giovedì, Maggio 9, 2024
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APPALTI PUBBLICI: Le nuove regole per la pubblicità dei bandi di gara

In relazione agli obblighi di
pubblicità degli avvisi e bandi di gara – previsti dal Codice degli appalti, e
in particolare dall’articolo 66 – vorrei sapere se, alla luce delle modifiche e
integrazioni che hanno interessato il Dlgs 163/06, sussista l’obbligo (ovvero
la facoltà), da parte delle stazioni appaltanti, di pubblicare sui quotidiani i
bandi e gli avvisi di gara.

Il tutto come previsto dal secondo
periodo del settimo comma del citato articolo 66[1], del
quale si chiede conferma circa l’eventuale abrogazione.

Si chiede, inoltre, se tale obbligo
debba intendersi esteso anche nel caso di avvisi di sistema di qualificazione.

L.F. – NAPOLI

R I S P O S T A

Al fine di
rispondere al quesito, appare opportuno premettere, con riferimento al
richiamato settimo comma, che con legge 69/2009 (comma 5, articolo 32) è stata
decretata la cessazione degli obblighi delle pubblicazioni cartacee, di talché
si può argomentare che la pubblicità sui quotidiani non sarebbe più
obbligatoria dal 1° gennaio 2013.

Tuttavia, va
considerato che il DL 179/2012 (cosiddetto secondo decreto “crescita”),
convertito nella legge 221/12, articolo 34, comma 35, sia pure per il fine dei
rimborsi delle pubblicazioni da parte dell’impresa aggiudicataria, richiama il
menzionato articolo 66 del Codice dei contratti pubblici.

Le due
disposizioni, apparentemente in contrasto, devono essere interpretate in
lettura combinata, per tener conto della ratiodella norma che abroga tutte le pubblicità cartacee. In latri termini, posto
che “dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non
hanno effetto di pubblicità legale” (citato articolo 32), la pubblicazione sui
quotidiani rimane in vigore soltanto in funzione della facoltà prevista nel
comma 15 del menzionato articolo 66 del codice, relativo alle forme aggiuntive
di pubblicità, come indicato anche nel ricordato comma 5 “ferma (…) la
possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”. D’altra parte, lo stesso
articolo 32, al comma 7, fa “…. salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e i
relativi effetti giuridici, , nonché nel sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio
2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163”.

Siffatte
forme indubbiamente assicurano una pubblicità adeguata. Infine, va considerato
che la citata legge successiva, del 2012, non può richiamare in vita norme già
abrogate dalla legge precedente, del 2009, sia per motivi costituzionali sia in
funzione del principio di economicità dell’azione amministrativa. Quanto sopra
vale anche per la pubblicità dei sistemi di qualificazione, giusto quanto previsto
dall’articolo 223, comma 7 del codice che richiama esplicitamente il precedente
articolo 66, comma 7 citato.

DAL SOLE 24 ORE DEL 3 FEBBRAIO 2014




[1]Art. 66

(Modalità
di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)

(artt. 36 e 37, direttiva
2004/18;
art. 44 direttiva
2004/17;
art. 8,
d.lgs. n. 157/1995;
art. 11,
d.lgs. n. 158/1995;
art. 80, co.
2, D.P.R. n. 554/1999
)

1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli
avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3,o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11,gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica
secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati
secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1, lettere
a) e b).

3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi
per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3,sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per
via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3,sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura
urgente di cui all’articolo 70, comma 11,entro cinque giorni dal loro invio.

5. I bandi e gli avvisi
sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta
dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è
l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua
italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in
materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,
indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e
non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

6. Le spese per la pubblicazione degli
avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

7. Gli avvisi e i bandi
sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul <<profilo di
committente>> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni
lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono
altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione,
ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di
cui all’articolo 70,
comma 11,
per estratto su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene
effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell\’ufficio inserzioni dell\’istituto poligrafico
e zecca dello Stato. [Comma modificato dal D.Lgs. 6/2007]

8. Gli effetti giuridici
che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

9. Gli avvisi e i bandi,
nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale
prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in
ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute
nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo
di committente conformemente all’articolo 63, comma 1,devono menzionare la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla
Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

11. Gli avvisi di preinformazione non
possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato
inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale
forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi
non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di
trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3,è limitato a seicentocinquanta parole circa.

13. Le stazioni appaltanti devono essere in
grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.

14. La Commissione
rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell’informazione trasmessa, in
cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della
pubblicazione.

15. Le stazioni
appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle
di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai
commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti
agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli
effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti
annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini,
derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in
cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.


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