venerdì, Maggio 17, 2024
spot_img

BANCAROTTA FRAUDOLENTA: Coinvolto il commercialista

        

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 settembre 2013, n.
40332

Bancarotta – Concorso del commercialista – Possibilità –
Fattispecie

 

Fatto e diritto 

Con sentenza pronunciata il 14.12.2011, la corte di
appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Monza, in sede di giudizio
abbreviato, in data 29.1.2004, aveva condannato L.F., imputato dei delitti di
cui agli artt. 110, c.p., 216, 219 e 223, I. fall., in relazione al fallimento
della “C. s.r.l.”, dichiarato dal tribunale di Monza il 19.7.2000, alle pene,
principali ed accessorie, ritenute di giustizia, dichiarava non doversi
procedere nei confronti del L. (e di altri due coimputati) in ordine al delitto
di bancarotta preferenziale, di cui al capo b) dell\’imputazione, perché estinto
per prescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti di
tutti gli imputati nella misura di anni uno mesi quattro di reclusione, e
confermando nel resto l\’impugnata sentenza di primo grado. Avverso la sentenza
della corte di appello dì Milano, di cui chiede l\’annullamento, ha proposto
ricorso per Cassazione il L., articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta i vizi di
cui all\’art. 606, co. 1, lett. b) ed c), c.p.p., in relazione agli artt. 216,
co. 1, n. 1), 219, co. 2, n. 1) e 223, co. 2, r.d. n. 267 del 1942 e 110, c.p.
Secondo il L., in particolare, la corte territoriale “appiattendosi” sulle
motivazioni del giudice di primo grado ed omettendo di rispondere alle censure
dell\’appellante, non ha considerato: a) che il versamento in favore di “T.
s.r.l. non venne deciso con la coscienza e volontà di sottrarre definitivamente
il relativo importo alle ragioni creditorie, per cui non possono ritenersi
configurabili a carico dell\’imputato i reati di cui ai capi a) e c)
dell\’imputazione, per difetto di dolo; b) che, dovendosi qualificare il
ricorrente un semplice “extraneus”, al fine di affermarne la responsabilità
penale per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, si sarebbe dovuta
dimostrare l\’esistenza di un suo contributo causalmente rilevante ai fini del
verificarsi dell\’evento distrattivo, nel caso in esame del tutto mancante.

Con il secondo motivo di ricorso, il L.lamenta il
vizio di cui all\’art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 216,
co. 3, I. fall., 110, c.p. e 129, co. 2, c.p.p., per avere la corte territoriale
erroneamente dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta
preferenziale di cui al capo b) dell\’imputazione, laddove il ricorrente avrebbe
avuto diritto ad una pronuncia favorevole nel merito.

Ciò in quanto l\’art. 216, co. 3, I. fall., non
prevede la punibilità del creditore favorito che accetti la prestazione
dovutagli, posto che quest\’ultimo, ai sensi dell\’art. 1186, c.c., ha il diritto
ed il conseguente potere di pretendere e sollecitare il pagamento del credito
scaduto, anche se il debitore versi in stato di insolvenza, ma non l\’obbligo di
rifiutare l\’adempimento, per cui una sua responsabilità penale è ipotizzabile
solo nel caso in cui ponga in essere una condotta di istigazione o presti al
fallito un contributo idoneo e concreto alla realizzazione dell\’offesa tipica,
condotte, nel caso in esame, non poste in essere in alcun modo dal L..

Con motivi nuovi, depositati il 5.4.2013, il
difensore del ricorrente insiste nella censura relativa alla impossibilità di
ritenere il L. concorrente, in qualità di extraneus, nel reato proprio commesso
da V.P., in qualità di amministratore unico della “C. s.r.l.”, in quanto, da un
lato l\’avere condiviso una decisione già assunta dall\’amministratore della
società fallita non integra alcuna forma di concorso morale nel reato,
dall\’altro nessun contributo materiale alla realizzazione dell\’illecito può
essere addebitato al ricorrente nella sua qualità di componente del consiglio di
amministrazione della partecipata “T. s.r.l.”, in favore della quale, a titolo
di aumento di capitale sociale, è confluita la somma oggetto di distrazione,
anche perché la ricezione di una somma di denaro giustificata da una causale
lecita, deve considerarsi condotta meramente passiva. Tanto premesso, il ricorso
del L. non può essere accolto, perché infondati i motivi che ne sono posti a
fondamento. Ed invero la corte territoriale, con motivazione approfondita ed
immune da vizi, ha ricostruito i fatti per cui è processo a carico del L.,
fornendo adeguata e specifica risposta alle doglianze dell\’appellante,
attraverso una valutazione che, pur utilizzando gli elementi di fatto accertati
dal giudice di primo grado, grazie in particolare all\’attività del curatore
fallimentare, si caratterizza per assoluta autonomia di giudizio.

Orbene il punto focale della vicenda di cui si
discute è il fallimento della società “C. s.r.l.”, di cui era amministratore
unico V.P., dichiarato su iniziativa dell\’impresa individuale “E. di A. A.”,
titolare di un credito accertato giudizialmente per un importo di £.
170.217.563, che la suddetta società non aveva adempiuto e che alla data del
30.6.2000, era lievitato alla somma di £. 236.893.420.

Come accertato dal curatore fallimentare, poco dopo
la notifica del precetto da parte della “E.”, avvenuta il 15.3.2000, la “C.
s.r.l.”, in data 5.4.2000, aveva versato la somma di £. 230.000.000 in favore
della partecipata “T. s.r.l.”, i cui amministratori erano V.G. e L.F., pagamento
che era stato formalmente imputato in conto aumento del capitale sociale,
medesima causale indicata a giustificazione dell\’ulteriore versamento di £.
15.000.000 effettuato dalla società fallita alla sua partecipata in data
2.5.2000.

Il 6.4.2000, infine, erano stati pagati ingenti
compensi a V.G. e L.F. per un ammontare complessivo di £. 160.576.000, così
suddivisi, £. 70.000.000 al Villa e 90.576.000 al L..

Nel condividere la decisione assunta dal giudice di
primo grado, la corte territoriale, seguendo un percorso argomentativo
logicamente coerente, ha evidenziato come le attività innanzi indicate, valutate
complessivamente ed alla luce della ravvicinata cadenza temporale in cui si sono
susseguite, sono state finalizzate a svuotare la “C. s.r.l.” delle risorse
finanziarie necessarie per soddisfare le ragioni creditorie della “E.”, che ne
avrebbe determinato il fallimento su istanza del creditore, come effettivamente
avvenuto.

Ciò, secondo i giudici di merito, è reso palese, da
un lato dalla circostanza che, come evidenziato dal curatore fallimentare, non
essendo state utilizzate le somme di denaro in precedenza indicate per
incrementare il capitale sociale, il cui aumento, dunque, nonostante fosse stato
deliberato, non aveva avuto luogo, “veniva a mancare il titolo giustificativo
per ritenere regolare il trasferimento di fondi, avvenuto invece con finalità
distrattiva”, la cui entità avrebbe consentito, non a caso, di soddisfare
integralmente le pretese dell\’unico creditore “E.”; dall\’altro dalla
compenetrazione di interessi tra gli imputati: il L., infatti, era il
commercialista della società fallita, domiciliata presso il suo studio, dove
veniva notificato il precetto della “E.” e, al tempo stesso, componente del
consiglio di amministrazione della “T. s.r.l.”.

A fronte di tale limpido percorso argomentativo, i
rilievi difensivi non colgono nel segno.

Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che la
doglianza sub a), appare inammissibile, non solo perché generica, ma anche
perché pretende di dedurre la mancanza dell\’elemento soggettivo in capo al L. da
una (peraltro parziale) rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali
da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione,
in quanto tali, precluse in sede di giudizio di Cassazione (cfr. Cass., sez. I,
16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546,
Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. Ili, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).
Quanto al rilievo sub b), premesso, come da tempo affermato nella giurisprudenza
di legittimità, che a configurare la responsabilità dell’extraneus” per concorso
nel reato proprio sono sufficienti l\’incidenza causale dell\’azione dello stesso
“extraneus” e la sua consapevolezza del fatto illecito e delta qualifica del
soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico (cfr. Cass., sez. V,
26/06/1990, Bordoni e altro, nonché, nello stesso senso, con particolare
riferimento al consulente contabile dell\’Imprenditore, Cass., sez. V,
27/06/2012, n. 39387, F. e altro, rv. 254319), non appare revocabile in dubbio
che nel caso in esame la condotta del L. risulti assolutamente idonea a
configurare un efficiente contributo causale all\’attività distrattiva, causativa
del fallimento della società.

L\’imputato, infatti, come correttamente evidenziato
dalla corte territoriale, ha deciso, unitamente al V.P. ed al G., l\’ingresso
della “C. s.r.l.” in T. s.r.l.”, con la conseguente attribuzione a quest\’ultima
società della somma di £. 245.000.000, nella piena consapevolezza, non solo del
ruolo del V.P., essendo, come sì è detto, il L. il commercialista che seguiva la
società fallita, ma anche del carattere distrattivo dell\’operazione, come si
evince da quanto dichiarato dallo stesso imputato nel corso dell\’interrogatorio
del 20.11.2002, circa la assenza di una necessità immediata che la “T. s.r.l.”
disponesse delle somme corrispondenti all\’aumento del capitale sociale e la
circostanza, dei pari rilevante, che dalla sua costituzione al fallimento della
“C. s.r.l.” la suddetta società non aveva svolto alcuna attività.

Infondato appare, infine, anche il secondo motivo di
ricorso, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
condivisa dal Collegio, in materia di impugnazioni, dovendo valutarsi
l\’esistenza di un concreto interesse ad impugnare, difetta tale interesse ove,
come nel caso in esame, il gravame tenda ad ottenere una diversa formula
assolutoria rispetto alla sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. III, 06/11/2007,
n. 1187, P., rv. 238548).

Tale orientamento giurisprudenziale appare conforme
al consolidato principio secondo il quale la valutazione circa la sussistenza
dell\’interesse ad impugnare di cui all\’art. 568, comma 4, c.p.p. va effettuata
tenendo conto degli effetti primari e diretti dell\’atto da impugnare ed è
presente solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole,
determinando per l\’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di quella
esistente, che, nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato (cfr., ex
plurimis Cass., sez. III, 4/3/2003, T., rv. 224760). Peraltro, sulla base delle
considerazioni svolte dai giudici di merito, le cui sentenze costituiscono un
tutto unitario, essendo fondate su di un apparato argomentativo omogeneo ed
uniforme, risulta dimostrato che il L., abbia consapevolmente agito per porre in
essere, in concorso con il V.P. l\’ipotesi di bancarotta preferenziale di cui al
capo b), per cui, sul punto, le doglianze difensive appaiono anche
manifestamente infondate.

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso
proposto nell\’interesse del L. va, dunque, rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

VI Direttiva antiriciclaggio: Novità

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio 26 Aprile 2024 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....
Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d’Italia: Informazioni Centrale Rischi

Banca d'Italia: Informazioni Centrale Rischi   1 Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi Centrale dei rischi - Documentazione tecnica versione 2.8 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf