Mia zia è morta senza lasciare né
figli né marito. Ha sei nipoti, figli di fratelli. Aveva redatto più testamenti
nominando, nell’ultimo, come unico erede mio cugino. Se costui rinunciasse
all’eredità varrebbe il penultimo testamento nel quale si nominano cinque dei
sei nipoti, oppure si aprirebbe una successione ordinaria a favore di tutti e
sei ? Quali oneri affronterebbe mio cugino se rinunciasse all’eredità ?
Z. – VARESE
R I S P O S T A
Per
l’efficacia dei testamenti vige il principio generale secondo cui il più
recente annulla i precedenti : ovviamente, tale principio va applicato sulle
singole disposizioni, nel senso che una disposizione particolare (“lascio i
miei gioielli a Pina”) annulla solo le precedenti disposizioni relative agli
stessi gioielli, ma non quella ” lascio la mia casa a Carla ” contenuta in un
precedente testamento.
Assunto che, nel caso di specie,
l’ultimo testamento revochi integralmente le precedenti disposizioni, esiste un
solo erede, cioè il cugino ; in caso di sua rinunzia, i testamenti precedenti
non rivivono, e la successione sarà regolata dalle norme sulla successione
legittima.
Si faranno pertanto tante quote
quanti erano in origine i fratelli del defunto ( che abbiano avuto figli : quelli
eventualmente predefunti senza discendenti in linea retta non si conteranno).
La rinunzia all’eredità è un atto formale, che può essere stipulato ( articolo
519, Codice civile ) da un notaio ( ovunque abbia sede ) o dal cancelliere del
Tribunale competente in considerazione dell’ultima residenza del defunto. Le
anticipazioni dell’eventuale atto notarile ammonteranno a circa 250/260
euro (l’onorario sarà valutato dal
notaio incaricato ).
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 4 AGOSTO 2014