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SANITA’ PUBBLICA: L’inoccupato non ha esenzione dal ticket

Ho 55 anni, vivo in Calabria, sono
inoccupata, divorziata senza reddito. Percepisco un assegno di mantenimento di
250 euro mensili dall’ex coniuge. Ho diritto all’esenzione dal ticket sanitario
?

G. L.
COSENZA

R I S P O S T A

E’ stato
sottoscritto, in data 28 gennaio 2011, un protocollo d’intesa tra il presidente
della giunta regionale della Calabria, in qualità di commissario ad acta per
l’attuazione del piano di rientro, e le confederazioni sindacali in tema di
rilascio dell’autocertificazione di esenzione ticket per reddito. La circolare,
in conformità a quanto previsto dalla legge 537/1993 e successive modificazioni
( articolo 8, comma 16 ), stabilisce che hanno diritto a tale tipo di esenzione
i cittadini che appartengono a queste categorie:

– cittadini di età inferiore a sei
anni e superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito
complessivo non superiore a 36.151.98 euro;


disoccupati
e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito
complessivo inferiore a 8.263.31 euro, incrementato fino a 11.362.05 in
presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516.46 euro per ogni figlio a
carico;


titolari
di pensioni sociali e loro familiari a carico;


titolari
di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico,
appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a
8.263.31 euro, incrementato fino a 11.362.05 euro in presenza del coniuge e in
ragione di ulteriori 516.46 euro per ogni figlio a carico.

In particolare, la definizione di ”
stato di disoccupazione ” è espressa nelDlgs 21 aprile 2000, n.181, come
modificato dal Dlgs 19 dicembre 2002, n.297, e include la condizione di
soggetto già occupato e attualmente privo di impiego, che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo
le modalità definite con i ” servizi competenti ” ( centri per l’impiego ).
L’inoccupato è, invece, colui il quale non ha mai avuto un lavoro.

La circolare citata precisa che non
possono fruire dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria i
soggetti collocati in cassa integrazione e gli inoccupati. Pertanto, se la
lettrice si trova in questa ultima condizione, pur percependo un reddito basso,
non rientra fra le categorie esenti.

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DELL’ 1 SETTEMBRE 2014

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