martedì, Maggio 14, 2024
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CARTA DI CREDITO AZIENDALE: L’uso improprio configura appropriazione indebita aggravata

        

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2013, n.
43134

Lavoro – Reati contro il patrimonio – Uso indebito della carta
di credito da parte del dipendente – Appropriazione indebita aggravata

Ritenuto in fatto

Ha proposto ricorso per cassazione, C.S., avverso la
sentenza della Corte di Appello di Roma del 4.1.2011, che in riforma della
sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Frosinone
il 27.2.2007, per il reato di uso indebito di una carta di credito aziendale
intestata alla T. Trasporti s.r.l., per prelievi “privati” di carburante, così
modificata l\’originaria imputazione di appropriazione indebita aggravata,
applicò a favore dell\’imputato i doppi benefici.

La difesa eccepisce anzitutto il vizio di violazione
di legge della sentenza di appello per non avene rilevato la nullità della
sentenza di primo grado per difetto di correlazione con l\’imputazione.

Le due fattispecie criminose a confronto, infatti,
non sarebbero sovrapponibili quanto ai rispettivi presupposti di fatto.

In ogni caso, sarebbe carente la motivazione in punto
di responsabilità per il reato ritenuto dai giudici di merito, in quanto
incertamente fondata sulla presunta, mancata corrispondenza tra i fogli di
viaggio settimanali e gli estratti conto della stazione di rifornimento, come
prova degli anomali consumi di carburante.

In ulteriore subordine, la difesa eccepisce la
prescrizione del reato successivamente alla sentenza di appello.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso propone a questa Corte, specie con
riguardo alla questione processuale, spunti di riflessione meritevoli di
approfondimento, lasciando aperta la possibilità di valutare la sopravvenienza
di cause estintive del reato. Essendo la prescrizione nel frattempo in effetti
maturata in relazione ad entrambe le possibili titolazioni giuridiche del fatto,
non va pronunciato l\’annullamento della sentenza impugnata, ma deve essere
senz\’altro applicata la causa estintiva (cfr. Cassazione penale sez. IV 18
febbraio 2009 n. 14423, secondo cui in presenza di una causa di estinzione del
reato non è rilevabile in sede di legittimità la nullità della sentenza
impugnata perché il rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la
pronuncia di annullamento e’ incompatibile con l\’obbligo dell\’immediata
declaratoria di proscioglimento stabilito dall\’art. 129 cod. proc.; in
motivazione, la Corte precisa che l\’applicazione del principio dell’immediata
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione , anche se in apparenza
può configgere con l\’Interesse dell\’imputato ad una più ampia possibilità di
vedere proseguire l\’attività processuale in vista di un auspicato
proscioglimento con formula liberatoria di merito, in realtà non mortifica tale
interesse, che può comunque trovare la sua massima espansione attraverso la
rinuncia alla prescrizione, e lo contempera, alla luce della normativa vigente,
con l\’aspetto, non meno rilevante, della sollecita definizione del processo,
valore anch\’esso costituzionalmente presidiato dall\’art. 111 Cost.;
analogamente, per i vizi di motivazione, cfr. Corte di Cassazione nr. 08039,
09/02/2010 Sez. 2 Guerriero).

Vanno confermate le statuizioni civili.

Le deduzioni della difesa riguardo all\’assenza di
ogni connotato di illiceità penale nella condotta del ricorrente sono alquanto
generiche e fondate sulla svalutazione di elementi di prova in realtà
sicuramente significativi e giustamente sottolineati dai giudici di merito;
apparendo inoltre del tutto omissive rispetto all\’indicazione contenuta nella
sentenza impugnata della confessione stragiudiziale dell\’imputato risultante da
una telefonata intercettata.

Alla luce delle precedenti considerazioni la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per
prescrizione. Vanno confermate le statuizioni civili, con la conseguente
condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della parte civile T.
Trasporti s.r.l., delle spese sostenute in questo grado, che si stima congruo
liquidare in euro 3000, oltre IVA e CPA.. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza Impugnata perché il
reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il
ricorrente alla rifusione, in favore della parte civile T. Trasporti s.r.l.,
delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro 3000, oltre IVA e
CPA..

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