Il protesto va elevato contro chi ha emesso il titolo come risulta dalla firma di emittenza o di traenza
Cassazione Civile, Sez. I, 12 novembre 2013, n. 25371
Con sentenza n. 25371 del 12 novembre 2013 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto.