mercoledì, Maggio 8, 2024
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BANCA D’ITALIA & CONSOB: Modifiche condivise

        

BANCA D\’ITALIA E CONSOB – Provvedimento 22 ottobre
2013

Modifiche al provvedimento 22 febbraio 2008, recante
«Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di
garanzia e delle relative società di gestione»

 

Emanano

 

Il presente atto recante le modifiche al
Provvedimento adottato d\’intesa da Banca d\’Italia e Consob in data 22 febbraio
2008 recante la «Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione,
dei Sistemi di Garanzia e delle relative società di gestione».

 L\’atto recante le modifiche al Provvedimento del 22
febbraio 2008 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato

 

 I. Il Provvedimento adottato d\’intesa da Banca
d\’Italia e Consob in data 22 febbraio 2008 recante la “Disciplina dei Servizi di
Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione”, è modificato come segue:

 1. Al Titolo I, Parte I, sono apportate le seguenti
modificazioni:

 – l\’art. 1 è sostituito dal seguente:

 «Art. 1 – Definizioni

 1. Nel presente provvedimento si intendono per:

 a) «TUF» (Testo Unico delle disposizioni in materia
di Intermediazione Finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni;

 b) «TUB» (Testo Unico Bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

 c) «decreto sulla definitività»: il decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni;

 d) «aderenti»: i soggetti che, relativamente alle
posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti,
aderiscono ad una controparte centrale direttamente o indirettamente per il
tramite di altri aderenti diretti;

 e) «collegamenti»: la partecipazione di una società
di gestione ai servizi di gestione accentrata, di liquidazione, ai sistemi di
garanzia gestiti da soggetti domestici oppure agli analoghi servizi e agli
analoghi sistemi offerti e/o gestiti da soggetti esteri; la partecipazione di
questi ultimi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi
di garanzia; altre forme di interazione tra le società di gestione ed i predetti
soggetti esteri;

 f) «committenti»: i soggetti che danno mandato di
negoziare e/o compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento, operazioni
a un aderente a una controparte centrale;

 g) «controparte centrale»: il soggetto indicato
nell\’art. 2, punto 1, del Regolamento UE n. 648 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, stabilito nel
territorio della Repubblica;

 h) «definitività infragiornaliera»: irrevocabilità e
opponibilità acquisita nel corso della giornata contabile dai regolamenti finali
non appena eseguiti;

 i) «emittenti»: le società e gli enti che emettono
strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;

 j) «fondi di garanzia dei contratti e della
liquidazione»: i sistemi previsti rispettivamente dagli articoli 68, comma 1 e
69, comma 2 del TUF;

 k) «mercati»: i mercati regolamentati previsti
dall\’art. 61 del TUF e i sistemi multilaterali di negoziazione previsti
dall\’art. 77-bis del TUF;

 l) «giornata contabile»: l\’intervallo temporale
all\’interno del quale il regolamento delle operazioni è effettuato con medesima
valuta;

 m) «intermediari»: soggetti abilitati alla tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi
trasferimenti;

 n) «liquidatori»: i soggetti partecipanti ai servizi
di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non
derivati, di cui all\’art. 69, comma 1, del TUF;

 o) «liquidazione su base lorda»: l\’attività volta a
consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati
singolarmente considerate;

 p) «liquidazione su base netta»: l\’attività volta a
consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base
multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;

 q) «margini»: le attività costituite e/o dovute alle
controparti centrali dai singoli aderenti diretti, a garanzia dell\’esecuzione
delle obbligazioni risultanti dalle registrazioni sui conti degli aderenti
medesimi;

 r) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle
negoziazioni nei mercati regolamentati di cui all\’art. 61 del TUF e nei sistemi
multilaterali di negoziazione previsti dall\’art. 77-bis del TUF;

 s) «operazioni»: i contratti aventi ad oggetto
strumenti finanziari;

 t) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e
opponibili ai terzi ai sensi dell\’art. 2 del decreto sulla definitività;

 u) «organo di amministrazione»: a seconda del
sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di
amministrazione ovvero del consiglio di gestione;

 v) «organo di controllo»: a seconda del sistema di
amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione;

 w) «partecipanti»: i liquidatori e/o gli aderenti
e/o gli intermediari ammessi alla gestione accentrata e/o i soggetti che
partecipano ai sistemi di garanzia previsti dagli articoli 68 e 69, comma 2, del
TUF;

 x) «posizione contrattuale»: gli obblighi e i
diritti originati da operazioni;

 y) «procedure esecutive»: le procedure di esecuzione
coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia,
ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto
l\’esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per
mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante;

 z) «record date»: giornata contabile al termine
della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli
strumenti finanziari;

 aa) «servizi di garanzia»: servizi volti a garantire
il buon fine di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni al pagamento di una
somma di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, inclusa l\’attività
di gestione di sistemi di garanzia;

 bb) «servizi di gestione accentrata»: i servizi
disciplinati dagli articoli 80 e seguenti del TUF;

 cc) «servizi di liquidazione»: il servizio di
compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui
all\’art. 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione
su base netta e la liquidazione su base lorda;

 dd) «sistemi di garanzia»: i sistemi previsti dagli
articoli 68, comma 1, 69, comma 2 e 70 del TUF;

 ee) «sistemi di riscontro e rettifica giornalieri»:
i sistemi che consentono l\’acquisizione, il riscontro, la rettifica e l\’inoltro
delle operazioni ai servizi di liquidazione e agli analoghi servizi esteri;

 ff) «società di gestione»: le società di gestione
accentrata, la società di gestione dei servizi di liquidazione e le società di
gestione dei sistemi di garanzia;

 gg) «società di gestione accentrata»: le società
disciplinate nella parte III titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;

 hh) «società di gestione dei servizi di
liquidazione»: la società autorizzata dalla Banca d\’Italia, d\’intesa con la
Consob, ai sensi dell\’art. 69, comma 1, del TUF a gestire i servizi di
liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante;

 ii) «strumenti finanziari»: gli strumenti indicati
all\’art. 1, comma 2, del TUF;

 jj) «ultimo intermediario»: l\’intermediario che
tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza
di soggetti che non operano in qualità di intermediari (investitori finali) o di
soggetti non residenti.»;

 – all\’art. 2, comma 2, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:

 «a) nei servizi di liquidazione, il momento in cui,
secondo le regole del sistema, gli ordini di trasferimento, consistenti in
istruzioni relative a operazioni compensate o singole già riscontrate, sono
irrevocabili;»;

 – l\’art. 3 è sostituito dal seguente:

 «Art. 3 – Criteri generali per la gestione

 1. Le società di gestione informano la propria
attività a principi di sana e prudente gestione, tengono conto degli standard e
delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale, adottano adeguate
misure di contenimento dei rischi a fronte delle attività svolte, assicurano
elevati livelli di trasparenza e l\’ordinato, continuo ed efficiente
funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti.

 2. Le società di gestione, in occasione di
significative modifiche al funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti
nonché dell\’avvio di nuovi servizi, prevedono adeguate forme di consultazione
con gli utenti al fine di valutare l\’impatto delle iniziative e l\’appropriatezza
delle funzionalità offerte.».

 – l\’art. 7 è sostituito dal seguente:

 «Art. 7 – Requisiti organizzativi della società di
gestione

 1. I servizi di gestione accentrata e di
liquidazione e i sistemi di garanzia sono organizzati e gestiti da società per
azioni.

 2. Le società di gestione possiedono una struttura
organizzativa idonea ad assicurare l\’ordinato e continuo funzionamento dei
servizi e dei sistemi nonché livelli di efficienza, nella gestione degli stessi,
in linea con gli standard e le migliori pratiche conosciute in ambito
internazionale. Esse si dotano tra l\’altro di:

 a) solidi ed efficienti dispositivi di governo
societario;

 b) procedure decisionali, meccanismi di delega,
linee di responsabilità e di comunicazione ben definite, trasparenti e

coerenti, riflesse in un organigramma e un
funzionigramma, anche con riferimento alle attività esternalizzate;

 c) misure e procedure idonee a contenere e governare
efficacemente i potenziali conflitti di interesse insiti nelle attività
esercitate;

 d) misure idonee a garantire la separazione delle
funzioni operative da quelle di controllo;

 e) un efficace sistema di controlli interni che sia
idoneo a individuare, controllare e gestire i rischi legati alle attività, ai
processi e ai sistemi gestiti, nonché a rilevare tempestivamente eventuali
irregolarità;

 f) procedure specifiche idonee a individuare compiti
e responsabilità per l\’adozione di misure correttive delle irregolarità
riscontrate dal sistema di controlli interni;

 g) dispositivi e procedure efficaci per il controllo
del rispetto del regolamento da parte dei partecipanti e per il buon
funzionamento dei servizi e dei sistemi;

 h) adeguate politiche e procedure amministrative e
contabili che siano conformi ai principi e alle norme applicabili e consentano
di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della società;

 i) sistemi informativi adeguati alla complessità,
alla varietà e alla tipologia dei servizi svolti, caratterizzati da elevati
livelli di sicurezza e tali da assicurare l\’integrità e la riservatezza delle
informazioni.

 3. La struttura organizzativa è approvata
dall\’organo di amministrazione delle società di gestione.

 4. Al fine di consentire alla Banca d\’Italia e alla
Consob di accertare la presenza, al momento dell\’avvio dell\’operatività dei
servizi e dei sistemi e in via continuativa, dei presidi che soddisfano gli
obblighi di cui al comma 2, le società di gestione inviano alla Banca d\’Italia e
alla Consob le informazioni necessarie ed effettuano le comunicazioni di cui
agli articoli 74 e 75.

 5. Le società di gestione, almeno una volta l\’anno,
sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per
la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle
misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure volte ad
assicurare la continuità operativa. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi
ovvero da strutture interne alla società, purché diverse e indipendenti da
quelle produttive.».

 2. Nel Capo II, Titolo II, Parte I, sono apportate
le seguenti modificazioni:

 – all\’art. 12, comma 1, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:

 «b) le categorie di strumenti finanziari ammessi
alla gestione accentrata e le condizioni per l\’ammissione, fatto salvo quanto
previsto al comma 3;»;

 – all\’art. 12, comma 1, la lettera h) è sostituita
dalla seguente:

 «h) le condizioni e i presupposti in base ai quali
le società di gestione accentrata comunicano agli emittenti i dati
identificativi degli intermediari che detengono gli strumenti finanziari nei
conti di gestione accentrata, unitamente al numero di strumenti finanziari ivi
registrati, nonché le relative modalità e i termini delle comunicazioni, e fatto
salvo quanto previsto al comma 4;»;

 – all\’art. 12, dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti commi:

 «3. Ai fini del comma 1, lettera b, le società di
gestione accentrata verificano l\’avvenuto collocamento o sottoscrizione degli
strumenti finanziari da ammettere, laddove rilevante anche attraverso la
verifica del trasferimento del contante agli emittenti.

 4. Ai fini del comma 1, lettera h, gli intermediari
hanno facoltà di vietare espressamente la comunicazione, richiesta dagli
emittenti, del numero di strumenti finanziari registrati nei conti di
proprietà.».

 – all\’art. 15, comma 2, alla lettera b) le parole
«incluso nell\’elenco pubblicato ai sensi dell\’art. 108, comma 2,» sono
sostituite dalle parole «da considerarsi diffuso ai sensi dell\’art. 108»;

 – all\’art. 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 «1. Per la dematerializzazione degli strumenti
finanziari già accentrati, alla data convenuta con l\’emittente le società di
gestione accentrata:

 a) annullano gli strumenti finanziari;

 b) spediscono gli strumenti finanziari
all\’emittente.»;

 – all\’art. 18, comma 1, dopo le parole «strumenti
finanziari emessi» è aggiunto il seguente periodo:

 «L\’emittente e i predetti intermediari, laddove
richiesto dalla società di gestione accentrata, forniscono ulteriori
informazioni relative all\’avvenuto collocamento o sottoscrizione, anche nella
circostanza in cui l\’immissione in regime di dematerializzazione si riferisca a
strumenti finanziari già rappresentati da titoli.».

 – all\’art. 21, comma 3, dopo le parole «copia della
comunicazione», sono inserite le parole «emessa ai sensi dell\’art. 22 o 23»;

 – all\’art. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 «Per l\’intervento e per l\’esercizio del voto nelle
assemblee delle società soggette alla disciplina prevista nell\’art. 83-sexies,
comma 2, del TUF, il termine stabilito dall\’ultimo intermediario per la
presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente la
fine del secondo giorno di mercato aperto successivo alla record date, ai sensi
del medesimo comma.»;

 – all\’art. 23, comma 1, fra le parole «148 del TUF»
e «è attestata» sono aggiunte le parole «nonché dall\’art. 26-bis, comma 2, del
presente provvedimento»;

 – l\’art. 24 è sostituito dal seguente:

 «Art. 24 – Comunicazioni rettificative e di revoca

 1. Nel caso in cui la comunicazione prevista
dall\’art. 23 sia stata trasmessa in una data antecedente a quella in cui deve
sussistere, secondo la disciplina applicabile, la legittimazione per l\’esercizio
dei relativi diritti, gli intermediari comunicano senza indugio agli emittenti
l\’eventuale cessione totale o parziale degli strumenti finanziari oggetto di
tale comunicazione, indicando il numero progressivo annuo di emissione della
comunicazione precedentemente effettuata.

 2. Limitatamente all\’esercizio dei diritti previsti
dagli articoli 2422 del codice civile e 127-ter del TUF, la comunicazione
rettificativa è effettuata esclusivamente nel caso in cui la cessione abbia ad
oggetto la totalità degli strumenti finanziari di pertinenza del soggetto
legittimato, registrati sui conti tenuti dall\’ultimo intermediario.

 3. L\’obbligo previsto dal comma 1 si applica per
tutto il termine di efficacia delle comunicazioni, se indicato nella
comunicazione medesima, salvi i casi in cui sia rilevante per l\’ordinamento la
titolarità degli strumenti finanziari ad una data specifica. In tali casi
l\’intermediario assolve l\’obbligo di cui al comma 1 trasmettendo un\’unica
comunicazione di rettifica con riferimento alle evidenze relative al termine
della giornata contabile in cui deve essere verificata la titolarità degli
strumenti finanziari oggetto della prima comunicazione.

 4. Ove compatibile con la disciplina dell\’esercizio
dei diritti sociali, il soggetto legittimato tramite una comunicazione inviata
ai sensi dell\’art. 23, come eventualmente rettificata ai sensi del medesimo
comma, può chiedere l\’invio di una comunicazione di revoca sulla totalità o su
parte degli strumenti finanziari di propria pertinenza, registrati sui conti
tenuti dall\’ultimo intermediario.».

 – dopo l\’art. 26 è inserito il seguente articolo:

 «Art. 26-bis – Identificazione dei titolari di
strumenti finanziari

 1. Gli emittenti obbligazioni immesse nella gestione
accentrata possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico,
agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati
identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di
obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

 2. Nel caso di prestiti obbligazionari disciplinati
dalla legge italiana, la facoltà indicata al comma precedente è esercitabile
solo ove consentito dal regolamento del prestito. In tal caso, l\’emittente è
tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell\’assemblea degli
obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti obbligazionisti che rappresentino
almeno la metà della quota prevista dall\’art. 2415, comma 2, e i relativi costi
sono ripartiti tra l\’emittente e i titolari di obbligazioni secondo i criteri
stabiliti dal medesimo regolamento.

 3. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti e dall\’art. 83-duodecies del TUF, gli emittenti possono effettuare
l\’identificazione dei titolari degli strumenti finanziari ivi menzionati anche
richiedendo:

 a) ad una società di gestione accentrata, i dati
identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrati gli
strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero di strumenti
finanziari registrati nei predetti conti;

 b) agli intermediari, i dati identificativi dei
titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi
emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti
conti.

 4. Gli emittenti obbligazioni ammesse alle
negoziazioni con il consenso dell\’emittente nei mercati pubblicano, con le
modalità e nei termini indicati nell\’art. 114, comma 1, del TUF, un comunicato
con cui danno notizia della decisione di procedere all\’identificazione degli
obbligazionisti, rendendo note le relative motivazioni o l\’identità e la
partecipazione complessiva degli obbligazionisti istanti nei casi di cui al
comma 2. I dati ricevuti dall\’emittente sono messi a disposizione degli
obbligazionisti senza indugio e senza oneri a loro carico.

 5. E\’ fatta salva la possibilità per i titolari
degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri
dati identificativi. Nei casi di contitolarità degli strumenti finanziari, il
divieto di comunicazione dei dati identificativi da parte di uno solo dei
contitolari non consente l\’identificazione della pluralità degli stessi.»;

 – all\’art. 27 sono apportate le seguenti
modificazioni:

 a) al comma 1, dopo le parole «art. 26» sono
inserite le seguenti parole «e dall\’art. 26-bis, comma 1,»;

 b) al comma 4, dopo le parole «83-duodecies del TUF»
sono inserite le seguenti parole «e dall\’art. 26-bis, comma 1,» e alla lettera
b), dopo le parole «83-duodecies, comma 1, del TUF» sono inserite le seguenti
parole «, e dell\’art. 26-bis, comma 1»;

 c) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma
4-bis:

 «4-bis. Le segnalazioni previste dall\’art. 26-bis,
comma 3, sono effettuate:

 a) dalle società di gestione accentrata, entro un
giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della
lettera a);

 b) dagli intermediari, entro tre giorni lavorativi
dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lettera b).»;

 – all\’art. 29, il comma 6 è sostituito dal seguente:

 «6. Gli emittenti mantengono evidenza nel libro dei
soci delle segnalazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell\’art.
83-novies, comma 1, lettera g), del TUF.»;

 – all\’art. 30, comma 3, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:

 «a) nel caso di pagamento di utili e altre
distribuzioni relativi a strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata,
mantengono separata evidenza delle relative risultanze contabili fino alla
ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine
di prescrizione ordinaria;»;

 – all\’art. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 «1. Gli intermediari, entro il giorno successivo
alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento
finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione
accentrata coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che la
somma dei saldi dei conti di terzi presso la società di gestione accentrata
coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti.»;

 – all\’art. 39, comma 1, le parole «degli articoli 14
e 16, relativamente ai rapporti con gli intermediari» sono soppresse e
sostituite dalle parole «dell\’art. 13».

 3. Nel Capo II, Titolo III, Parte I, all\’art. 47
dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

 «3. La società di gestione dei servizi di
liquidazione definisce la procedura di gestione dell\’insolvenza di un
partecipante (diretto o indiretto). Detta procedura è portata a conoscenza dei
partecipanti con adeguati mezzi di comunicazione. La società di gestione dei
servizi di liquidazione comunica la procedura di gestione dell\’insolvenza alla
Banca d\’Italia e alla Consob con congruo anticipo.».

 8. Nel Capo II, Titolo IV, Parte I, all\’art. 55,
comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 «c) le condizioni e le modalità di ammissione,
esclusione e sospensione dei partecipanti nel rispetto di criteri non
discriminatori, trasparenti e obiettivi;».

 9. Nella Parte II, all\’art. 75, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

 «1. I risultati delle verifiche annuali previste
dall\’art. 7, comma 5, sono comunicati alla Banca d\’Italia e alla Consob,
unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la
rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di
attuazione.».

 10. Alla Parte III sono apportate le seguenti
modificazioni:

 – alla rubrica della Parte le parole «delle
insolvenze di mercato» sono sostituite dalle parole «dell\’insolvenza di
mercato»;

 – l\’art. 80 è sostituito dal seguente:

 «Art. 80 – Presupposti e accertamento
dell\’insolvenza di mercato

 1. Costituiscono presupposti per la dichiarazione di
insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati e dei
partecipanti alle controparti centrali:

 a) l\’apertura, da parte dell\’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento,
come definite dall\’art. 1, comma 1, del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e
successive modificazioni;

 b) il mancato o parziale versamento, nei termini e
nei modi previsti dalla relativa disciplina, dell\’importo a debito risultante
dal compimento delle procedure esecutive;

 c) il mancato o il parziale versamento delle somme
dovute a titolo di margini o di ulteriori misure di controllo, gestione e
copertura dei rischi, nonché il mancato o parziale regolamento finale per
differenziale delle posizioni contrattuali su strumenti finanziari derivati, nei
termini e nei modi previsti dalla relativa disciplina, nei confronti di una
controparte centrale.

 2. I gestori dei mercati e le controparti centrali,
secondo le rispettive competenze, comunicano senza indugio alla Consob e alla
Banca d\’Italia le circostanze indicate al comma 1, delle quali siano a
conoscenza, indicando altresì gli eventuali provvedimenti adottati.»;

 – l\’art. 81 è sostituito dal seguente:

 «Art. 81 – Dichiarazione dell\’insolvenza di mercato

 1. L\’insolvenza di mercato è dichiarata dalla
Consob, d\’intesa con la Banca d\’Italia. Il provvedimento di dichiarazione
dell\’insolvenza di mercato è comunicato tempestivamente ai gestori dei mercati e
alle società di gestione. Con il medesimo provvedimento la Consob e la Banca
d\’Italia possono impartire istruzioni ai predetti soggetti in merito agli
eventuali provvedimenti urgenti da adottare.»;

 – l\’art. 82 è sostituito dal seguente:

 «Art. 82 – Procedura di liquidazione dell\’insolvenza
di mercato

 1. La liquidazione dell\’insolvenza di mercato può
essere effettuata dai gestori dei mercati e dalle controparti centrali, in
conformità alle disposizioni contenute nell\’art. 72, comma 4, del TUF.

 2. Le controparti centrali disciplinano la procedura
di liquidazione dell\’insolvenza di mercato, inclusi gli adempimenti relativi al
rilascio del certificato di credito indicato dall\’art. 72, comma 6, del TUF, ad
integrazione della procedura di inadempimento prevista dall\’art. 57.

 3. I gestori dei mercati possono effettuare la
liquidazione dell\’insolvenza di mercato per operazioni non garantite da
controparte centrale concluse in mercati diversi da quelli da essi gestiti,
d\’intesa con i rispettivi gestori.

 4. La società di gestione dei servizi di
liquidazione può effettuare la liquidazione dell\’insolvenza di mercato per
operazioni concluse nei mercati – d\’intesa con i rispettivi gestori – che non
siano garantite da controparti centrali o analoghi sistemi esteri.

 5. I gestori dei mercati mantengono in ogni caso la
responsabilità della procedura di liquidazione dell\’insolvenza per i contratti
conclusi nei mercati da essi gestiti. A conclusione della procedura e sulla base
delle relative risultanze rilasciano i certificati di credito ai sensi dell\’art.
72, comma 6, del TUF.

 6. Conformemente a quanto stabilito nel regolamento
indicato all\’art. 46, le operazioni riferibili all\’insolvente:

 a) immesse nei servizi di liquidazione, e definitive
ai sensi del decreto sulla definitività, terminano il processo di liquidazione
nel quale sono state immesse;

 b) non definitive ai sensi del decreto sulla
definitività, sono escluse dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri e
dai servizi di liquidazione;

 c) definitive ma non regolabili per mancanza del
contante o degli strumenti finanziari, sono escluse dai servizi di liquidazione.

 7. Fermo restando quanto previsto ai commi
precedenti, i gestori dei mercati e la società di gestione dei servizi di
liquidazione definiscono apposite procedure, ispirate a criteri di rapidità ed
efficienza, per la liquidazione dell\’insolvenza di mercato, inclusi la
definizione del parametro di prezzo in base al quale avviare la liquidazione
dell\’insolvenza di mercato con riferimento ai diversi strumenti finanziari,
nonché gli adempimenti relativi al rilascio dei certificati di credito ai sensi
dell\’art. 72, comma 6, del TUF.

 8. La Consob, d\’intesa con la Banca d\’Italia,
approva le procedure e i criteri indicati al comma precedente e ogni loro
modifica.

 9. I gestori dei mercati, le controparti centrali e
la società di gestione dei servizi di liquidazione rendono noto ai rispettivi
partecipanti se effettuano la liquidazione dell\’insolvenza di mercato e, in caso
positivo, in base a quali procedure. Essi portano a conoscenza dei partecipanti,
tempestivamente e con mezzi idonei, eventuali successive modifiche alle
informazioni così rese.»;

 – l\’art. 83 è sostituito dal seguente:

 «Art. 83 – Comunicazioni alla Banca d\’Italia e alla
Consob

 1. I soggetti indicati all\’art. 82, commi 1 e 4,
comunicano tempestivamente alla Banca d\’Italia e alla Consob gli esiti della
liquidazione, redigendo una relazione finale.».

 II. Le modifiche apportate al Provvedimento recante
la “Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi
di garanzia e delle relative società di gestione” entrano in vigore il 15 aprile
2014, al fine di consentire ai destinatari delle disposizioni modificate di
adeguare le rispettive procedure interne e, in particolare, di provvedere
all\’eventuale adeguamento dei propri regolamenti e all\’eventuale predisposizione
delle procedure per la liquidazione dell\’insolvenza di mercato. —

Provvedimento pubblicato nella G.U. del 05 novembre 2013, n.
259

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