Mia zia ĆØ morta senza lasciare né
figli né marito. Ha sei nipoti, figli di fratelli. Aveva redatto piĆ¹ testamenti
nominando, nellāultimo, come unico erede mio cugino. Se costui rinunciasse
allāereditĆ varrebbe il penultimo testamento nel quale si nominano cinque dei
sei nipoti, oppure si aprirebbe una successione ordinaria a favore di tutti e
sei ? Quali oneri affronterebbe mio cugino se rinunciasse allāereditĆ ?
Z. ā VARESE
R I S P O S T A
Per
lāefficacia dei testamenti vige il principio generale secondo cui il piĆ¹
recente annulla i precedenti : ovviamente, tale principio va applicato sulle
singole disposizioni, nel senso che una disposizione particolare (“lascio i
miei gioielli a Pinaā) annulla solo le precedenti disposizioni relative agli
stessi gioielli, ma non quella ” lascio la mia casa a Carla ” contenuta in un
precedente testamento.
Assunto che, nel caso di specie,
lāultimo testamento revochi integralmente le precedenti disposizioni, esiste un
solo erede, cioĆØ il cugino ; in caso di sua rinunzia, i testamenti precedenti
non rivivono, e la successione sarĆ regolata dalle norme sulla successione
legittima.
Si faranno pertanto tante quote
quanti erano in origine i fratelli del defunto ( che abbiano avuto figli : quelli
eventualmente predefunti senza discendenti in linea retta non si conteranno).
La rinunzia allāereditĆ ĆØ un atto formale, che puĆ² essere stipulato ( articolo
519, Codice civile ) da un notaio ( ovunque abbia sede ) o dal cancelliere del
Tribunale competente in considerazione dellāultima residenza del defunto. Le
anticipazioni dellāeventuale atto notarile ammonteranno a circa 250/260
euro (lāonorario sarĆ valutato dal
notaio incaricato ).
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 4 AGOSTO 2014