La ricevuta di un bonifico può essere
considerata una prova del pagamento del canone di locazione ? Ha lo stesso
valore di una quietanza di pagamento ?
M. M. – TERNI
R I S P O S T A
Il pagamento a
mezzo bonifico bancario ( cioè con una modalità cosiddetta “tracciabile ” ) costituisce prova del
pagamento. Si veda, in questo senso, per tutte, Tar Milano 5 giugno 2007,
numero 4752 – resa in tema di versamento di una cauzione per l’acquisto di un
immobile in una asta pubblica, nell’ambito di un piano di dismissione di
immobili di proprietà Scip – secondo cui la prova di un pagamento a mezzo di
bonifico può essere offerta a mezzo di un documento proveniente dalla banca, in
cui sia indicato il Cro ( Codice di riferimento operazione ). In tale caso, non è necessario il rilascio della
quietanza da parte del locatore. Si tenga tuttavia presente che per l’articolo
1199 del Codice civile ” Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta
e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se
questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il
capitale fa presumere il pagamento degli interessi “.
In tema, la Suprema Corte, sentenza
17 luglio 1979, numero 4199,
ha puntualizzato che ” il rifiuto del locatore di
rilasciare al conduttore la quietanza di pagamento dei canoni costituisce violazione
di un preciso obbligo sancito dall’articolo 1199 del Codice civile : esso,
perciò, non può giustificare l’eccezione di inadempimento del conduttore e la
conseguente sospensione del pagamento del canone, solo se la pretesa del
debitore appaia contraria a buona fede “.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DELL’ 11 AGOSTO 2014-08-20