giovedì, Maggio 2, 2024
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ANNO 2014: Il 1° bilancio annuale anticorruzione

PUBBLICATO
DALL’A.N.AC. IL RAPPORTO SUL PRIMO ANNO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 190/2013

L’Autorità
Nazionale AntiCorruzione ha pubblicato oggiAggiungi un
appuntamento per oggi
il Rapporto sul primo anno di attuazione della
legge 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il rapporto fa
il punto sulla situazione in Italia della prevenzione della corruzione,
evidenziando gli elementi di innovazione della normativa anticorruzione, i passi
compiuti e le criticità emerse nel percorso di adeguamento ai principi della
legge, e offre proposte di miglioramento.
Nonostante i ritardi dovuti alla
complessità dei meccanismi e anche alle particolari circostanze politiche,
derivanti dalla conclusione anticipata della XVI legislatura e dal lento avvio
della XVII, l’Autorità rileva che, con l’approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione, sono state poste le premesse per andare ‘a regime’ nel 2014 ed è
stato avviato un processo dinamico, che deve essere comunque orientato nella
direzione della complementarietà alle altre politiche di riforma, volte al
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione pubblica. In questo
percorso, il primo appuntamento è il 31 gennaio 2014, con l’approvazione del
Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Programma triennale per
la trasparenza in stretto collegamento con il documento di programmazione per
l’avvio del ciclo della performance 2014.
Dal bilancio del primo anno di
attuazione della legge emergono le seguenti considerazioni:
– il livello
politico non ha mostrato particolare impegno nell’attuazione della legge.
Nonostante i reiterati solleciti dell’Autorità, non tutti i ministeri, gli enti
pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali hanno nominato il Responsabile
della prevenzione della corruzione, che pure svolge un ruolo cruciale per
l\’attuazione della normativa;
– molte amministrazioni hanno mostrato di
volersi “mettere in regola” con un approccio orientato più all’adempimento che
al risultato, ma ci sono anche tentativi di elusione della legge da parte di
soggetti che, con interpretazioni mirate, invocano presunte specificità per
sottrarsi all’ambito applicativo della legge;
– rimangono incerti i confini
dell’applicazione della normativa sulla trasparenza alle società partecipate
dalle pubbliche amministrazioni, a causa dei riferimenti poco chiari sia alle
“attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione
Europea”, sia alle società quotate e loro controllate. Problemi interpretativi e
applicativi permangono anche su incompatibilità e inconferibilità, originati
dalla complessità delle norme e da interventi legislativi, quali il d.l.
69/2013, che hanno causato incertezze e disorientamento nelle
amministrazioni;
– nel primo anno di applicazione della legge n. 190/2012 la
richiesta di intervento nei confronti dell’Autorità si è quintuplicata, passando
da 312 richieste nel 2012 a 1544, con una netta prevalenza delle richieste di
attività consultiva rispetto alle segnalazioni. Le amministrazioni formulano
richieste per acquisire conferme e non solo per risolvere effettive complessità
interpretative, preoccupate per le innovazioni introdotte e tendenzialmente
restie all’assunzione delle relative responsabilità;
– sono sorti particolari
problemi nell’applicazione della disciplina, che non prevede le necessarie
differenziazioni in relazione alla dimensione o alla tipologia delle
amministrazioni. Indicativa è l’impossibilità di attuare alcune prescrizioni, ad
esempio la rotazione dei dirigenti, in organizzazioni dove esiste una sola
figura dirigenziale;
– è necessaria una formazione mirata, che diffonda
conoscenze e comunichi buone pratiche. La Scuola Nazionale dell’Amministrazione
ha progettato alcune attività e altre iniziative di supporto sono in fase di
avvio, è tuttavia verosimile che la domanda di formazione delle amministrazioni
rimanga inevasa;
– l’efficacia della trasparenza è ancora insoddisfacente,
come si evince dai primi risultati dell’attività di vigilanza condotta sia sulla
base delle poche segnalazioni pervenute, sia attraverso la verifica della
pubblicazione dei dati sui siti istituzionali; ad un atteggiamento culturale
delle amministrazioni poco propense a rendere conto delle proprie attività si
aggiunge la crescita abnorme degli obblighi, attualmente circa 270, che
rappresenta un problema di sostenibilità del sistema. A tale riguardo l’Autorità
ha ribadito più volte la necessità di semplificare gli obblighi, anche al fine
di valorizzare il contenuto effettivo della trasparenza;
– l’evoluzione
legislativa degli ultimi mesi e le incertezze che ne sono conseguite non hanno
agevolato il processo di attuazione della normativa, già, peraltro, non facile.
Le funzioni dell’Autorità sono state ridimensionate, riconducendo all’Esecutivo
funzioni interpretative che potrebbero limitare l’attività di accompagnamento in
attuazione della legge e quella di vigilanza;
– risulta preoccupante la
sproporzione tra mezzi e fini: a fronte di nuovi e impegnativi compiti e di un
significativo ampliamento del perimetro di intervento dell’Autorità, la limitata
dotazione delle risorse umane è rimasta immutata e permane la mancanza di un
ruolo organico del personale.

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