701.
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l\'imposta  municipale  propria  e\'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita\' similari gia\' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell\'imposta e\' determinato dai comuni a seguito
          dell\'attribuzione della rendita catastale con le  modalita\'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all\' articolo 1, comma 336, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, salva l\'applicazione delle sanzioni previste per la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni.
              15. A decorrere  dall\'anno  d\'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell\'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all\'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l\'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e\'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell\'interno, con  il
          blocco, sino all\'adempimento dell\'obbligo dell\'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell\'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell\'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita\'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell\'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l\'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall\'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997.
              16. All\'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All\'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell\'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita\'". L\'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all\'erogazione     dei     rimborsi
          dell\'addizionale comunale  all\'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia\'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l\'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti.
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell\'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell\'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all\'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall\'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d\'Aosta,  nonche\'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all\'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e\' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L\'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e\' pari per l\'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l\'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l\'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro.
              18. All\'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche\', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4".
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall\'ultimo periodo del
          comma 4 dell\'articolo 2, nonche\' dal comma 10 dell\'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all\'  articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e\' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell\'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell\'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche.
              20. La dotazione del fondo di solidarieta\' per i  mutui
          per l\'acquisto della  prima  casa  e\'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
              21. ".
              Si  riporta  il  testo  dell\'articolo  60  del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell\'imposta   regionale   sulle   attivita\'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell\'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche\' riordino della disciplina
          dei tributi locali):
              "Art. 60. (Attribuzione alle provincie e ai comuni  del
          gettito di imposte erariali) - 1. Il  gettito  dell\'imposta
          sulle  assicurazioni  contro  la   responsabilita\'   civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,  esclusi
          i ciclomotori, al netto del contributo di cui  all\'articolo
          6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991,
          n. 419,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
          febbraio 1992, n. 172, e\' attribuito  alle  provincie  dove
          hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali  i
          veicoli sono iscritti ovvero,  per  le  macchine  agricole,
          alle province nel  cui  territorio  risiede  l\'intestatario
          della carta di circolazione.
              2.
              3. Con decreti del Ministro delle finanze, di  concerto
          con i Ministri dell\'interno e del tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica,  nonche\'   del   Ministro
          dell\'industria,   del    commercio    e    dell\'artigianato
          limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono   stabilite   le   modalita\'   per
          l\'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
          a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.
              4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia  Giulia
          e Valle d\'Aosta, nonche\' le province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano  provvedono,  in  conformita\'  dei   rispettivi
          statuti, all\'attuazione delle  disposizioni  del  comma  1;
          contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
          lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali  al  fine
          di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
              5. Le disposizioni del presente articolo hanno  effetto
          dal  1°  gennaio  1999  e  si  applicano  con   riferimento
          all\'imposta dovuta  sui  premi  ed  accessori  incassati  a
          decorrere dalla predetta data.".
              Si riporta il testo degli articoli 21 e 55 del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni (Norme generali sull\'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
              "Art. 21. Responsabilita\' dirigenziale (Art. 21,  commi
          1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall\'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi  dall\'art.  14
          del d.lgs n.  80  del  1998  e  successivamente  modificati
          dall\'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)
              1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato
          attraverso le risultanze del sistema di valutazione di  cui
          al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita\' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l\'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l\'eventuale   responsabilita\'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l\'impossibilita\'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita\'   dei   casi,
          l\'amministrazione puo\' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l\'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all\'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall\'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all\'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita\' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e\'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita\'  della
          violazione di una quota fino all\'ottanta per cento.
              2.
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche\' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco."
              "Art.  55.  (Responsabilita\',  infrazioni  e  sanzioni,
          procedure conciliative) - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo e di quelli seguenti, fino all\'articolo 55-octies,
          costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli  effetti
          degli articoli 1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice
          civile, e  si  applicano  ai  rapporti  di  lavoro  di  cui
          all\'articolo   2,   comma   2,   alle   dipendenze    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all\'articolo 1, comma 2.
              2. Ferma la disciplina in  materia  di  responsabilita\'
          civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti  di
          lavoro di cui al comma 1 si  applica  l\'articolo  2106  del
          codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
          presente  Capo,  la  tipologia  delle  infrazioni  e  delle
          relative sanzioni e\' definita dai contratti collettivi.  La
          pubblicazione sul sito  istituzionale  dell\'amministrazione
          del  codice  disciplinare,  recante   l\'indicazione   delle
          predette infrazioni e relative sanzioni, equivale  a  tutti
          gli effetti alla sua affissione all\'ingresso della sede  di
          lavoro.
              3. La  contrattazione  collettiva  non  puo\'  istituire
          procedure di impugnazione dei  provvedimenti  disciplinari.
          Resta  salva  la  facolta\'  di  disciplinare   mediante   i
          contratti  collettivi  procedure   di   conciliazione   non
          obbligatoria, fuori dei casi per i  quali  e\'  prevista  la
          sanzione disciplinare del licenziamento, da  instaurarsi  e
          concludersi entro un termine non superiore a trenta  giorni
          dalla  contestazione   dell\'addebito   e   comunque   prima
          dell\'irrogazione della sanzione. La sanzione  concordemente
          determinata all\'esito di tali procedure non puo\' essere  di
          specie diversa  da  quella  prevista,  dalla  legge  o  dal
          contratto collettivo, per  l\'infrazione  per  la  quale  si
          procede e non e\' soggetta ad impugnazione.  I  termini  del
          procedimento disciplinare restano  sospesi  dalla  data  di
          apertura  della  procedura  conciliativa  e  riprendono   a
          decorrere nel caso di conclusione con  esito  negativo.  Il
          contratto collettivo definisce  gli  atti  della  procedura
          conciliativa che ne determinano l\'inizio e la conclusione.
              4. Fermo  quanto  previsto  nell\'articolo  21,  per  le
          infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente  ai  sensi
          degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,  comma  3,  si
          applicano, ove non  diversamente  stabilito  dal  contratto
          collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del  predetto
          articolo  55-bis,  ma  le  determinazioni  conclusive   del
          procedimento  sono  adottate  dal  dirigente   generale   o
          titolare di incarico conferito ai sensi  dell\'articolo  19,
          comma 3.".
              Si riporta il testo dell\'articolo  243-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000:
              "Art. 243-bis. (Procedura di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale) - 1. I comuni e le province per i quali, anche
          in considerazione delle pronunce delle  competenti  sezioni
          regionali della Corte dei conti  sui  bilanci  degli  enti,
          sussistano squilibri strutturali del bilancio in  grado  di
          provocare il dissesto  finanziario,  nel  caso  in  cui  le
          misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
          a superare le condizioni di  squilibrio  rilevate,  possono
          ricorrere, con deliberazione consiliare alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo. La predetta procedura non  puo\'  essere  iniziata
          qualora  la  sezione  regionale  della  Corte   dei   Conti
          provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, ai sensi dell\'articolo 6,  comma  2,
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  ad
          assegnare un termine per l\'adozione delle misure correttive
          di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e\' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita\', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell\'interno.
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita\'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell\'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l\'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo.
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell\'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all\'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
              5. Il consiglio  dell\'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di 60 giorni dalla data  di  esecutivita\'  della
          delibera  di  cui  al  comma  1,  delibera  un   piano   di
          riequilibrio finanziario pluriennale della  durata  massima
          di dieci anni, compreso  quello  in  corso,  corredato  del
          parere dell\'organo di revisione economico-finanziario.
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere:
              a) le eventuali misure  correttive  adottate  dall\'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita\'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti;
              b)   la    puntuale    ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell\'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall\'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio;
              c) l\'individuazione,  con  relative  quantificazione  e
          previsione dell\'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l\'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l\'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano;
              d) l\'indicazione, per ciascuno degli anni del piano  di
          riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
          amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
          prevedere  nei  bilanci  annuali  e  pluriennali   per   il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio.
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l\'ente  e\'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell\'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l\'ente  puo\'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l\'ente:
              a) puo\' deliberare le aliquote o  tariffe  dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
              b) e\' soggetto ai  controlli  centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all\'articolo
          243, comma 2, ed e\' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2;
              c) e\'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto;
              d) e\' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
          sulle assunzioni di personale previsto  dall\'articolo  243,
          comma 1;
              e) e\' tenuto ad effettuare una revisione  straordinaria
          di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
          stralciando  i  residui  attivi  inesigibili  o  di  dubbia
          esigibilita\' da inserire nel conto del patrimonio  fino  al
          compimento  dei  termini  di  prescrizione,   nonche\'   una
          sistematica  attivita\'  di  accertamento  delle   posizioni
          debitorie  aperte  con  il   sistema   creditizio   e   dei
          procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
          sottostanti ed una verifica della consistenza ed  integrale
          ripristino  dei  fondi  delle  entrate   con   vincolo   di
          destinazione;
              f) e\' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
          spesa con indicazione di  precisi  obiettivi  di  riduzione
          della stessa, nonche\' una verifica e  relativa  valutazione
          dei costi di tutti i  servizi  erogati  dall\'ente  e  della
          situazione  di  tutti  gli  organismi  e   delle   societa\'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell\'ente;
              g)  puo\'  procedere  all\'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all\'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche\'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita\'
          finanziaria degli enti locali di cui all\'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta\'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l\'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell\'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell\'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo\' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio.
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all\'articolo 243-ter, l\'Ente deve adottare entro il termine
          dell\'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio:
              a) a decorrere dall\'esercizio  finanziario  successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l\'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all\'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche;
              b) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
          di cui all\'intervento 03 della spesa corrente;
              c) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
          cui all\'intervento  05  della  spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse proprie;
              d)  blocco  dell\'indebitamento,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi.".
              Si riporta il testo dell\'articolo 5  del  decreto-legge
          10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di
          finanza e funzionamento degli  enti  territoriali,  nonche\'
          ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
          maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 2012, n. 213:
              "Art. 5. (Anticipazione risorse dal Fondo di  rotazione
          per assicurare la stabilita\' finanziaria degli enti locali)
          - 1. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni  di
          cui all\'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo
          18 agosto  2000,  n.  267,  come  introdotti  dal  presente
          decreto,  per  gli  enti  che  chiedono  di  accedere  alla
          procedura  di  riequilibrio  finanziario,  in  presenza  di
          eccezionali motivi di urgenza,  puo\'  essere  concessa  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro  dell\'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell\'economia e delle finanze, un\'anticipazione  a
          valere sul Fondo di rotazione  di  cui  all\'articolo  4  da
          riassorbire in sede di  predisposizione  e  attuazione  del
          piano di riequilibrio finanziario. In caso di  diniego  del
          piano di riequilibrio finanziario da  parte  della  sezione
          regionale di controllo della Corte  dei  conti,  ovvero  di
          mancata previsione nel predetto  piano  delle  prescrizioni
          per l\'accesso al Fondo di  rotazione  di  cui  all\'articolo
          243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  le
          somme anticipate sono recuperate secondo tempi e  modalita\'
          disciplinati dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al primo periodo.".
              Si riporta il testo del comma 17  dell\'articolo  6  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche\'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135:
              "17. A decorrere dall\'esercizio finanziario 2012, nelle
          more dell\'entrata in vigore dell\'armonizzazione dei sistemi
          contabili e degli schemi di  bilancio  di  cui  al  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  gli  enti  locali
          iscrivono nel bilancio di previsione un fondo  svalutazione
          crediti non inferiore al 25 per cento dei  residui  attivi,
          di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell\'entrata,  aventi
          anzianita\' superiore  a  5  anni.  Previo  parere  motivato
          dell\'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
          di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili  dei
          servizi competenti abbiano  analiticamente  certificato  la
          perdurante  sussistenza  delle  ragioni   del   credito   e
          l\'elevato tasso di riscuotibilita\'.".
              Si riporta il testo del comma 1-ter dell\'articolo 5 del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n.  148,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              "Art. 5. (Norme in materia di societa\' municipalizzate)
          - 1. - 1-bis. (Omissis).
              1-ter.  Le  disponibilita\'  derivanti   da   specifiche
          autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di
          previsione  del  Ministero  dell\'interno,  e  relative   al
          potenziamento   di   infrastrutture,   sono   comunque   ed
          inderogabilmente versate in Tesoreria entro  trenta  giorni
          dalla  richiesta  dell\'ente  interessato.  Al  fine   della
          ulteriore semplificazione  delle  procedure  relative  alla
          realizzazione    di    opere    infrastrutturali,    l\'ente
          destinatario del finanziamento  per  le  opere  di  cui  al
          precedente periodo e\' tenuto a rendicontare le modalita\' di
          utilizzo delle risorse a richiesta dell\'ente erogante e non
          si applica l\'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo
          n. 267 del 2000.".
              Si riporta il testo del comma  15-bis  dell\'articolo  6
          del citato decreto-legge n. 95 del  2012,  come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 6. (Rafforzamento della funzione statistica e del
          monitoraggio dei conti pubblici) - 1.- 15. (Omissis).
              15-bis. Dal calcolo per le  riduzioni  delle  spettanze
          per i comuni effettuate, in applicazione dell\'articolo  14,
          comma  2,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  sono  esclusi  i  contributi  in  conto  capitale
          assegnati dalla legge direttamente al comune  beneficiario.
          Il Ministero dell\'interno e\' autorizzato ad apportare,  con
          propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni   ai   decreti
          ministeriali di attuazione. I contributi di cui al presente
          comma sono altresi\' esclusi dalle riduzioni a compensazione
          disposte in applicazione dell\'articolo  6,  comma  14,  del
          presente articolo.
              16. - 20. (Omissis).".
              Si riporta il testo del comma 26 dell\'articolo 31 della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita\' 2012):
              "Art. 31.  (Patto  di  stabilita\'  interno  degli  enti
          locali) - 1. - 25. (Omissis).
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita\'
          interno, l\'ente locale inadempiente, nell\'anno successivo a
          quello dell\'inadempienza:
              a)  e\'  assoggettato  ad  una   riduzione   del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l\'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all\'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita\' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell\'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente;
              b)  non  puo\'  impegnare  spese  correnti   in   misura
          superiore  all\'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell\'ultimo triennio;
              c)  non  puo\'  ricorrere  all\'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita\' interno per  l\'anno
          precedente.  L\'istituto  finanziatore   o   l\'intermediario
          finanziario  non  puo\'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione;
              d) non puo\' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E\'  fatto  altresi\'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione;
              e) e\' tenuto a rideterminare le indennita\' di  funzione
          ed i gettoni di  presenza  indicati  nell\'articolo  82  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
          2000, e successive modificazioni, con una riduzione del  30
          per cento rispetto all\'ammontare risultante alla  data  del
          30 giugno 2010.
              16.- 32. (Omissis).". 

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