venerdì, Maggio 17, 2024
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CONDOMINIO: Pronuncia del Garante sulla privacy




Trasparenza e privacy nel condominio: i chiarimenti del Garante
No alla consegna di documenti all\’amministratore,
sì all\’accesso al conto corrente condominiale

Il condominio non deve fornire prove documentali delle
informazioni rese all’amministratore per la tenuta del “registro di anagrafe
condominiale”. Può invece chiedere all’amministratore copia integrale, senza
oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente
condominiale.

Lo ha chiarito il Garante per la privacy in risposta ad
alcuni rivolti da Confedilizia e da singoli cittadini sulle novità introdotte
dalla legge n.220 del 2012, che ha modificato la disciplina del condominio.

L’Autorità ha ribadito innanzitutto che, in base alla
disciplina privacy, l’amministratore può trattare solo informazioni pertinenti
e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Può, dunque, acquisire le
informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti
al condominio – siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodo
datari – chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o
domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il
foglio, la particella, il subalterno e il Comune. Non può invece chiedere, perché
risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad esempio, l’atto di
compravendita in cui sono riportati i dati. Per quanto riguarda poi le
informazioni relative alle “condizioni di sicurezza”, con l’entrata in vigore
del “Decreto Destinazione Italia”, i condomini non dovranno più fornire alcuna
informazione sulla propria unità immobiliare perché i dati da raccogliere riguardano
solo le parti comuni dell’edificio.

L’Autorità ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al
cosiddetto “conto condominiale” che deve essere aperto e utilizzato dall’amministratore,
e su diritto di ciascun condomino di accedere alla relativa documentazione. In
particolare, a seguito della riforma, il Garante ha chiarito che nonostante il
conto sia intestato al condominio i singoli condomini sono ora titolari di una
posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi
e l’operato dell’amministratore mediante l’accesso in forma integrale, per il
tramite dell’amministratore, ai relativi estratti conto bancari e postali. Tale
principio, già sancito in linea generale dal Garante nelle Linee guida in ambito
bancario [doc. web n. 1457247
], riconosce infatti il diritto di
ottenere “copia di atti o documenti bancari” senza alcuna limitazione neanche
nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di
terzi.


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