giovedì, Maggio 2, 2024
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CONDOMINIO: Il si dell’assemblea nel cambio di destinazione

        


 
In un
condominio la richiesta di un proprietario di cambiare la destinazione d’uso di
un locale da commerciale ad abitativo deve preventivamente ottenere il consenso
del condominio?

L’amministrazione
comunale per dare l’autorizzazione prevista deve esigere il consenso del
condominio?

G.E.MOGLIANO VENETO

R I S P O S
T A

Ancorché
debba dare preventiva notizia all’amministratore del cambio di destinazione d’uso,
il condomino, nella sua proprietà, può eseguire tutti gli interventi che
ritenga opportuni, sempreché non rechino danni alle parti comuni o non determinino
pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio,
a norma dell’articolo 1120, ultimo comma, del Codice civile.

Ai fini
della legittimità del cambio di destinazione d’uso, occorre in ogni caso tener
conto delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale contrattuale,
laddove questi vieti determinate destinazioni delle proprietà esclusive.

Agli effetti
urbanistici, l’articolo 10, comma 1, lettera “c” del Testo Unico di edilizia
assoggetta a permesso di costruire i mutamenti di destinazione d’uso connessi a
interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino edifici compresi nella
zona territoriale omogenea A), corrispondente al centro storico. A sua volta, l’articolo
10, comma 2, del medesimo TU – recependo la disposizione di cui all’articolo
25, comma 4, della legge 47/1985 – attribuisce alle Regioni il potere di
assoggettare a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, sia il
cambio d’uso meramente funzionale, anche quando quest’ultimo non riguardo l’intero
immobile ma solo una parte di esso.

A nostro
giudizio, nel caso di specie, deve comunque applicarsi l’articolo 11, primo
comma, del testo Unico edilizia (Dpr 380/2001), per il quale “il permesso di
costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per
richiederlo”. E, dunque, l’amministrazione comunale – nell’autorizzare il
cambio di destinazione d’uso richiesto dal condomino – deve verificare la
sussistenza del consenso del condominio, posto che l’intervento in questione
coinvolge anche parti e impianti comuni ad altri condomini i quali, in ogni
caso, hanno diritto al rispetto del regolamento condominiale.

DAL SOLE 24 ORE DEL 25 NOVEMBRE 2013

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