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DE CUIUS : Il testamento piĆ¹ recente annulla i precedenti

Mia zia ĆØ morta senza lasciare né
figli né marito. Ha sei nipoti, figli di fratelli. Aveva redatto piĆ¹ testamenti
nominando, nellā€™ultimo, come unico erede mio cugino. Se costui rinunciasse
allā€™ereditĆ  varrebbe il penultimo testamento nel quale si nominano cinque dei
sei nipoti, oppure si aprirebbe una successione ordinaria a favore di tutti e
sei ? Quali oneri affronterebbe mio cugino se rinunciasse allā€™ereditĆ  ?

Z. ā€“ VARESE

R I S P O S T A

Per
lā€™efficacia dei testamenti vige il principio generale secondo cui il piĆ¹
recente annulla i precedenti : ovviamente, tale principio va applicato sulle
singole disposizioni, nel senso che una disposizione particolare (“lascio i
miei gioielli a Pinaā€) annulla solo le precedenti disposizioni relative agli
stessi gioielli, ma non quella ” lascio la mia casa a Carla ” contenuta in un
precedente testamento.

Assunto che, nel caso di specie,
lā€™ultimo testamento revochi integralmente le precedenti disposizioni, esiste un
solo erede, cioĆØ il cugino ; in caso di sua rinunzia, i testamenti precedenti
non rivivono, e la successione sarĆ  regolata dalle norme sulla successione
legittima.

Si faranno pertanto tante quote
quanti erano in origine i fratelli del defunto ( che abbiano avuto figli : quelli
eventualmente predefunti senza discendenti in linea retta non si conteranno).
La rinunzia allā€™ereditĆ  ĆØ un atto formale, che puĆ² essere stipulato ( articolo
519, Codice civile ) da un notaio ( ovunque abbia sede ) o dal cancelliere del
Tribunale competente in considerazione dellā€™ultima residenza del defunto. Le
anticipazioni dellā€™eventuale atto notarile ammonteranno a circa 250/260
euro (lā€™onorario sarĆ  valutato dal
notaio incaricato ).

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 4 AGOSTO 2014

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